Art. 12 
Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e  delle  imposte
                 sostitutive sui redditi di capitale 
 
  1. L'articolo 26 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). ''1. I
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno  emesso
obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento,
con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L'aliquota della ritenuta  e'  ridotta  al  12,50  per
cento per  le  obbligazioni  e  titoli  similari,  con  scadenza  non
inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali  finanziarie.  Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi  da  societa'
od enti, diversi dalle banche, il cui capitale  e'  rappresentato  da
azioni non negoziate in  mercati  regolamentati  italiani  ovvero  da
quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al
momento di emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non  sia
superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati
italiani o collocati mediante offerta  al  pubblico  ai  sensi  della
disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un  terzo,  per
le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora  il
rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari  con  scadenza  non
inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza,  sugli
interessi e altri proventi maturati fino al  momento  dell'anticipato
rimborso. e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento. 
  2. L'Ente poste italiane e le banche operano una  ritenuta  del  27
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e dai  depositi,  anche  se
rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e'  operata  dalle
banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non  sono  soggetti
alla ritenuta: 
    a) gli interessi e  gli  altri  proventi  corrisposti  da  banche
italiane o da filiali italiane di banche estere  a  banche  con  sede
all'estero o a filiali estere di banche italiane; 
    b)  gli  interessi  derivanti  da  depositi  e   conti   correnti
intrattenuti tra le banche  ovvero  tra  le  banche  e  l'Ente  poste
italiane; 
    c) gli interessi  a  favore  del  Tesoro  sui  depositi  e  conti
correnti intestati al Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  nonche'  gli  interessi  sul  "Fondo   di
ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1  dell'articolo  2
della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri  fondi  finalizzati
alla gestione del debito pubblico. il=2; 3. Quando  gli  interessi  e
gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti  non
residenti,  le  ritenute  ivi  previste  sono  operate  dai  soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro
riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento,  sugli
interessi e gli altri proventi dicui  al  comma  1,  secondo  che  la
scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonche' con
l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui
al comma 2, indipendentemente dalla  scadenza.  Qualora  il  rimborso
delle obbligazioni e titoli similari con  scadenza  non  inferiore  a
diciotto mesi, abbia luogo prima di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
percipienti una somma pari al 20 per cento degli  interessi  e  degli
altri proventi maturati fino  al  momento  dell'anticipato  rimborso.
Tale  somma  e'  prelevata  dai  soggetti  di  cui  al  primo   comma
dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione  degli  interessi
ed altri proventi ovvero  nel  rimborso  nei  confronti  di  soggetti
residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma  dell'articolo  23
intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari  emessi
da soggetti non residenti la ritenuta e' operata sugli  interessi  ed
altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il  cedente
od il possessore del titolo rendono noti gli interessi  e  gli  altri
proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non  e'
operata quando il percipiente certifichi la sua qualita' di  soggetto
non residente ed attesti  il  periodo  di  possesso  dei  titoli.  La
ritenuta del presente comma e' operata con l'aliquota del  12,50  per
cento anche sugli interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e
degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  nonche'  di  quelli  con
regime fiscale equiparato,  emessi  all'estero  a  decorrere  dal  10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 
  3-bis. I soggetti indicati nel primo comma  dell'articolo  23,  che
corrispondono i proventi di cui alle  lettere  g-bis)  e  g-ter)  del
comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano  sui
predetti proventi una ritenuta con l'aliquota  del  12,50  per  cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui  sarebbero  assoggettabili  gli
interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti  dei
soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai  rapporti  ivi
indicati. Nel caso dei rapporti indicati  nella  lettera  g-bis),  la
predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma
3, anche  sugli  interessi  e  gli  altri  proventi  dei  titoli  ivi
indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 
  4. Le ritenute previste nei commi da 1 a  3-bis  sono  applicate  a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i
titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti  da  cui  gli
interessi ed altri proventi derivano  sono  relativi  all'impresa  ai
sensi dell'articolo 77 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi;  c)  societa'  ed  enti  di  cui  alle  lettere  a)   e   b)
dell'articolo 87 del medesimo testo unico  e  stabili  organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui  alla
lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al  comma  3-bis
e' applicata a titolo di acconto, qualora i  proventi  derivanti  dai
titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta  a  titolo
di imposta nei confronti  dei  soggetti  a  cui  siano  imputabili  i
proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.  Le  predette  ritenute
sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei  soggetti  esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed  in  ogni  altro
caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi  indicati  nei
commi 3 e  3-bis  corrisposti  a  societa'  in  nome  collettivo.  in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo  5  del  testo
unico,  alle  societa'  ed  enti  di  cui  alle  lettere  a)   e   b)
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e alle stabili organizzazioni delle societa'  ed  enti  di  cui  alla
lettera d) dello stesso articolo 87. 
  5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una
ritenuta del 12,50 per cento  a  titolo  d'acconto,  con  obbligo  di
rivalsa, sui redditi di capitale  da  essi  corrisposti,  diversi  da
quelli indicati nei commi precedenti e da  quelli  per  i  quali  sia
prevista l'applicazione di altra ritenuta alla  fonte  o  di  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.  Se  i  percipienti  non  sono
residenti nel territorio dello  Stato  o  stabili  organizzazioni  di
soggetti non residenti la predetta ritenuta  e'  applicata  a  titolo
d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti  nell'esercizio
d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita  al  27
per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o  territori  a
regime fiscale privilegiato individuati con il decreto  del  Ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo  76  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  predetta
ritenuta e' operata anche  sugli  interessi  ed  altri  proventi  dei
prestiti di denaro corrisposti a  stabili  organizzazioni  estere  di
imprese  residenti,  non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e  si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a  formare  il
reddito di soggetti non residenti ed  a  titolo  d'acconto,  in  ogni
altro caso.". 
  2. Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente articolo: 
"Art.  26-bis  (Esenzione  dalle  imposte  sui  redditi  per  i   non
residenti). 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale
derivanti  dai  rapporti  indicati  nelle  lettere   a),   anche   se
rappresentati  da  certificati  di  deposito,  con  esclusione  degli
interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c),  d),
g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: 
    a) soggetti residenti  in  Stati  con  i  quali  sono  in  vigore
convenzioni  per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  che
consentano   all'amministrazione   finanziaria   di   acquisire    le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza  dei  requisiti,
sempreche' tali soggetti non risiedano  negli  Stati  o  territori  a
regime fiscale privilegiato individuati con il decreto  del  Ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo  76  del
citato testo unico n. 917 del 1986; ai  fini  della  sussistenza  del
requisito della  residenza  si  applicano  le  norme  previste  nelle
singole convenzioni; 
    b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia. 
  2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e  g-ter)  abbiano
ad oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non
si applica sulla  quota  del  provento  corrispondente  all'ammontare
degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.". 
  3. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La
ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con  azioni
negoziate in  mercati  regolamentati  italiani  e  da  enti  pubblici
economici trasformati in societa' per azioni in base  a  disposizione
di legge, con esclusione delle cambiali  finanziarie,  nonche'  delle
obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al  momento
dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri."; 
    b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.
Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  nella
misura del 12,50 per cento, gli interessi  ed  altri  proventi  delle
obbligazioni e titoli similari di cui  all'articolo  1,  nonche'  gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso,  percepiti  dai  seguenti  soggetti
residenti nel territorio dello Stato: 
    a) persone fisiche; 
       b) soggetti di  cui  all'articolo  5  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  escluse  le  societa'  in  nome
collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; 
       c) enti di cui all'articolo  87,  comma  1,  lettera  c),  del
medesimo testo unico, ivi compresi  quelli  indicati  nel  successivo
articolo 88; 
       d) fondi d'investimento  immobiliare  di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n. 86; 
       e) fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 124; 
       f) soggetti esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche."; 
    c) nel comma 1 dell'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi  ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti
od  organismi  internazionali   costituiti   in   base   ad   accordi
internazionali resi esecutivi in Italia."; 
    d) nell'articolo 7, comma 2, lettera a), la  parola:  ''gennaio''
e' sostituita dalla seguente: ''marzo''; 
    e) nell'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La predetta attestazione non  e'  acquisita  relativamente
agli enti od organismi internazionali costituiti in base  ad  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.". 
  4. L'articolo 27 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). 1. Le societa' e gli enti indicati
nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di  rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta  sugli  utili  in
qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in  relazione
a partecipazioni non qualificate ai sensi della  lettera  c-bis)  del
comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986,  non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo  77  del  medesimo  testo
unico, nonche' sugli utili in qualunque  forma  corrisposti  a  fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21  aprile  1993,  n.  124,  e
fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25  gennaio  1994,
n. 86. 
  2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche  in  sede  di
liquidazione della societa',  i  singoli  soci  o  partecipanti,  per
conseguirne il pagamento, sono tenuti  a  versare  alle  societa'  ed
altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  87
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  l'importo
corrispondente all'ammontare  della  ritenuta  di  cui  al  comma  1,
determinato  in  relazione  al  valore  normale  dei  beni  ad   essi
attribuiti, quale risulta dalla valutazione  operata  dalla  societa'
emittente. 
  3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con  l'aliquota  del
27 per cento sugli utili corrisposti a  soggetti  non  residenti  nel
territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non  relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta e' ridotta al 12,50  per  cento  per  gli  utili  pagati  ad
azionisti di risparmio.  I  soggetti  non  residenti,  diversi  dagli
azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza
dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di  aver
pagato all'estero in  via  definitiva  sugli  stessi  utili  mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 
  4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed  enti  indicati  nella
lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche  residenti  in  relazione  a
partecipazioni non relative all'impresa  ai  sensi  dell'articolo  77
dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai  fondi  indicati
nel comma 1, e' operata una ritenuta, con  obbligo  di  rivalsa,  del
12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo  23,
che intervengono nella loro riscossione. La  ritenuta  si  applica  a
titolo d'acconto, nei confronti delle persone  fisiche,  e  a  titolo
d'imposta nei confronti dei fondi. 
  5. La ritenuta di cui al comma 1 non e' operata nei confronti delle
persone fisiche residenti che possiedano partecipazioni rappresentate
da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari
cooperative, qualora ne facciano richiesta all'atto della riscossione
degli utili ovvero non attestino di avere il possesso dei presupposti
indicati nel comma 1. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono  operate
con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta  nei  confronti
dei  soggetti  esenti  dall'imposta   sul   reddito   delle   persone
giuridiche. 
