Art. 59
Potesta' regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

  1.  Con  regolamento  adottato  a  norma dell'articolo 52, i comuni
possono:
    a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle
disposizioni  del  secondo  periodo  della  lettera  b)  del  comma 1
dell'articolo  2  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
riguardante   i  terreni  considerati  non  fabbricabili,  anche  con
riferimento  alla  quantita'  e  qualita'  di  lavoro  effettivamente
dedicato all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui al comma
2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
    b)  disporre  l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato,
dalle  regioni,  dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunita'
montane,  dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unita' sanitarie
locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    c)  stabilire  che  l'esenzione  di  cui all'articolo 7, comma 1,
lettera  i),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504,
concernente  gli  immobili  utilizzati  da  enti  non commerciali, si
applica  soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre
che  utilizzati,  siano  anche  posseduti  dall'ente  non commerciale
utilizzatore;
    d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto;
    e)    considerare    abitazioni   principali,   con   conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  od  anche  della detrazione per
queste  previste,  quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
    f)  prevedere  il  diritto al rimborso dell'imposta pagata per le
aree  successivamente  divenute  inedificabili, stabilendone termini,
limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
    g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in   comune   commercio   delle  aree  fabbricabili,  al  fine  della
limitazione  del  potere di accertamento del comune qualora l'imposta
sia  stata  versata  sulla  base  di un valore non inferiore a quello
predeterminato,  secondo  criteri  improntati  al perseguimento dello
scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
    h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato,  non  superabile  con  interventi  di  manutenzione, agli
effetti  dell'applicazione  della  riduzione  alla meta' dell'imposta
prevista  nell'articolo  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dall'articolo 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    i)   stabilire   che   si  considerano  regolarmente  eseguiti  i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
    l)  semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento
anche   al  fine  di  ridurre  gli  adempimenti  dei  contribuenti  e
potenziare  l'attivita'  di controllo sostanziale, secondo i seguenti
criteri direttivi:
    1)  eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base
dei   dati  ed  elementi  dichiarati,  con  conseguente  soppressione
dell'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  o denuncia, ed
introduzione   dell'obbligo   della   comunicazione,   da  parte  del
contribuente  al comune competente, entro un termine prestabilito dal
comune   stesso,   degli  acquisti,  cessazioni  o  modificazioni  di
soggettivita'   passiva,   con  la  sola  individuazione  dell'unita'
immobiliare interessata;
    2)  attribuzione  alla giunta comunale del compito di decidere le
azioni di controllo;
    3)  determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre
il  31  dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente,
anche  a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
il  motivato  avviso  di  accertamento per omesso, parziale o tardivo
versamento  con  la  liquidazione  dell'imposta  o  maggiore  imposta
dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
    4)  previsione  di  una  sanzione,  comunque non inferiore a lire
200.000   ne'   superiore   a  lire  1.000.000  per  ciascuna  unita'
immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);
    5)    potenziamento    dell'attivita'   di   controllo   mediante
collegamenti  con  i  sistemi  informativi  immobiliari del Ministero
delle  finanze  e  con  altre  banche  dati  rilevanti  per  la lotta
all'evasione;
    m)  introdurre  l'istituto  dell'accertamento  con  adesione  del
contribuente,   sulla   base   dei   criteri  stabiliti  dal  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    n)  razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti, sia
in  autotassazione  che  a  seguito  di  accertamenti, prevedendo, in
aggiunta  o  in  sostituzione del pagamento tramite il concessionario
della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato
alla  tesoreria  del comune e quello direttamente presso la tesoreria
medesima, nonche' il pagamento tramite sistema bancario;
    o)  stabilire  differimenti  di  termini  per  i  versamenti, per
situazioni particolari;
    p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari
del  comune,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  57, della legge 23
dicembre   1996,   n.   662,   possono   essere  attribuiti  compensi
incentivanti al personale addetto.
  2.  Se  sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla
lettera  l)  del  comma 1, nel territorio del comune non operano, per
gli  anni  di  vigenza  del  regolamento, le disposizioni di cui agli
articoli  10,  commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma
2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  3.  Nelle  disposizioni  regolamentari  di  cui alla lettera l) del
comma  1  puo'  essere  stabilita  per anni pregressi la eliminazione
delle  operazioni  di  liquidazione  sulla  base  delle dichiarazioni
ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.
 
           Note all'art. 59:
            -  Il  testo  dell'art.  8  del    D.Lgs.  n. 504/1992 e'
          riportato in nota all'art. 58.
            - Si riporta il  testo degli articoli 2, 7, 10, 11  e  16
          del D.Lgs.  n. 504/1992:
            "Art.  2  (Definizione  di  fabbricati   e  aree).  -  1.
          Ai  fini dell'imposta di cui all'art. 1:
            a)  per    fabbricato  si  intende   l'unita' immobiliare
          iscritta   o che deve    essere  iscritta    nel    catasto
          edilizio  urbano,    considerandosi  parte integrante   del
          fabbricato l'area occupata  dalla costruzione e quella  che
          ne  costituisce   pertinenza;  il   fabbricato   di   nuova
          costruzione  e'   soggetto  all'imposta  a  partire   dalla
          data  di ultimazione dei  lavori di costruzione ovvero,  se
          antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
            b)   per     area  fabbricabile     si  intende    l'area
          utilizzabile  a scopo edificatorio in base agli   strumenti
          urbanistici  generali  o attuativi ovvero   in  base   alle
          possibilita'    effettive   di    edificazione  determinate
          secondo    i criteri previsti agli  effetti dell'indennita'
          di espropriazione per pubblica  utilita'. Sono considerati,
          tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti  e  condotti
          dai  soggetti  indicati nel  comma    1  dell'art.  9,  sui
          quali     persiste     l'utilizzazione   agrosilvopastorale
          mediante   l'esercizio     di    attivita'  dirette    alla
          coltivazione   del  fondo,    alla    silvicoltura,    alla
          funghicoltura  ed all'allevamento di animali. Il comune, su
          richiesta  del  contribuente, attesta se  un'area sita  nel
          proprio  territorio e'   fabbricabile in  base  ai  criteri
          stabiliti dalla presente lettera;
            c)  per  terreno  agricolo  si intende il terreno adibito
          all'esercizio delle attivita' indicate nell'art.  2135  del
          codice civile".
            "Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
            a)    gli   immobili   posseduti   dallo   Stato,   dalle
          regioni,   dalle province,   nonche'    dai   comuni,    se
          diversi     da   quelli  indicati nell'ultimo  periodo  del
          comma  1,  dell'art.   4,   dalle   comunita' montane,  dai
          consorzi  fra  detti   enti, dalle unita' sanitarie locali,
          dalle istituzioni   sanitarie pubbliche   autonome  di  cui
          all'art.  41,  della    legge 23   dicembre 1978,   n. 833,
          dalle camere   di commercio,  industria,    artigianato  ed
          agricoltura,   destinati      esclusivamente   ai   compiti
          istituzionali;
            b)  i  fabbricati  classificati o  classificabili   nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9;
            c)  i  fabbricati   con destinazione ad usi culturali  di
          cui all'art.   5-bis del  decreto  del  Presidente    della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  601,  e  successive
          modificazioni;
            d) i  fabbricati destinati  esclusivamente  all'esercizio
          del  culto,  purche' compatibile con  le disposizioni degli
          articoli 8  e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
            e) i fabbricati di proprieta' della Santa  Sede  indicati
          negli  artt.    13,  14, 15 e 16  del Trattato lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810;
            f)   i   fabbricati  appartenenti   agli   Stati   esteri
          e     alle organizzazioni   internazionali per  i quali  e'
          prevista  l'esenzione dall'imposta locale  sul reddito  dei
          fabbricati    in  base    ad  accordi  internazionali  resi
          esecutivi in Italia;
            g)  i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
          sono stati recuperati al  fine di essere  destinati    alle
          attivita' assistenziali di cui alla  legge 5 febbraio 1992,
          n.  104,    limitatamente al periodo in   cui sono  adibiti
          direttamente  allo svolgimento  delle attivita' predette;
            h)  i terreni  agricoli  ricadenti  in aree   montane   o
          di   collina delimitate ai  sensi dell'art.  15 della legge
          27 dicembre  1977, n.  984;
            i) gli immobili  utilizzati dai soggetti di cui  all'art.
          87, comma 1, lettera c),   del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
          attivita'      assistenziali,  previdenziali,    sanitarie,
          didattiche, ricettive, culturali, ricreative e    sportive,
          nonche'  delle  attivita'  di  cui all'art. 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222.
            2. L'esenzione  spetta per  il periodo  dell'anno durante
          il quale sussistono le condizioni prescritte".
            "Art. 10 (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta  e'
          dovuta  dai  soggetti indicati nell'art. 3  per anni solari
          proporzionalmente alla quota ed  ai    mesi  dell'anno  nei
          quali  si  e'    protratto il possesso; a tal fine  il mese
          durante  il quale il  possesso si e'  protratto per  almeno
          quindici  giorni  e' computato per intero. A ciascuno degli
          anni   solari   corrisponde   una   autonoma   obbligazione
          tributaria.
            2.  I soggetti indicati nell'art.  3 devono effettuare il
          versamento dell'imposta complessivamente dovuta  al  comune
          per l'anno in corso in due rate  delle quali la  prima, nel
          mese  di    giugno,  pari  al   90 per cento   dell'imposta
          dovuta per  il  periodo  di possesso  del  primo semestre e
          la seconda, dal  1 al  20 dicembre, a   saldo  dell'imposta
          dovuta   per l'intero  anno.  I predetti  soggetti possono,
          tuttavia, versare in unica soluzione, entro  il termine  di
          scadenza  della  prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in
          corso.
            3. L'imposta  dovuta ai sensi  del comma 2 deve    essere
          corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario
          della riscossione nella cui circoscrizione e'  compreso  il
          comune  di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
          postale   intestato   al   predetto   concessionario,   con
          arrotondamento  a mille lire  per difetto   se la  frazione
          non  e'  superiore    a 500   lire o   per   eccesso se  e'
          superiore;   al fine   di agevolare   il   pagamento,    il
          concessionario    invia,   per   gli   anni successivi   al
          1993,   ai   contribuenti   moduli   prestampati   per   il
          versamento. La  commissione spettante  al concessionario e'
          a carico del comune impositore ed e' stabilita nella misura
          dell'uno  per cento delle somme riscosse, con  un minimo di
          L. 3.500 ed  un massimo di L.  100.000 per ogni  versamento
          effettuato dal contribuente.
            4.  I  soggetti  passivi devono   dichiarare gli immobili
          posseduti nel territorio dello Stato, con    esclusione  di
          quelli  esenti  dall'imposta ai   sensi   dell'art. 7,   su
          apposito   modulo,   entro il   termine   di  presentazione
          della  dichiarazione dei  redditi relativa  all'anno in cui
          il  possesso    ha avuto inizio; tutti gli immobili  il cui
          possesso e'  iniziato  antecedentemente  al    1    gennaio
          1993    devono    essere  dichiarati  entro il termine   di
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
          all'anno  1992.  La  dichiarazione ha effetto anche per gli
          anni     successivi  sempreche'   non   si      verifichino
          modificazioni  dei  dati   ed   elementi   dichiarati   cui
          consegna  un  diverso   ammontare dell'imposta  dovuta;  in
          tal  caso    il soggetto interessato e' tenuto a denunciare
          nelle  forme sopra indicate le  modificazioni  intervenute,
          entro    il termine   di presentazione  della dichiarazione
          dei redditi relativa all'anno  in cui  le modificazioni  si
          sono  verificate. Nel caso di piu' soggetti passivi  tenuti
          al pagamento dell'imposta  su  un  medesimo  immobile  puo'
          essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili
          indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di
          proprieta'  comune,   cui e' attribuita o  attribuibile una
          autonoma rendita   catastale,    la    dichiarazione   deve
          essere    presentata dall'amministratore del condominio per
          conto dei condomini.
            5. Con   decreti del Ministro  delle    finanze,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati  i  modelli  della dichiarazione, anche congiunta
          o  relativa ai beni indicati nell'art.  1117,  n. 2)    del
          codice    civile,    e  sono   determinati i   dati e   gli
          elementi  che essa   deve   contenere, i   documenti    che
          devono   essere eventualmente  allegati e  le  modalita' di
          presentazione, anche  su supporti  magnetici,   nonche'  le
          procedure   per   la trasmissione  ai comuni ed agli uffici
          dell'Amministrazione finanziaria degli  elementi  necessari
          per   la  liquidazione ed  accertamento  dell'imposta;  per
          l'anno 1993   la dichiarazione  deve    essere  inviata  ai
          comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
          Con  decreti del Ministro delle finanze, di concerto con  i
          Ministri dell'interno, del tesoro e delle  poste   e  delle
          telecomunicazioni,   sentita  l'Associazione nazionale  dei
          comuni italiani,   sono   approvati   i modelli   per    il
          versamento   al   concessionario   e   sono   stabilite  le
          modalita'  di registrazione,  nonche'  di  trasmissione dei
          dati    di    riscossione,  distintamente    per       ogni
          contribuente,   ai  comuni   e  al  sistema informativo del
          Ministero delle   finanze. Al    fine  di    consentire  la
          formazione  di  anagrafi dei  contribuenti, anche  mediante
          l'incrocio con i dati relativi agli  immobili  assoggettati
          alla  tassa  smaltimento  rifiuti,    con    decreto    del
          Ministro delle  finanze  viene  previsto l'obbligo  per  il
          Consorzio  nazionale  obbligatorio  tra  i concessionari di
          organizzare, d'intesa  con la   predetta associazione,    i
          relativi  servizi   operativi  per  la realizzazione  delle
          suddette    anagrafi,  prevedendosi un contributo  a carico
          dei concessionari pari  al 5 per cento delle    commissioni
          riscosse    ai sensi del  comma 3.  I predetti decreti sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            6. Per  gli immobili compresi   nel fallimento o    nella
          liquidazione  coatta  amministrativa  l'imposta  e'  dovuta
          per  ciascun  anno  di possesso  rientrante nel  periodo di
          durata  del    procedimento  ed     e'  prelevata,      nel
          complessivo    ammontare,  sul    prezzo   ricavato   dalla
          vendita.  Il      versamento   dell'imposta   deve   essere
          effettuato  entro il termine di tre  mesi dalla data in cui
          il  prezzo e' stato incassato; entro lo stesso termine deve
          essere presentata la dichiarazione".
            "Art. 11 (Liquidazione  ed accertamento). - 1.  Il comune
          controlla le  dichiarazioni e  le  denunce presentate    ai
          sensi  dell'art.   10, verifica   i versamenti  eseguiti ai
          sensi del  medesimo articolo  e, sulla  base  dei  dati  ed
          elementi  direttamente  desumibili  dalle dichiarazioni   e
          dalle    denunce    stesse,  nonche'   sulla   base   delle
          informazioni   fornite dal    sistema    informativo    del
          Ministero    delle  finanze  in  ordine all'ammontare delle
          rendite risultanti in catasto e dei   redditi   dominicali,
          provvede    anche a  correggere  gli  errori materiali e di
          calcolo e liquida l'imposta. Il   comune emette  avviso  di
          liquidazione,   con  l'indicazione  dei  criteri  adottati,
          dell'imposta o  maggiore imposta  dovuta  e delle  sanzioni
          ed interessi  dovuti; l'avviso deve essere  notificato  con
          le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente  entro il
          termine  di  decadenza   del 31  dicembre del secondo  anno
          successivo  a  quello  in cui   e'   stata presentata    la
          dichiarazione  o   la denuncia ovvero, per  gli anni in cui
          queste non dovevano essere presentate,  a quello nel  corso
          del  quale    e' stato o doveva    essere    eseguito    il
          versamento    dell'imposta.    Se    la dichiarazione    e'
          relativa    ai      fabbricati   indicati   nel   comma   4
          dell'art.    5,  il    comune   trasmette    copia    della
          dichiarazione all'ufficio  tecnico erariale  competente  il
          quale,    entro un  anno, provvede alla  attribuzione della
          rendita,  dandone    comunicazione  al  contribuente  e  al
          comune;  entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
          in cui e' avvenuta la comunicazione,  il  comune  provvede,
          sulla  base  della  rendita  attribuita, alla  liquidazione
          della  maggiore imposta   dovuta   senza   applicazione  di
          sanzioni,    maggiorata    degli  interessi    nella misura
          indicata nel  comma 5  dell'art. 14,   ovvero dispone    il
          rimborso   delle   somme versate  in eccedenza,  maggiorate
          degli  interessi  computati  nella   predetta misura;    se
          la   rendita attribuita  supera di  oltre il  30 per  cento
          quella    dichiarata,  la  maggiore   imposta   dovuta   e'
          maggiorata del 20 per cento.
