Art. 64.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le
concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla
data  dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli
62  e  63,  sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il
pagamento  del  canone  ivi  previsto,  salva  la  loro revoca per il
contrasto con le norme regolamentari.
  2.  Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni
da  stabilire  tra  le  parti,  i  contratti  di gestione di cui agli
articoli  25  e  52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
relativi  all'affidamento in concessione del servizio di accertamento
e   riscossione,   rispettivamente,   dell'imposta   comunale   sulla
pubblicita'  e  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
  3.   Se   il   comune   si   avvale  della  facolta'  di  escludere
l'applicazione  dell'imposta sulla pubblicita', l'oggetto dei vigenti
contratti   di   concessione  di  cui  all'articolo  25  del  decreto
legislativo  15  novembre 1993, n. 507, e' limitato al servizio delle
pubbliche  affissioni,  fatta  salva  la  revisione  delle condizioni
contrattuali  da  definire  tra le parti e la facolta' di recesso del
concessionario.
 
           Nota all'art. 64:
            -   Si  riporta il  testo  degli  articoli 25  e  52  del
          D.Lgs.  n.  507/1993:
            "Art. 25 (Gestione del servizio). -  1. La  gestione  del
          servizio di accertamento  e riscossione  dell'imposta sulla
          pubblicita'  e  delle pubbliche affissioni e' effettuata in
          forma diretta dal comune.
            2. Il comune, qualora lo  ritenga piu' conveniente  sotto
          il  profilo  economico  e  funzionale,    puo'  affidare in
          concessione  il servizio ad apposita azienda   speciale  di
          cui    all'art.  22,  comma 3,   lettera c), della  legge 8
          giugno   1990,   n. 142,   ovvero   ai soggetti    iscritti
          nell'albo previsto dall'art. 32.
            3.    Il concessionario  subentra al  comune  in tutti  i
          diritti  ed obblighi inerenti la gestione del  servizio  ed
          e'  tenuto  a provvedere a tutte  le spese  occorrenti, ivi
          comprese  quelle per   il personale impiegato.   In    ogni
          caso,   e'   fatto  divieto al  concessionario  di emettere
          atti  o  effettuare     riscossioni  successivamente   alla
          scadenza della concessione".
            "Art.   52   (Affidamento   da  parte    del  comune  del
          servizio    di  accertamento  e  riscossione  della  tassa.
          Rinvio). - 1. Il servizio di accertamento e di  riscossione
          della  tassa,  ove  il   comune lo ritenga piu' conveniente
          sotto  il  profilo  economico  o  funzionale,  puo'  essere
          affidato  in  concessione ad apposita   azienda speciale di
          cui all'art.  22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
          1990,  n.  142,  ovvero  ai  soggetti   iscritti   all'albo
          nazionale di  cui all'art. 32. A tal fine, si applicano  le
          disposizioni    previste  in    materia  di   imposta sulla
          pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni".