Art. 62
          Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

  1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52,  escludere  l'applicazione,  nel proprio territorio, dell'imposta
comunale  sulla  pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo
15  novembre  1993,  n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie
che   incidono  sull'arredo  urbano  o  sull'ambiente  ad  un  regime
autorizzatorio  e assoggettandole al pagamento di un canone in base a
tariffa.
  2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
    a)  individuazione  della  tipologia  dei  mezzi di effettuazione
della   pubblicita'   esterna   che  incidono  sull'arredo  urbano  o
sull'ambiente  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
    b)  previsione  delle  procedure per il rilascio e per il rinnovo
dell'autorizzazione;
    c)  indicazione delle modalita' di impiego dei mezzi pubblicitari
e delle modalita' e termini di pagamento del canone;
    d)  determinazione  della tariffa con criteri di ragionevolezza e
gradualita'   tenendo   conto   della  popolazione  residente,  della
rilevanza   dei   flussi   turistici  presenti  nel  comune  e  delle
caratteristiche   urbanistiche  delle  diverse  zone  del  territorio
comunale e dell'impatto ambientale;
    e)  equiparazione,  ai  soli  fini  del pagamento del canone, dei
mezzi  pubblicitari  installati  senza la preventiva autorizzazione a
quelli   autorizzati  e  previsione  per  l'installazione  dei  mezzi
pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di
importo   non  inferiore  all'importo  della  relativa  tariffa,  ne'
superiore al doppio della stessa tariffa;
    f)   determinazione   della  tariffa  per  i  mezzi  pubblicitari
installati  su  beni  privati  in misura inferiore di almeno un terzo
rispetto   agli   analoghi  mezzi  pubblicitari  installati  su  beni
pubblici.
  3.   Il   regolamento   puo'  anche  prevedere,  con  carattere  di
generalita', divieti, limitazioni e agevolazioni.
  4.  Il  comune  procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi
della  prescritta  autorizzazione,  o installati in difformita' della
stessa,  o  per  i  quali  non  sia stato effettuato il pagamento del
relativo  canone,  nonche' alla immediata copertura della pubblicita'
con   essi  effettuata,  mediante  contestuale  processo  verbale  di
contestazione  redatto  da competente pubblico ufficiale. Resta ferma
l'applicazione   delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'articolo  23  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285,
ovvero  se  non  comminabili,  di  quelle stabilite dall'articolo 24,
comma  2,  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993, n. 507. Per
l'applicazione  delle  sanzioni di cui al presente comma si osservano
le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992.
 
           Note all'art. 62:
            -  Il  capo I del D.Lgs.  n. 507/1993 reca la  disciplina
          di imposta comunale  sulla  pubblicita'  e diritto    sulle
          pubbliche  affissioni (articoli da 1 a 37).
            -  Il    D.Lgs. 30 aprile   1992, n. 285,  reca il "Nuovo
          codice della strada"   ed    e'    pubblicato,    salve  le
          successive    modifiche,    nella Gazzetta Ufficiale n. 114
          (S.O.) del 18 maggio 1992.
            -   Il   D.P.R.   16   dicembre   1992, n.   495,    reca
          "Regolamento    di esecuzione   e di  attuazione del  nuovo
          codice della  strada" ed   e' pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale  n. 303  (S.O.) del  28 dicembre 1992.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del  D.Lgs.  n.
          285/1992:
            "Art.  23 (Pubblicita'  sulle strade  e sui  veicoli). 1.
          Lungo le strade o  in vista  di esse e'  vietato  collocare
          insegne,  cartelli,  manifesti, impianti  di pubblicita'  o
          propaganda,   segni  orizzontali  reclamistici,    sorgenti
          luminose,  visibili  dai veicoli  transitanti sulle strade,
          che  per  dimensioni,  forma,  colori, disegno e ubicazione
          possono    ingenerare  confusione    con  la    segnaletica
          stradale,      ovvero   possono   renderne   difficile   la
          comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero
          arrecare  disturbo  visivo  agli  utenti  della  strada   o
          distrarne    l'attenzione con  conseguente pericolo per  la
          sicurezza della  circolazione;    in   ogni   caso,   detti
          impianti    non    devono  costituire ostacolo o, comunque,
          impedimento alla  circolazione  delle  persone    invalide.
