Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle provincie e quello spettante ai comuni sono ridotti, rispettivamente, di un importo pari ai gettiti complessivi riscossi nell'anno 1998 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60 e per le imposte di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le dotazioni dei predetti fondi sono, per l'anno 1999, inizialmente ridotte in base ad una stima del gettito annuo. La stima, ai fini dell'assegnazione dei contributi ordinari, e' effettuata dal Ministero delle finanze, per singola provincia e per singolo comune, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, non oltre il 31 luglio 1998. Sulla base dei dati finali comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri entro il 31 marzo 1999, sono determinate le riduzioni definitive delle dotazioni dei predetti fondi e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio; il Ministero dell'interno provvede, con la seconda e terza rata dei contributi ordinari relativi al 1999, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia e ad ogni comune a decorrere dal 1999. 2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1999. 3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di parte corrente. 4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie e ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.