            2.   Il      comune   provvede  alla     rettifica  delle
          dichiarazioni  e delle denunce nel    caso  di  infedelta',
          incompletezza        od    inesattezza    ovvero   provvede
          all'accertamento   d'ufficio    nel    caso    di    omessa
          presentazione.    A  tal fine emette avviso di accertamento
          motivato  con  la  liquidazione  dell'imposta  o   maggiore
          imposta  dovuta  e  delle   relative sanzioni ed interessi;
          l'avviso  deve essere  notificato,  anche  a mezzo    posta
          mediante  raccomandata    con  avviso  di ricevimento,   al
          contribuente, a pena di decadenza,   entro il  31  dicembre
          del  terzo    anno  successivo a quello   in cui   e' stata
          presentata la  dichiarazione o  la denuncia ovvero, per gli
          anni in cui   queste  non  dovevano  essere  presentate,  a
          quello    nel corso   del quale  e' stato  o doveva  essere
          eseguito  il versamento dell'imposta.  Nel caso  di  omessa
          presentazione,  l'avviso  di    accertamento  deve   essere
          notificato entro    il    31  dicembre    del  quinto  anno
          successivo  a  quello in cui la dichiarazione o la denuncia
          avrebbero  dovuto essere  presentate ovvero  a quello   nel
          corso    del  quale  e'  stato  o doveva essere eseguito il
          versamento dell'imposta.
            3.   Ai   fini   dell'esercizio      dell'attivita'    di
          liquidazione    ed accertamento i comuni possono invitare i
          contribuenti, indicandone  il  motivo,    a    esibire    o
          trasmettere   atti  e  documenti;  inviare  ai contribuenti
          questionari  relativi a  dati   e   notizie di    carattere
          specifico,  con  invito a restituirli compilati  e firmati;
          richiedere dati,  notizie   ed   elementi   rilevanti   nei
          confronti   dei   singoli contribuenti agli uffici pubblici
          competenti, con esenzione di spese e diritti.
            4. Con delibera  della giunta comunale e'   designato  un
          funzionario  cui  sono   conferiti le funzioni  e i  poteri
          per l'esercizio   di  ogni  attivita'    organizzativa    e
          gestionale     dell'imposta;    il    predetto  funzionario
          sottoscrive   anche  le   richieste,  gli  avvisi    e    i
          provvedimenti, appone il visto di  esecutivita' sui ruoli e
          dispone i rimborsi.
            5.  Con    decreti  del Ministro delle   finanze, sentita
          l'Associazione nazionale   dei    comuni   italiani,     da
          pubblicare    nella  Gazzetta Ufficiale, saranno  stabiliti
          termini e  modalita'    per  l'interscambio  tra  comuni  e
          sistema  informativo  del Ministero delle finanze di dati e
          notizie.
            6. Il  Ministero delle finanze  effettua presso i  comuni
          verifiche  sulla    gestione  dell'imposta     e      sulla
          utilizzazione  degli  elementi forniti dal predetto sistema
          informativo".
            "Art.  16  (Indennita'   di  espropriazione).  -  1.   In
          caso  di espropriazione  di area  fabbricabile l'indennita'
          e' ridotta    ad  un  importo  pari  al  valore    indicato
          nell'ultima    dichiarazione    o    denuncia    presentata
          dall'espropriato ai  fini dell'applicazione    dell'imposta
          qualora    il  valore    dichiarato    risulti    inferiore
          all'indennita'  di espropriazione    determinata    secondo
          i  criteri   stabiliti  dalle disposizioni vigenti.
            2.    In     caso   di   espropriazione   per    pubblica
          utilita',  oltre all'indennita',  e'  dovuta  una eventuale
          maggiorazione    pari    alla  differenza  tra    l'importo
          dell'imposta  pagata  dall'espropriato    o dal suo   dante
          causa  per il  medesimo bene  negli ultimi  cinque anni   e
          quello    risultante dal  computo  dell'imposta  effettuato
          sulla  base della indennita'. La maggiorazione,  unitamente
          agli interessi legali sulla stessa calcolati, e'  a  carico
          dell'espropriante".
            -  Il D.Lgs. 19 giugno 1997,  n. 218, reca: "Disposizioni
          in  materia  di  accertamento     con  adesione      e   di
          conciliazione  giudiziale"  ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997.
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  57,  della
          legge  n.  662/1996:  "57. Una  percentuale   del   gettito
          dell'imposta      comunale  sugli  immobili    puo'  essere
          destinata al potenziamento    degli  uffici  tributari  del
          comune.    I  dati fiscali a disposizione   del comune sono
          ordinati secondo   procedure informatiche,   stabilite  con
          decreto   del   Ministro   delle  finanze,  allo  scopo  di
          effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture
          dell'amministrazione finanziaria".