Art. 60.
   Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte
                              erariali

  1.   Il   gettito   dell'imposta   sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore,  esclusi  i  ciclomotori,  al  netto  del  contributo  di cui
all'articolo  6,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre
1991,  n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici
registri  automobilistici  nei  quali i veicoli sono iscritti ovvero,
per  le  macchine  agricole, alle province nel cui territorio risiede
l'intestatario della carta di circolazione.
  2.  Il  gettito  delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
riscosse   sugli   atti  di  trasferimento  a  titolo  oneroso  della
proprieta'  di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di
diritti  reali  sugli  stessi,  di  cui all'articolo 1 della tariffa,
parte  prima,  allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, compresi gli atti dell'autorita'
giudiziaria,   nonche'   sui   relativi   contratti  preliminari,  e'
attribuito ai comuni nel cui territorio gli immobili sono ubicati.
  3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri   dell'interno   e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  nonche'  del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al
comma  1,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
l'assegnazione  alle  provincie  ed  ai  comuni  delle  somme ad esse
spettanti a norma dei commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4.
  4.  Le  regioni  Sicilia,  Sardegna,  Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta,  nonche'  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono,  in  conformita'  dei  rispettivi statuti, all'attuazione
delle  disposizioni dei commi 1 e 2;contestualmente sono disciplinati
i  rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti
locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  effetto dal 1
gennaio  1999  e  si  applicano:  la  disposizione  del  comma  1 con
riferimento  all'imposta  dovuta  sui  premi ed accessori incassati a
decorrere  dalla  predetta  data e quella del comma 2 con riferimento
alle  imposte  riscosse  sugli atti pubblici formati, sulle scritture
private  autenticate  e  sugli  atti giudiziari pubblicati o emanati,
nonche'  sulle  scritture  private  non autenticate presentate per la
registrazione, a decorrere dalla medesima data.
 
           Note all'art. 60:
             - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 419/1991:
            "Art.   6  (Dotazione  del  Fondo).  -  1.  Il  Fondo  e'
          alimentato da:
            a)  un contributo,  determinato ai  sensi  del comma   2,
          sui    premi  assicurativi,  raccolti  nel territorio dello
          Stato, nei rami incendio, responsabilita'  civile  diversi,
          auto   rischi   diversi  e  furto,  relativi  ai  contratti
          stipulati a decorrere  dalla data di entrata  in vigore del
          presente decreto;
            b)  un contributo  dello Stato pari a lire 9.950  milioni
          per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per  l'anno 1992  ed
          a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;
            c)  una  quota pari alla  meta' dell'importo, per ciascun
          anno, delle somme di   denaro confiscate ai  sensi    della
          legge  31 maggio  1965, n.  575, e successive  modifiche ed
          integrazioni, nonche'   una  quota  pari  ad    un    terzo
          dell'importo    del   ricavato,   per ciascun  anno,  delle
          vendite disposte a norma dell'art. 4,   commi 4  e  6,  del
          decreto-legge  14  giugno  1989,  n. 230,   convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,  n. 282, relative
          ai   beni mobili o immobili    ed  ai  beni  costituiti  in
          azienda  confiscati    ai sensi   della medesima   legge n.
          575/1965. Per l'anno  1991 le aliquote  sono    commisurate
          agli importi delle  somme di  denaro e  del ricavato  degli
          immobili    confiscati a partire dal centottantesimo giorno
          anteriore   alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
            2.  Ai  fini  di  quanto disposto al comma 1, lettera a),
          l'imposta  sui  premi  assicurativi  dei   rami   incendio,
          responsabilita'  civile  diversi,  auto  rischi   diversi e
          furto,   e' aumentata dell'uno  per    cento.  Tale  misura
          percentuale    puo'   essere rideterminata,   in  relazione
          alle esigenze   del Fondo,   con   decreto  del    Ministro
          dell'industria,    del  commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.
            3.  Con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio    e dell'artigianato,   di   concerto   con   il
          Ministro  del  tesoro,  sono emanate, entro novanta  giorni
          dalla  data  di  entrata    in  vigore  della  legge     di
          conversione  del presente  decreto, le  norme regolamentari
          necessarie  per   l'attuazione di quanto  disposto al comma
          1, lettera a)".
            - Si riporta il testo dell'art.  1 della  tariffa,  parte
          prima  (Atti  soggetti a  registrazione in termine  fisso),
          annessa al   testo unico delle  disposizioni    concernenti
          l'imposta di registro,  approvato con D.P.R. n. 131/1986:
            "Art.   1.  Atti  traslativi  a    titolo  oneroso  della
          proprieta' di beni immobili in genere  e atti traslativi  o
          costitutivi    di  diritti  reali immobiliari di godimento,
          compresi la rinuncia  pura    e  semplice  agli  stessi,  i
          provvedimenti  di espropriazione per pubblica  utilita' e i
          trasferimenti coattivi: 8%.
            Se  il trasferimento  ha per  oggetto terreni  agricoli e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti diversi dagli
          imprenditori  agricoli  a   titolo   principale      o   di
          associazioni  o  societa' cooperative  di cui agli articoli
          12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%.
            Se  il  trasferimento    ha  per  oggetto  immobili    di
          interesse  storico,  artistico e archeologico soggetti alla
          legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche'  l'acquirente  non
          venga  meno  agli   obblighi della   loro  conservazione  e
          protezione: 4%.
            Se  il  trasferimento  ha per oggetto  case di abitazione
          non di lusso secondo i criteri  di  cui  al    decreto  del
          Ministro  dei  lavori pubblici 2   agosto 1969,  pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale  n. 218  del 27 agosto 1969,  ove
          ricorrano le  condizioni di cui alla  nota II-bis):  4%.
            Se il  trasferimento avente   per oggetto   fabbricati  o
          porzioni  di  fabbricato   e'   esente   dall'imposta   sul
          valore   aggiunto   ai   sensi dell'art. 10,  primo  comma,
          numero      8-bis),   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n. 633,  ed   e'  effettuato
          nei confronti di  imprese che  hanno per  oggetto esclusivo
          o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni
          immobili,  a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari
          che intende trasferirli entro tre anni: 1%.
            Se il  trasferimento    avviene  a  favore  dello  Stato,
          ovvero  a favore di enti  pubblici territoriali  o consorzi
          costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di
          comunita' montane: lire 250.000.
            Se il   trasferimento ha per   oggetto  immobili  situati
          all'estero  o diritti reali di godimento sugli stessi: lire
          250.000.
                                      Note
            I) Per  gli atti  traslativi stipulati   da  imprenditori
          agricoli  a  titolo  principale    o  da    associazioni  o
          societa' cooperative  di cui agli articoli  12 e  13  della
          legge    9 maggio 1975,  n. 153,  ai fini dell'applicazione
          dell'aliquota dell'8  per cento  l'acquirente deve produrre
          al  pubblico  ufficiale  rogante  la  certificazione  della
          sussistenza dei requisiti in  conformita' a quanto disposto
          dall'art.   12 della  legge  9  maggio  1975,  n.  153.  Il
          beneficio  predetto  e' esteso altresi' agli acquirenti che
          dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
          sopra indicati requisiti e che  entro il triennio producano
          la  stessa certificazione; qualora al  termine del triennio
          non   sia stata   prodotta la    documentazione  prescritta
          l'ufficio  del  registro  competente provvede al   recupero
          della differenza d'imposta.   Si decade dal  beneficio  nel
          caso   di   destinazione  dei  terreni,  o  delle  relative
          pertinenze, diversa  dall'uso  agricolo  che avvenga  entro
          dieci   anni   dal  trasferimento.    Il    mutamento    di
          destinazione    deve  essere  comunicato  entro  un    anno
          all'ufficio del registro competente.   In  caso  di  omessa
          denuncia  si  applica una soprattassa pari alla meta' della
          maggior  imposta  dovuta   in dipendenza   del    mutamento
          della  destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero
          della differenza di  imposta sono   dovuti gli    interessi
          di  mora    di cui   al comma   4 dell'art.  55  del  testo
          unico,   con   decorrenza   dal   momento    del  pagamento
          dell'imposta  principale  ovvero, in  caso di  mutamento di
          destinazione, da tale ultimo momento.
            II)  Ai fini  dell'applicazione dell'aliquota  del 4  per
          cento  la parte acquirente:
            a)  ove  gia'  sussista il vincolo previsto dalla legge 1
          giugno 1939, n. 1089, per   i  beni  culturali  dichiarati,
          deve  dichiarare  nell'atto  di  acquisto   gli estremi del
          vincolo stesso  in  base    alle  risultanze  dei  registri
          immobiliari;
            b)  qualora  il vincolo non sia stato ancora imposto deve
          presentare, contestualmente    all'atto  da     registrare,
          una     attestazione,   da rilasciarsi dall'amministrazione
          per i beni culturali  e ambientali, da cui  risulti che  e'
          in  corso    la  procedura  di   sottoposizione dei beni al
          vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui,  entro
          il   termine   di   due   anni  decorrente  dalla  data  di
          registrazione dell'atto, non venga  documentata  l'avvenuta
          sottoposizione del bene al vincolo.
            Le    attestazioni    relative  ai   beni   situati   nel
          territorio   della regione  siciliana    e  delle  province
          autonome  di  Trento  e    di  Bolzano  sono rilasciate dal
          competente organo della regione siciliana e delle  province
          autonome di Trento e Bolzano.
            L'acquirente    decade  altresi'   dal  beneficio   della
          riduzione d'imposta qualora i  beni vengano in tutto  o  in
          parte  alienati  prima  che  siano    stati adempiuti   gli
          obblighi  della loro   conservazione e  protezione,  ovvero
          nel  caso    di  mutamento    di  destinazione    senza  la
          preventiva autorizzazione dell'amministrazione per  i  beni
          culturali  e  ambientali, o  di mancato  assolvimento degli
          obblighi di  legge per consentire l'esercizio  del  diritto
          di   prelazione   dello     Stato  sugli  immobili  stessi.
          L'amministrazione per  i beni culturali  e  ambientali  da'
          immediata  comunicazione  all'ufficio  del  registro  delle
          violazioni che comportano la decadenza. In  tal caso  oltre
          alla  normale imposta, e'  dovuta una  soprattassa  pari al
          trenta    per  cento    dell'imposta  stessa,  oltre   agli
          interessi di mora di cui al  comma 4 deIl'art. 55 del testo
          unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia
          a  decorrere  il  termine  di cui all'art. 76, comma 2, del
          testo unico.
            II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione  dell'aliquota del 4
          per cento agli atti   traslativi a   titolo  oneroso  della
          proprieta'  di    case di abitazione non   di lusso e  agli
          atti traslativi  o    costitutivi  della  nuda  proprieta',
          dell'usufrutto,    dell'uso e dell'abitazione relativi alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
            a)  che l'immobile   sia ubicato   nel  territorio    del
          comune   in cui l'acquirente ha o  stabilisca entro un anno
          dall'acquisto la propria residenza   o,  se    diverso,  in
          quello  in   cui l'acquirente  svolge la propria  attivita'
          ovvero,  se trasferito  all'estero per  ragioni di  lavoro,
          in  quello    in  cui  ha  sede o esercita   l'attivita' il
          soggetto da cui    dipende  ovvero,    nel  caso  in    cui
          l'acquirente   sia cittadino italiano  emigrato all'estero,
          che  l'immobile   sia acquistato   come prima   casa    sul
          territorio    italiano.    La    dichiarazione   di   voler
          stabilire   la    residenza  nel  comune  ove   e'  ubicato
          l'immobile acquistato   deve essere    resa,  a    pena  di
          decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
            b)  che   nell'atto di acquisto  l'acquirente dichiari di
          non essere titolare  esclusivo o   in comunione   con    il
          coniuge    dei  diritti   di proprieta', usufrutto, uso   e
          abitazione di altra  casa di abitazione nel territorio  del
          comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
            c)  che   nell'atto di acquisto  l'acquirente dichiari di
          non essere titolare neppure  per quote, anche  in regime di
          comunione  lega1e su tutto il    territorio  nazionale  dei
          diritti  di proprieta', usufrutto, uso  abitazione  e  nuda
          proprieta'   su   altra   casa   di   abitazione acquistata
          dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni  di
          cui al  presente articolo  ovvero di  cui all'art.  1 della
          legge  22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge
          7 febbraio 1985, n.   12,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  5  aprile l985, n. 118, all'art. 3, comma  2,
          della legge 31 dicembre 1991,  n. 415, all'art.  5, commi 2
          e 3, del decreto-legge  21 gennaio 1992, n.   14, 20  marzo
          1992,  n. 237, e 20 maggio 1992, n.  293, all'art. 2, commi
          2 e 3, del decreto-legge 24  luglio 1992, n. 348,  all'art.
          1, commi 2  e 3, del decreto-legge 24  settembre  1992,  n.
          388,    all'art.  1,  commi  2  e  3 del decreto-legge   24
          novembre   1992, n.   455, all'art.    1,  comma    2,  del
          decreto-legge  23  gennaio  1993,    n. 16, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  1993,  n.    75,  e
          all'art.  16  del  decreto-legge  22 maggio 1993,   n. 155,
          convertito,   con modificazioni, dalla    legge  19  luglio
          1993, n. 243.
            II-ter)   Ove  non   si  realizzi  la  condizione,   alla
          quale   e' subordinata    l'applicazione      dell'aliquota
          dell'1  per   cento  del ritrasferimento entro il triennio,
          le  imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
          nella  misura  ordinaria  e  si   rende   applicabile   una
          soprattassa  del 30 per cento  oltre agli interessi di mora
          di cui al comma 4 dell'art. 55 del   presente testo  unico.
          Dalla  scadenza  del  triennio  decorre il   termine per il
          recupero       delle    imposte    ordinarie    da    parte
          dell'amministrazione finanziaria".
            2.  In caso   di cessioni soggette ad imposta sul  valore
          aggiunto le dichiarazioni di cui  alle lettere a), b) e  c)
          del  comma  1,  comunque  riferite  al  momento in cui   si
          realizza l'effetto traslativo, possono  essere  effettuate,
          oltre  che  nell'atto    di  acquisto,  anche  in  sede  di
          contratto preliminare.
            3. Le agevolazioni di cui al   comma  1,  sussistendo  le
          condizioni di cui  alle lettere  a), b)  e c)  del medesimo
          comma 1,  spettano per l'acquisto,   anche   se   con  atto
          separato,   delle   pertinenze dell'immobile  di  cui  alla
          lettera    a).    Sono    ricomprese   tra   le pertinenze,
          limitatamente  ad una  per ciascuna categoria,   le  unita'
          immobiliari classificate  o classificabili nelle  categorie
          catastali  C/2,   C/6   e C/7,   che   siano   destinate  a
          servizio  della   casa  di abitazione oggetto dell'acquisto
          agevolato.
            4. In caso di dichiarazione mendace,  o di  trasferimento
          per  atto  a  titolo  oneroso  o  gratuito  degli  immobili
          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
          del decorso del termine di cinque anni dalla data  del loro
          acquisto, sono dovute  le imposte  di registro,  ipotecaria
          e    catastale    nella  misura   ordinaria,  nonche'   una
          soprattassa pari al  30 per cento delle stesse imposte.  Se
          si tratta di cessioni    soggette  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  l'ufficio  del registro  presso  cui sono  stati
          registrati   i  relativi    atti    deve  recuperare    nei
          confronti    degli  acquirenti    una penalita'   pari alla
          differenza fra  l'imposta calcolati in base    all'aliquota
          applicabile  in    assenza  di    agevolazioni   e   quella
          risultante    dall'applicazione  dell'aliquota   agevolata,
          aumentata  del 30   per cento. Sono dovuti gli interessi di
          mora  di cui al comma 4 dell'art.   55 del  presente  testo
          unico.  Le predette  disposizioni non si applicano nel caso
          in cui il  contribuente,  entro  un  anno  dall'alienazione
          dell'immobile acquistato con i benefici  di cui al presente
          articolo,    proceda  all'acquisto  di  altro  immobile  da
          adibire a propria abitazione principale".