          Sono,    altresi', vietati   i cartelli  e gli  altri mezzi
          pubblicitari  rifrangenti,  nonche'    le  sorgenti  e   le
          pubblicita'  luminose  che possono produrre  abbagliamento.
          Sulle isole di traffico delle   intersezioni    canalizzate
          e'    vietata la  posa  di  qualunque installazione diversa
          dalla prescritta segnaletica.
            2.  E' vietata   l'apposizione   di scritte    o  insegne
          pubblicitarie luminose  sui veicoli.  E'  consentita quella
          di  scritte o  insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti
          e  alle  condizioni  stabiliti dal regolamento, purche' sia
          escluso ogni rischio di   abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione  nella guida   per i conducenti degli altri
          veicoli.
            3.  Lungo  le  strade,  nell'ambito  e   in   prossimita'
          di    luoghi  sottoposti  a  vincoli  a  tutela di bellezze
          naturali e paesaggistiche o di edifici  o    di  luoghi  di
          interesse  storico  o    artistico,  e'  vietato  collocare
          cartelli e altri mezzi pubblicitari.
            4.  La  collocazione  di  cartelli    e  di  altri  mezzi
          pubblicitari  lungo le  strade  o  in  vista  di   esse  e'
          soggetta  in  ogni   caso   ad autorizzazione   da    parte
          dell'ente  proprietario  della  strada  nel rispetto  delle
          presenti   norme. Nell'interno   dei  centri    abitati  la
          competenza    e' dei   comuni, salvo   il preventivo  nulla
          osta  tecnico dell'ente  proprietario   se  la  strada   e'
          statale,  regionale  o provinciale.
            5.  Quando    i cartelli e   gli altri mezzi pubblicitari
          collocati su una  strada sono  visibili da  un'altra strada
          appartenente  ad     ente  diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata    al  preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
          cartelli  e gli altri mezzi   pubblicitari posti  lungo  le
          sedi  ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,
          sono  soggetti    alle      disposizioni   del     presente
          articolo  e    la   loro collocazione    viene  autorizzata
          dalle  Ferrovie   dello Stato,  previo nulla osta dell'ente
          proprietario della strada.
            6.   Il   regolamento   stabilisce   le norme   per    le
          dimensioni,    le  caratteristiche,  l'ubicazione dei mezzi
          pubblicitari lungo le strade,  le  fasce  di  pertinenza  e
          nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
          Nell'interno  dei    centri  abitati,    limitatamente alle
          strade  di tipo  E) ed   F), per   ragioni  di    interesse
          generale   o di ordine tecnico, i comuni hanno  la facolta'
          di concedere deroghe alle norme  relative   alle   distanze
          minime   per   il   posizionamento   dei cartelli  e  degli
          altri  mezzi  pubblicitari,  nel  rispetto  delle  esigenze
          di sicurezza della circolazione stradale.
            7.  E'  vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
          vista degli itinerari internazionali,  delle  autostrade  e
          delle  strade  extraurbane principali  e relativi  accessi.
          Su dette   strade   e' consentita   la pubblicita'    nelle
          aree      di   servizio   o   di     parcheggio   solo   se
          autorizzata  dall'ente proprietario  e  sempre che  non sia
          visibile dalle  stesse.  Sono   consentiti    i    cartelli
          indicanti    servizi   o indicazioni   agli utenti  purche'
          autorizzati  dall'ente proprietario delle strade.
            8. E' parimenti   vietata la pubblicita',  relativa    ai


          veicoli  sotto qualsiasi  forma,  che abbia  un  contenuto,
          significato  o    fine    in  contrasto  con  le  norme  di
          comportamento   previste   dal   presente   codice.      La
          pubblicita'  fonica  sulle   strade  e'   consentita   agli
          utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento.
            Nei centri  abitati, per  ragioni di  pubblico interesse,
          i  comuni possono   limitarla   a  determinate   ore  od  a
          particolari  periodi dell'anno.
