Art. 64. Disposizioni finali e transitorie 1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. 2. Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data. 3. Se il comune si avvale della facolta' di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita', l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facolta' di recesso del concessionario.
Nota all'art. 64: - Si riporta il testo degli articoli 25 e 52 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione". "Art. 52 (Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio). - 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni".