Art. 63.
         Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

  1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo  52  prevedere  che  l'occupazione,  sia permanente che
temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti  al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese
le  aree  destinate  a  mercati anche attrezzati, sia assoggettata al
pagamento  di  un  canone  da  parte  del titolare della concessione,
determinato  nel  medesimo  atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento  del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di
aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei
modi  di  legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
aree  comunali  i  tratti  di  strada  situati  all'interno di centri
abitati  con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili
a  norma  dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
  2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
    a)  previsione  delle  procedure per il rilascio, il rinnovo e la
revoca degli atti di concessione;
    b)  classificazione in categorie di importanza delle strade, aree
e spazi pubblici;
    c)  indicazione  analitica  della  tariffa determinata sulla base
della   classificazione   di   cui   alla   lett.   b),  dell'entita'
dell'occupazione,  espressa  in  metri quadrati o lineari, del valore
economico  della  disponibilita'  dell'area  nonche'  del  sacrificio
imposto   alla   collettivita',   con   previsione   di  coefficienti
moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle
concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione;
    d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone;
    e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute
di  particolare  interesse  pubblico  e,  in  particolare, per quelle
aventi finalita' politiche ed istituzionali;
    f)  previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture,  impianti  o  con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione   dei   pubblici   servizi   e   per   quelle   realizzate
nell'esercizio  di  attivita' strumentali ai servizi medesimi, di una
speciale  misura  di  tariffa determinata sulla base di quella minima
prevista  nel  regolamento  per  ubicazione,  tipologia ed importanza
dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima
applicazione il predetto canone e' determinato forfettariamente sulla
base dei seguenti criteri:
    1)  per  le  occupazioni  del  territorio  comunale, il canone e'
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
    1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
    1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;
    2)  per  le  occupazione del territorio provinciale, il canone e'
determinato    nella   misura   del   20   per   cento   dell'importo
complessivamente  corrisposto  ai comuni compresi nel medesimo ambito
territoriale;
    3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a
ciascun   comune  o  provincia  non  puo'  essere  inferiore  a  lire
1.000.000.   La   medesima   misura   di   canone   annuo  e'  dovuta
complessivamente  per  le occupazioni permanenti di cui alla presente
lettera  effettuate  per  l'esercizio  di  attivita'  strumentali  ai
pubblici servizi;
    4)  gli  importi  di  cui  ai  punti  1)  e  2)  sono  rivalutati
annualmente  in  base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati
al 31 dicembre dell'anno precedente;
    g)  equiparazione,  ai  soli fini del pagamento del canone, delle
occupazioni  abusive,  risultanti da verbale di contestazione redatto
da  competente  pubblico  ufficiale,  a quelle concesse, e previsione
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di importo non inferiore
all'ammontare  del  canone ne' superiore al doppio del canone stesso,
ferme  restando  quelle  stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3.  Il  canone  e'  determinato  sulla base della tariffa di cui al
comma  2,  con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere
maggiorato    di    eventuali   oneri   di   manutenzione   derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva
del  canone  va  detratto  l'importo  di  altri  canoni  previsti  da
disposizioni  di  legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la
medesima  concessione,  fatti  salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi.
 
Nota  all'art.  63:  -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 20 del
D.Lgs. n. 285/1992: "Art. 1 (Principi generali). - 1. La circolazione
dei  pedoni,  dei  veicoli  e  degli animali sulle strade e' regolata
dalle  norme  del  presente  codice  e  dai  provvedimenti emanati in
applicazione  di  esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie  in  materia.  Le  norme  e  i provvedimenti attuativi si
ispirano  al  principio  della  sicurezza  stradale,  perseguendo gli
obiettivi di una razionale gestione della mobilita', della protezione
dell'ambiente  e  del  risparmio  energetico.  2. Il Governo comunica
annualmente   al   Parlamento   l'esito   delle  indaglni  periodiche
riguardanti   i   profili  sociali,  ambientali  ed  economici  della
circolazione  stradale.  3.  Il Ministro dei lavori pubblici fornisce
all'opinione  pubblica  i  dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni  sistemi  di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie   di   cittadini,   il   messaggio  pubblicitario  di  tipo
prevenzionale   ed  educativo".  "Art.  20  (Occupazione  della  sede
stradale).  - 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni
tipo  di  occupazione  della  sede  stradale,  ivi  compresi  fiere e
mercati,  con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo
E)  ed  F)  l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a
condizione  che  venga  predisposto  un  itinerario altemativo per il
traffico.   2.   L'ubicazione   di   chioschi,   edicole   od   altre
installazioni,  anche  a  carattere  provvisorio,  non e' consentita,
fuori  dei  centri  abitati,  sulle fasce di rispetto previste per le
recinzioni  dal regolamento. 3. Nei centri abitati, ferme restando le
limitazioni  e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione  di  marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre
installazioni  puo'  essere consentita fino ad un massimo della meta'
della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che
rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno
di  2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli  di  visibilita'  delle  intersezioni,  di cui all'art. 18,
comma  2.  Nelle  zone  di  rilevanza storicoambientale ovvero quando
sussistano  particolari  caratteristiche  geometriche della strada, i
comuni,  limitatamente  alle  occupazioni gia' esistenti alla data di
entrata  in  vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei
marciapiedi  in  deroga  alle  disposizioni  del  presente  comma,  a
condizione  che  sia  garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4.  Chiunque  occupa  abusivamente  il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  duecentotrentacinquemila  a  lire  novecentoquarantamila. 5. La
violazione   di   cui   ai  commi  2,  3  e  4  importa  la  sanzione
amministrativa  accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa  di  rimuovere  le  opere  abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI".