Art. 61.
        Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

  1.  A  decorrere  dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle
provincie e quello spettante ai comuni sono ridotti, rispettivamente,
di un importo pari ai gettiti complessivi riscossi nell'anno 1998 per
l'imposta  sulle  assicurazioni  di cui al comma 1 dell'articolo 60 e
per  le imposte di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le dotazioni
dei  predetti  fondi  sono,  per l'anno 1999, inizialmente ridotte in
base   ad   una   stima   del   gettito  annuo.  La  stima,  ai  fini
dell'assegnazione   dei   contributi   ordinari,  e'  effettuata  dal
Ministero  delle finanze, per singola provincia e per singolo comune,
e   comunicata   ai  Ministeri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e dell'interno, non oltre il 31 luglio 1998.
Sulla  base dei dati finali comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti  Ministeri  entro  il  31  marzo  1999,  sono determinate le
riduzioni  definitive  delle  dotazioni  dei  predetti  fondi  e sono
introdotte   le   eventuali  variazioni  di  bilancio;  il  Ministero
dell'interno  provvede,  con  la  seconda e terza rata dei contributi
ordinari  relativi al 1999, ad operare i conguagli e a determinare in
via  definitiva  l'importo  annuo del contributo ridotto spettante ad
ogni provincia e ad ogni comune a decorrere dal 1999.
  2.  A  decorrere  dall'anno  1999 il fondo ordinario spettante alle
provincie  e' altresi' ridotto di un importo pari al gettito previsto
per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione
e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del
predetto  fondo  e' operata con la legge di approvazione del bilancio
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1999  ed  e'  effettuata, nei
confronti  di  ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base
ai  dati  comunicati  dal  Ministero delle finanze entro il 30 giugno
1998,  determinati  ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le
singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito
riscosso  nel  1997  a  ciascuna  di  esse  imputabile.  La riduzione
definitiva  delle  dotazioni  del  predetto fondo e' altresi' operata
sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di
cui  al  presente  comma,  comunicati  dal Ministero delle finanze al
Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1999.
  3.  Le  somme  eventualmente  non recuperate, per insufficienza dei
contributi  ordinari,  sono  portate  in  riduzione  dei contributi a
qualsiasi   titolo  dovuti  al  singolo  ente  locale  dal  Ministero
dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi
di parte corrente.
  4.  Le  riduzioni  dei  contributi  statali e i gettiti dei tributi
previsti  dal presente articolo sono determinati con riferimento alle
provincie  e  ai  comuni  delle  regioni  a statuto ordinario. Per le
regioni  a  statuto  speciale le operazioni di riequilibrio di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il
recepimento  delle  disposizioni  dell'articolo  60  e  del  presente
articolo nei rispettivi statuti.