            9. Per l'adattamento alle presenti norme delle  forme  di
          pubblicita'  attuate  all'atto  dell'entrata  in vigore del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
            10.  Il  Ministro dei  lavori  pubblici   puo'  impartire
          agli    enti proprietari    delle  strade   direttive   per
          l'applicazione      delle  disposizioni    del     presente
          articolo     e   di   quelle   attuative   del regolamento,
          nonche' disporre, a mezzo di propri  organi,  il  controllo
          dell'osservanza delle disposizioni stesse.
            11.   Chiunque  viola     le  disposizioni  del  presente
          articolo e quelle del  regolamento    e'   soggetto    alla
          sanzione     amministrativa  del pagamento di una  somma da
          lire    cinquecentottantasettemilacinquecento    a     lire
          duemilionitrecentocinquantamila.
            12.      Chiunque   non     osserva    le    prescrizioni
          indicate   nelle autorizzazioni   previste   dal   presente
          articolo  e'  soggetto  alla sanzione  amministrativa   del
          pagamento         di      una      somma        da     lire
          duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
            13. Dalle   violazioni suddette  consegue  la    sanzione
          amministrativa    accessoria   dell'obbligo      a   carico
          dell'autore e   a proprie   spese di rimuovere    tutte  le
          opere,  cartelli,   manifesti ed  ogni impianto  e forma di
          pubblicita', secondo le norme  del capo I, sezione  II, del
          titolo VI. Quando  la rimozione importa la necessita'    di
          entrare  nel fondo altrui,  la rimozione  non puo' avvenire
          se non   dopo quindici giorni  dalla    diffida  notificata
          dall'ente proprietario  della strada al terzo".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del  D.Lgs.  n.
          507/1993:
            "Art.  24 (Sanzioni  amministrative). -  1. Il  comune e'
          tenuto  a  vigilare  sulla     corretta  osservanza   delle
          disposizioni    legislative  e  regolamentari   riguardanti
          l'effettuazione della   pubblicita'.   Alle  violazioni  di
          dette  disposizioni conseguono  sanzioni amministrative per
          la cui applicazione si osservano le norme  contenute  nelle
          sezioni I e II del capo I della  legge 24 novembre 1981, n.
          689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
            2.  Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite
          dal comune in  esecuzione del  presente  capo nonche'    di
          quelle    contenute        nei    provvedimenti    relativi
          all'installazione degli impianti,  si applica  la  sanzione
          da  lire  duecentomila a lire due milioni con notificazione
          agli    interessati,    entro     centocinquanta     giorni
          dall'accertamento,   degli     estremi  delle    violazioni
          riportati in    apposito  verbale.    Il  comune    dispone
          altresi'    la    rimozione   degli impianti   pubblicitari
          abusivi  facendone   menzione  nel  suddetto  verbale;   in
          caso  di inottemperanza all'ordine di  rimozione  entro  il
          termine   stabilito,   il  comune    provvede    d'ufficio,
          addebitando  ai  resposabili  le  spese sostenute.
            3. Il  comune, o il  concessionario del servizio,    puo'
          effettuare,   indipendentemente    dalla    procedura    di
          rimozione   degli   impianti   e dall'applicazione    delle
          sanzioni    di  cui   al comma   2, la  immediata copertura
          della pubblicita'  abusiva,  in modo  che  sia privata   di
          efficacia   pubblicitaria,    ovvero  la  rimozione   delle
          affissioni abusive,  con  successiva  notifica  di apposito
          avviso  secondo  le modalita' previste dall'art. 10.
            4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con
          ordinanza del sindaco, essere sequestrati a   garanzia  del
          pagamento  delle  spese  di    rimozione  e    di custodia,
          nonche' dell'imposta   e  dell'ammontare  delle    relative
          soprattasse   ed interessi;  nella medesima  ordinanza deve
          essere stabilito   un    termine  entro    il    quale  gli
          interessati   possono     chiedere  la    restituzione  del
          materiale sequestrato   previo versamento  di  una  congrua
          cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
            5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti
          al   comune  e     destinati  al    potenziamento    ed  al
          miglioramento     del  servizio      e   dell'impiantistica
          comunale,       nonche'       alla       redazione       ed
          all'aggiornamento  del    piano  generale  degli   impianti
          pubblicitari di cui all'art. 3".
            -  Il  capo I  del titolo VI del D.Lgs. n.  285/1992 reca
          la seguente rubrica: "Degli illeciti amministrativi e delle
          relative sanzioni".