  6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti  ed  assoggettati
alla ritenuta  a  titolo  d'imposta  o  all'imposta  sostitutiva  sul
risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli
articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre  1962,
n. 1745.". 
  5.  Dopo  l'articolo  27-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
"Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato presso  la  Monte  Titoli
S.p.A.). 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli  similari
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli
S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata,  in
luogo della ritenuta  di  cui  ai  commi  1  e  3  dell'articolo  27,
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con  le  stesse
aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. 
  2. L'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  applicata  dai
soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema
di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del
regolamento CONSOB emanato in base all'articolo  10  della  legge  19
giugno  1986,  n.  289,  nonche'  dai  soggetti  non  residenti   che
aderiscono a  sistemi  esteri  di  deposito  accentrato  aderenti  al
sistema Monte Titoli. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza,
l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui  al
comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con valuta  pari  alla
data  dell'effettivo  pagamento  degli  utili.  I  medesimi  soggetti
addebitano  l'imposta  sostitutiva  ai  percipienti,   all'atto   del
pagamento, con valuta pari a quella con la  quale  sono  riconosciuti
gli utili stessi. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 
  4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a  soggetti  residenti
in Stati con i quali siano  in  vigore  convenzioni  per  evitare  la
doppia   imposizione   sul   reddito,   ai   fini   dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva nella misura prevista  dalla  convenzione  i
soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: 
    a)  una  dichiarazione  del  soggetto  non  residente   effettivo
beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi
del soggetto medesimo, la sussistenza di  tutte  le  condizioni  alle
quali e' subordinata l'applicazione del regime  convenzionale  e  gli
eventuali elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione; 
    b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello  Stato
ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale
risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. 
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno  successivo
a quello di presentazione. 
  5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il  rimborso
di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli  utili  di
pertinenza  di  enti   od   organismi   internazionali   che   godono
dell'esenzione dalle imposte in Italia per  effetto  di  leggi  o  di
accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al
comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva. 
  6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1,  dell'articolo
27-bis, l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  del  presente
articolo non e' applicata, a condizione che  i  soggetti  di  cui  al
comma 2 acquisiscano: 
    a) la documentazione attestante la sussistenza  delle  condizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis; 
    b) una certificazione delle competenti  autorita'  fiscali  dello
Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma
2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi. 
  7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui
ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi  i  termini
per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data
di pagamento degli utili, e comunque fino a quando  non  siano  stati
definiti gli accertamenti stessi. 
  8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte  Titoli
e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi  esteri  di
deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli  nominano  quale
loro rappresentante fiscale in Italia una banca  o  una  societa'  di
intermediazione mobiliare,  residente  nel  territorio  dello  Stato,
ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento  non  residenti.  Il  rappresentante  fiscale   risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi  termini  e  con  le
stesse responsabilita' previste per i soggetti di  cui  al  comma  2,
residenti in Italia e provvede a: 
    a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo; 
    b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della  legge
29 dicembre 1962, n. 1745; 
    c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6; 
    d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta  dell'amministrazione
finanziaria,  ogni  notizia  o  documento  utile  per  comprovare  il
corretto   assolvimento   degli   obblighi   riguardanti    l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1. 
  9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,   possono   essere   previste   modalita'
semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito
d'imposta sui dividendi, nei  casi  in  cui  detta  attribuzione  sia
prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra
l'Italia  e  il  Paese  di   residenza   del   beneficiario   e   per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in
cui  le  azioni  siano  depositate   presso   organismi   esteri   di
investimento collettivo aderenti al sistema  Monte  Titoli.  Con  gli
stessi  decreti  possono  essere  approvati  modelli   uniformi   per
l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), anche
attraverso l'utilizzo di supporti informatici, e puo' essere previsto
che  la  medesima  attestazione  produca  effetti   anche   ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6  e  7
del decreto legislativo 1  aprile  1996,  n.  239,  purche'  da  essa
risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo  6  dello
stesso decreto.". 
  6. Le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 5, riguardanti le comunicazioni previste dall'articolo 7  della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applicano  con  riferimento  agli
utili di cui e' deliberata la distribuzione dal 1  gennaio  1998.  Su
tali utili e' consentita l'applicazione della ritenuta alla fonte con
l'aliquota prevista dalle convenzioni internazionali per  evitare  la
doppia imposizione sul reddito a condizione che i soggetti di cui  al
comma 2 del predetto articolo 27-ter acquisiscano  la  documentazione
di cui al comma 4 del medesimo articolo e ne diano comunicazione alla
societa' emittente. Qualora detti soggetti non  siano  residenti  nel
territorio dello Stato, la comunicazione alla societa'  emittente  e'
effettuata dal rappresentante fiscale di cui al comma 8 del  predetto
articolo 27-ter, il quale e' tenuto alla conservazione  della  citata
documentazione per il periodo di  tempo  indicato  al  comma  7,  del
medesimo articolo. 
  7.  Le  disposizioni  delle  convenzioni  per  evitare  la   doppia
imposizione sul reddito che accordano ai non residenti il diritto  al
rimborso del credito d'imposta sui dividendi che sarebbe spettato  ai
residenti si applicano anche  se  tale  diritto  e'  riconosciuto  ai
residenti soltanto nel caso di opzione per la non applicazione  della
ritenuta. 
  8. Nel decreto-legge 30 settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
         1) nel primo comma,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo  23  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni,
obbligazioni e titoli similari,  nonche'  dai  titoli  o  certificati
rappresentativi  delle   quote   di   partecipazione   in   organismi
d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta  del  27
per cento, con obbligo  di  rivalsa,  sui  proventi  di  ogni  genere
corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata
agli stessi possessori, o il valore dei  beni  loro  attribuiti  alla
scadenza, e il prezzo di emissione."; 
         2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La ritenuta
prevista nel precedente comma e' applicata a titolo  di  acconto  nei
confronti di: 
       a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati
da cui  i  proventi  derivano  sono  relativi  all'impresa  ai  sensi
dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
       b) societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n.  917,  del
1986; 
       c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1
dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986  e  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta
e' applicata a titolo d'imposta nei  confronti  dei  soggetti  esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed  in  ogni  altro
caso."; 
    b)  nell'articolo  8,  il  primo  periodo  del  primo  comma   e'
sostituito dal seguente: "Per  i  titoli  ed  i  certificati  di  cui
all'articolo 5, nonche' per i titoli  o  certificati  rappresentativi
delle quote di partecipazione in organismi d'investimento  collettivo
immobiliari, emessi da soggetti non residenti  nel  territorio  dello
Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta  e'  operata  dai
soggetti residenti incaricati  che  intervengono  nel  pagamento  dei
proventi,  nel  riacquisto  o  nella  negoziazione   dei   titoli   o
certificati; essi  provvedono  anche  al  versamento  delle  ritenute
operate e  alla  presentazione  della  dichiarazione  indicata  nello
stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi  percepiti
da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
di cui all'articolo 5 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, nonche' dalle societa' ed enti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917  del
1986 e  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto
articolo 87.". 
  9. Il terzo comma dell'articolo  1,  del  decreto-legge  2  ottobre
1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  dicembre
1981, n. 692, e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  banche  accettanti
operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per  cento,  con
obbligo di rivalsa, sui  proventi  indicati  sulle  cambiali  di  cui
all'articolo 6, comma  4,  della  tariffa,  allegato  A,  annessa  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle  finanze  20  agosto  1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992. La  ritenuta  e'  applicata  a  titolo  di
acconto nei confronti di: 
    a)  imprenditori  individuali,  se   i   titoli   sono   relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; 
    b) societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico  n.  917  del
1986; 
    c) societa' ed enti di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1,
dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986  e  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui alla lettera d) del comma  1  del  predetto  articolo  87.  La
predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei  confronti  dei
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche  ed
in ogni altro caso.". 
  10. Il comma 115 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.
549, e' sostituito dal seguente: "115. Nel caso in cui  il  tasso  di
rendimento  effettivo  sugli  interessi  ed  altri   proventi   delle
obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti  indicati  nel
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  gli  interessi  passivi
eccedenti l'importo derivante dall'applicazione  del  predetto  tasso
sono indeducibili dal reddito d'impresa.". 
  11. All'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero 3) del primo comma e' sostituito dal  seguente:  "3)
l'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche,  nonche'  l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;"; 
    b) la lettera b) del secondo comma e' sostituita dalla  seguente:
"b) le ritenute operate ai sensi del comma  4  dell'articolo  27  del
decreto indicato al primo comma, numero 1);"; 
    c) la lettera c) del secondo comma e' sostituita dalla  seguente:
"c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in  base  alla
dichiarazione  annuale,  nonche'   l'imposta   sostitutiva   di   cui
all'articolo  16-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ad  esclusione  dell'imposta  applicabile  sui  redditi
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo
decreto;"; 
    d) la lettera f) del secondo comma e' sostituita dalla  seguente:
"f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis  e
5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in
caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.". 
  12. All'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma, il numero 4) e' abrogato; nello stesso  comma
il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) entro il 15  aprile,  il
15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio  di  ciascun  anno  per  le
ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre  solare
precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."; 
    b) il secondo comma e' abrogato. 
  13. Con uno o piu' decreti, da emanarsi a  partire  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  il
Ministro  delle  finanze,  puo'   stabilire   nuove   modalita'   per
l'effettuazione delle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e
11,  terzo  comma,  della  legge  29  dicembre  1962,  n.  1745,  con
possibilita'  di  introdurre  l'obbligo  di  effettuare  le  predette
comunicazioni nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 12: 
            - Si riporta il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 600  del
          1973 (richiamato  all'art.  26  del  medesimo  D.P.R.,  ora
          novellato): 
            "Art. 23 ( Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).  -
          Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate
          nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano
          imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto  decreto
          o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e  altre
          somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per 
          prestazioni di lavoro dipendente, devono  operare  all'atto
          del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche dovuta  dai  percipienti.
          con obbligo di rivalsa. 
            La ritenuta da operare e' determinata: 
             a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi  quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni  e
          sulla parte imponibile delle indennita'  di  cui  al  terzo
          comma dell'art. 48  del  predetto  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli artt. 5 e  16  del
          detto decreto rapportate al periodo stesso.  Le  detrazioni
          di cui agli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n
          597,  sono  effettuate  a  condizione  che  il  percipiente
          dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; 
             b) sulle mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
             c)  sugli  emolumenti   arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito complessivo netto l'ammontare globale  dei  redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente; 
             d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo  12
          del decreto indicato nella  precedente  lettera  a)  con  i
          criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto. 
            I soggetti indicati nel  primo  comma  devono  effettuare
          entro  due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso   di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le ritenute operate sugli  emolumenti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti di cui alla  lettera  b)  dell'articolo  47  del
          decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e  l'imposta
          dovuta sull'immontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo  conto  delle  sole   detrazioni   d'imposta   gia'
          applicite a norma  della  lettera  a)  del  secondo  comma.
          Possono essere inclusi nelle operazioni  di  conguaglio  di
          fine anno anche gli  emulumenti  in  denaro  o  in  natura,
          corrisposti entro il  12  del  mese  di  gennaio  dell'anno
          successivo, a condizione che  le  relative  ritenute  siano
          versate  entro  il  giorno  15  dello  stesso  mese  se  il
          sostituto di imposta e' titolare di  conto  fiscale  ovvero
          entro il giorno 20 negli altri casi. 
            Le disposizioni dei precedenti commi si  applicano  anche
          alle persone fisiche che esercitano arti o professioni,  ai
          sensi  dell'art.  49  del  decreto   indicato   nel   comma
          precedente, quando corrispondono per prestazioni di  lavoro
          dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini  della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. 
            Per le pensioni e per le  indennita'  di  fine  rapporto,
          corrisposte su fondi la  cui  gestione  e'  demandata,  per
          legge o per convenzione a soggetti diversi  dai  datori  di
          lavoro,  gli  obblighi  previsti   nei   commi   precedenti
          incombono a tali soggetti,  ferma  restando,  nel  caso  di
          convenzione, la  responsabilita'  solidale  del  datore  di
          lavoro. 
            Per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  che   importano
          prestazioni di attivita'  lavorativa  e  corresponsione  di
          emolumenti per una sola parte dell'anno,  sugli  emolumenti
          corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino  a  concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo
          delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          all'importo delle  detrazioni,  rapportate  al  periodo  di
          lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo  testo
          unico, alle condizioni stabilite nella lett. a) del secondo
          comma del  presente  articolo;  sulla  parte  eccedente  la
          ritenuta si applica con  le  aliquote  corrispondenti  agli
          scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche, computando  anche  le  somme  non  assoggettate  a
          ritenuta. 
            Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti
          indicati nelle lett. a) e b) del  secondo  comma  si  tiene
          conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate
          e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente 
          rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso
          periodo di imposta ed indicate nel certificato  di  cui  al
          comma 2 dell'art.  7-bis  che  lo  stesso  dipendente  puo'
          consegnare al nuovo datore di lavoro". 
            - Si riporta il testo dall'art. 2 della legge n. 432  del
          1993, richiamato all'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 ora
          novellato. 
            "Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato). -
          1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia   un   conto
          denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato",
          di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo le modalita'  previste  dalla  presente  legge,  la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 
            2. L'ammnistrazione del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          attribuita  al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da   un
          Comitato consultivo composto: 
             a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; 
             b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
             c) dal Direttore generale delle  entrate  del  Ministero
          delle finanze; 
             d) dal Direttore generale del territorio  del  Ministero
          delle finanze. 
            3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente   al
          Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una  relazione
          sull'amministrazione del Fondo". 
            - Si riporta il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 601  del
          1973  (richiamato  all'art.  26  D.P.R.   n.   600/73   ora
          novellato). 
            "Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono
          esenti dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
          dall'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dall'imposta locale sui redditi gli interessi,  i  premi  e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o  per
          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio". 
            - Il testo dell'art. 41 del TUIR (richiamato  agli  artt.
          26 e 26-bis D.P.R. n. 600/73 ora novellato) e' riportato in
          nota all'art. 1. 
            - L'art. 76, comma 7-bis, del TUIR (richiamato agli artt. 
          26 e 26-bis del D.P.R. n. 600/73 ora novellato) e' 
          riportato in nota all'art. 5. 
            - Si riporta il testo  degli  artt.  77  e  87  del  TUIR
          (richiamati  all'art.  26  del   D.P.R.   n.   600/73   ora
          novellato): 
            "Art. 77 (Beni relativi all'impresa). -  Per  le  imprese
          individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi,   si
          considerano relativi all'impresa. oltre  ai  beni  indicati
          alle lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  53,  a  quelli
          strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai
          crediti acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  stessa,  i
          beni appartenenti all'imprenditore che siano  indicati  tra
          le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
          vidimato a norma dell'art.  2217  del  codice  civile.  Gli
          immobili di cui al comma  2  dell'art.  40  si  considerano
          relativi all'impresa solo se  indicati  nell'inventario  o,
          per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
          ammortizzabili. 
            2. Per le societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
          semplice si considerano relativi all'impresa tutti  i  beni
          ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito  nel  comma  3
          per le societa' di fatto. 
            3. Per le  societa'  di  fatto  si  considerano  relativi
          all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del  comma
          l  dell'art.  53,  i   crediti   acquisiti   nell'esercizio
          dell'impresa  e  i   beni   strumentali   per   l'esercizio
          dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
          a nome dei soci utilizzati  esclusivamente  come  strumenti
          per l'esercizio dell'impresa. 
            3-bis. Per i beni  strumentali  dell'impresa  individuale
          provenienti dal patrimonio personale  dell'imprenditore  e'
          riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
          alle disposizioni di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da  iscrivere  tra  le
          attivita'  relative  all'impresa  nell'inventario  di   cui
          all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le  imprese
          di  cui  all'articolo  79,   nel   registro   dei   cespiti
          ammortizzabili. Le  relative  quote  di  ammortamento  sono
          calcolate a decorrere dall'esercizio  in  corso  alla  data
          dell'iscrizione". 
            "Art.  87  (Soggetti  passivi).  -   l.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: 
             a) le societa' per azioni e in accomandita  per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua assicurazione  residenti
          nel territorio dello Stato; 
             b) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali; 
             c) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali; 
             d) le societa' e gli enti di  ogni  tipo,  con  o  senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato. 
            2. Tra gli enti  diversi  dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali   il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicati nell'art. 5. 
            3. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello Stato. 
            4.  L'oggetto  esclusivo  o   principale   dell'ente   e'
          determinato in base all'atto costitutivo, se  esistente  in
          forma di atto pubblico o di scrittura privata  autenticata,
          e,  in  mancanza,  in  base  all'attivita'   effettivamente
          esercitata". 
            - L'art. 5 del TUIR (richiamato all'art. 26  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ora  novellato)
          e' riportato in nota all'art. 11. 
            - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 6 e 7 del decreto
          legislativo n. 239 del 1996: 
            "Art. 1  (Soppressione  della  ritenuta  alla  fonte  per
          talune obbligazioni e titoli similari). -  1.  La  ritenuta
          del 12.50 per cento di cui al primo comma dell'articolo  26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, non si  applica  sugli  interessi,  premi  ed
          altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da
          banche e da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in
          mercati regolamentati italiani, nonche' delle  obbligazioni
          e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,
          ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti  pubblici
          economici trasformati in societa'  per  azioni  in  base  a
          disposizioni di legge. Tra gli interessi,  premi  ed  altri
          trutti  e'  compresa  anche  la  differenza  tra  la  somma
          percepita alla scadenza dai  possessori  dei  titoli  e  il
          prezzo di emissione. 
            2. Per i proventi dei  titoli  obbligazionari  emessi  da
          enti territoriali ai sensi  dell'art.  35  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva  di
          cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto  con
          il  Ministro  del  tesoro  e  il   Ministro   dell'interno,
          determina con apposito decreto: 
             a) le modalita' per l'applicazione e il versamento della
          predetta imposta: 
             b) le modalita' di retrocessione da  parte  dello  Stato
          agli enti  emittenti  della  quota  del  gettito  derivante
          dall'imposizione  sul  reddito,  in  misura  non  superiore
          all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2. 
            3.  Le  disposizioni  incompatibili  con  la   disciplina
          introdotta dal presente decreto sono soppresse". 
          "Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed 
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti  residenti).  -  1.  Sono   soggetti   a   imposta
          sostitutiva delle imposte sui  redditi,  nella  misura  del
          12,50 per cento, gli interessi, premi ed altri frutti delle
          obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo  1,  per
          la parte maturata nel periodo di  possesso,  percepiti  dai
          seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: 
             a) persone fisiche; 
             b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  escluse  le
          societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  e
          quelle a esse equiparate; 
             c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del
          medesimo testo unico,  ivi  compresi  quelli  indicati  nel
          successivo articolo 88; 
             d)  organismi  di  investimento  collettivo  in   valori
          mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli  di  cui
          all'articolo 10-ter, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 
          77, e successive modificazioni; 
             e) fondi di investimento mobiliare chiusi  di  cui  alla
          legge 14 agosto 1993, n. 344; 
             f) fondi di investimento immobiliare di cui  alla  legge
          25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni; 
             g) fondi pensione  di  cui  al  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. 
            2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1  e'  applicata
          dalle banche, dalle societa' di intermediazione  mobiliare,
          dalle societa' fiduciarie, dagli  agenti  di  cambio  e  da
          altri soggetti espressamente indicati in  appositi  decreti
          del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  del
          tesoro, residenti  in  Italia,  che  comunque  intervengono
          nella riscossione degli interessi, premi  ed  altri  frutti
          ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei  trasferimenti
          dei titoli di cui all'articolo 1. Ai fini dell'applicazione
          dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei  titoli  si
          intendono le cessioni e  qualunque  altro  atto,  a  titolo
          oneroso  o  gratuito,  che  comporta  il  mutamento   della
          titolarita' giuridica dei titoli. 
            3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva
          e'  applicata  dall'Ente  poste  italiane  conformemente  a
          quanto disposto dall'articolo 5, comma 2. Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro  e   con   il   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni   su   proposta    del    Consiglio    di
          amministrazione dell'Ente poste  italiane,  possono  essere
          stabilite particolari modalita' applicative della  presente
          disciplina, anche agli effetti dell'articolo 7". 
            "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).  -
          1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed
          altri frutti delle obbligazioni e titoli  similari  di  cui
          all'articolo 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con
          i quali siano in vigore convenzioni per evitare  la  doppia
          imposizione  sul   reddito   stipulate   dalla   Repubblica
          italiana,   sempreche'    tali    convenzioni    consentano
          all'amministrazione    finanziaria    di    acquisire    le
          informazioni necessarie ad  accertare  la  sussistenza  dei
          requisiti da parte degli  aventi  diritto.  Ai  fini  della
          sussistenza del requisito della residenza si  applicano  le
          norme previste dalle singole convenzioni. 
            2. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 si applica
          comunque, secondo le modalita' di cui all'articolo  3,  nei
          confronti di: 
             a) soggetti non residenti diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1; 
             b) soggetti residenti negli Stati  o  territori  di  cui
          all'articolo 76-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  individuati  dai
          decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma
          7-bis. 
            "Art. 7 (Procedure per la non  applicazione  dell'imposta
          sostitutiva nei confronti dei non  residenti).  -  Ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, i soggetti  non
          residenti ivi indicati devono  depositare,  direttamente  o
          indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di
          intermediazione mobiliare  residente,  ovvero  una  stabile
          organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di  societa'  di
          intermediazione mobiliare non  residenti,  che  intrattiene
          rapporti diretti in via telematica con il  Ministero  delle
          finanze - Dipartimento delle entrate. 
            2. La banca o la societa'  di  intermediazione  mobiliare
          cui al comma 1 deve acquisire: 
             a) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente del
          Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei  titoli
          ha la residenza, dalla quale risulti la  sussistenza  delle
          condizioni  di  cui  all'articolo  6.  L'attestazione  deve
          essere redatta  in  conformita'  al  modello  previsto  dal
          decreto di cui all'articolo 11, comma 4, e produce  effetti
          fino  al  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          presentazione: 
             b) i dati  identificativi  del  soggetto  non  residente
          effettivo beneficiario dei proventi dei titoli  depositati,
          nonche' il codice identificativo del titolo e gli  elementi
          necessari a  determinare  gli  interessi,  premi  ed  altri
          frutti,  non  soggetti  ad  imposta  sostitutiva,  di   sua
          pertinenza. 
            3. Le informazioni e  i  documenti  di  cui  al  comma  2
          possono  essere  acquisiti  anche   per   il   tramite   di
          intermediari  che  intervengono  nel  deposito  dei  titoli
          indirettamente effettuato presso una banca o  una  societa'
          di intermediazione mobiliare residente. 
            4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui  alla
          lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari  di
          cui  al  comma  1  determina  l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  sui  proventi  spettanti   ai   soggetti   non
          residenti. In deroga alle disposizioni  che  precedono,  la
          predetta   attestazione   non   deve    essere    acquisita
          relativamente   agli   enti   internazionali   che   godono
          dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi
          e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 
            5. Relativamente ai proventi per i quali non siano  state
          acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del  comma
          2 o siano  state  acquisite  informazioni  inesatte  o  non
          complete,  la  banca  o  la  societa'  di   intermediazione
          mobiliare  provvede  al  versamento  della   corrispondente
          imposta sostitutiva,  maggiorata  dell'1,5  per  cento  per
          ciascun mese, o frazione di mese,  di  ritardo  rispetto  a
          quello  in  cui  il  versamento   avrebbe   dovuto   essere
          effettuato. Il versamento non  puo'  in  ogni  caso  essere
          effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di
          cui all'articolo 8, comma 2, relative al periodo al quale i
          proventi si riferiscono". 
            - L'art. 7 della legge n. 1745 del 1962 e' riportato in 
          nota all'art. 8. 
            - Si riporta il testo dell'art. 5 del  D.L.  n.  512  del
          1983, come modificato dal presente decreto: 
            "Art.  5.  -  I  soggetti  indicati   nel   primo   comma
          dell'articolo  23  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  che  hanno  emesso
          titoli  o  certificati  di  massa,  diversi  dalle  azioni,
          obbligazioni  e  titoli  similari,  nonche'  dai  titoli  o
          certificati rappresentativi delle quote  di  partecipazione
          in  organismi  d'investimento  collettivo   del   risparmio
          operano una ritenuta del  27  per  cento,  con  obbligo  di
          rivalsa,  sui  proventi  di  ogni  genere  corrisposti   ai
          possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli
          stessi possessori, o il valore  dei  beni  loro  attribuiti
          alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono
          corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la
          ritenuta e'  operata  da  essi.  La  ritenuta  deve  essere
          operata anche quando gli emittenti o i soggetti  incaricati
          riacquistano dai possessori i titoli  o  certificati  o  li
          negoziano per loro conto, corrispondendone  il  prezzo;  in
          tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o  di
          successiva  negoziazione  dei  titoli  o   certificati   e'
          determinata al netto di quella gia' operata. 
            La ritenuta prevista nel precedente comma e' applicata  a
          titolo di acconto nei confronti di: 
             a) imprenditori  individuali,  qualora  i  titoli  od  i
          certificati  da  cui  i  proventi  derivano  sono  relativi
          all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
             b) societa' in nome collettivo, in accomandita  semplice
          ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo  unico
          n. 917 dell 1986; 
             c) societa' ed enti di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo  unico  n.  917
          del 1986 e  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e degli enti di cui  alla  lettera  d)
          del predetto articolo 87. La predetta ritenuta e' applicata
          a  titolo  d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti  esenti
          dall'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  ed  in
          ogni altro caso. 
            I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le
          ritenute alla competente sezione di  tesoreria  provinciale
          dello  Stato  entro  i  primi  quindici  giorni  del   mese
          successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e
          devono  presentare  annualmente  entro  il  31   marzo   la
          dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7
          del predetto decreto n. 600". 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del  D.L.  n.  512  del
          1983 come modificato dal presente decreto: 
            "Art.  8.  -  Per  i  titoli  ed  i  certificati  di  cui
          all'articolo  5,  nonche'  per  i  titoli   o   certificati
          rappresentativi delle quote di partecipazione in  organismi
          d'investimento collettivo immobiliari, emessi  da  soggetti
          non residenti nel territorio dello Stato  e  collocati  nel
          territorio stesso  la  ritenuta  e'  operata  dai  soggetti
          residenti incaricati che  intervengono  nel  pagamento  dei
          proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli  o
          certificati; essi  provvedono  anche  al  versamento  delle
          ritenute operate e alla presentazione  della  dichiarazione
          indicata nello stesso  articolo  5.  Non  sono  soggetti  a
          ritenuta  i  proventi  percepiti  da   societa'   in   nome
          collettivo, in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui
          all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle societa'  ed  enti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo  87  del
          predetto  testo  unico  n.   917   del   1986   e   stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del  predetto
          articolo  87.  Nell'ipotesi  di  titoli  o  certificati  ad
          emissione   continuativa   o   comunque   senza    scadenza
          predeterminata  gli  stessi  soggetti  devono  eseguire  il
          versamento annuale previsto nell'articolo  6  e  provvedere
          agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con  riferimento  al
          valore complessivo  dei  titoli  collocati  nel  territorio
          dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 1 del  D.L.  n.  546  del
          1981, come modificato dal presente decreto: 
            "Art. 1. - All'art.  10-bis  della  tariffa  allegato  A,
          annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  642,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, dopo le parole  ''del  codice  civile''  sono
          aggiunte  le  parole  ''con  indicazione  dei  proventi  in
          qualunque forma pattuiti''. 
            (Omissis). (Novella il D.P.R. n. 642/72). 
            Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una
          ritenuta del 27 per cento,  con  obbligo  di  rivalsa,  sui
          proventi indicati sulle cambiali  di  cui  all'articolo  6,
          comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  come
          sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
          1992, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  106  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.  La  ritenuta
          e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: 
             a) imprenditori individuali, se i titoli  sono  relativi
          all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
             b) societa' in nome collettivo, in accomandita  semplice
          ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo  unico
          n. 917 del 1986; 
             c) societa' ed enti di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo  unico  n.  917
          del 1986 e  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e degli enti di cui  alla  lettera  d)
          del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta  ritenuta
          e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
          in ogni altro caso. 
            Le   operazioni   relative   alla   emissione,   compresa
          l'accettazione, e alla negoziazione delle cambiali  di  cui
          al  comma   precedente   sono   equiparate   agli   effetti
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  alle   operazioni   di
          emissione e negoziazione di obbligazioni". 
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. n.  600  del
          1973, come modificato dal presente deceto. 
            "Art. 3 (Riscossione,  mediante  versamenti  diretti).  -
          Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: 
             1) le ritenute alla  fonte  effettuate,  a  norma  degli
          articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  da  parte  di
          soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nel  primo   comma
          dell'art. 29 del predetto decreto e da  quelli  di  cui  al
          successivo comma del presente articolo; 
             2) (Omissis); 
             3)  l'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,
          nonche' l'imposta sostitutiva di  cui  all'articolo  16-bis
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale; 
             4) (Omissis); 
             5) le ritenute alla fonte sui dividendi  a  norma  degli
          articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 
             6) l'imposta locale sui redditi  dovuta,  in  base  alla
          dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul  reddito
          delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di
          approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei
          mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. 
            Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di
          tesoreria provinciale dello Stato: 
             a)  le  ritenute  operate  dalle  amministrazioni  della
          Camera   dei   deputati,   del   Senato   e   della   Corte
          costituzionale a norma dell'art. 29 commi quarto e quinto, 
          del decreto indicato al primo comma. n. 1); 
             b)  le  ritenute  operate   ai   sensi   del   comma   4
          dell'articolo 27  del  decreto  indicato  al  primo  comma,
          numero 1); 
             c) limposta sul reddito delle perone fisiche  dovuta  in
          base  alla   dichiarazione   annuale,   nonche'   l'imposte
          sostitutiva di cui  all'articolo  16-bis  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  ad
          esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti  a
          tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del  medesimo
          decreto: 
             d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
          all'art 26, primo comma, del decreto  indicato  al  n.  1),
          maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
             e) le ritenute alla fonte sui redditi  di  cui  all'art.
          26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1),  maturati
          nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
             f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi
          3, 3-bis e 5,  del  decreto  indicato  nel  numero  1,  ivi
          compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso  di
          obbligazioni e titoli similari. 
             g) le ritenute alla fonte sui premi di cui  all'art.  30
          del  decreto  indicato  al  n.  1),  maturati  nel  periodo
          d'imposta ancorche' non corrisposti; 
             h) le ritenute  alla  fonte  operate  dalle  aziende  di
          credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del 
          decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546". 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. n.  600  del
          1973, come modificato dal presente decreto: 
            "Art.  8  (Termini  per  il  versamento  diretto).  -   I
          versamenti diretti alle sezioni  di  tesoreria  provinciale
          dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti: 
             1) entro i primi quindici giorni del mese  successivo  a
          quello  in  cui  e'  stata  operata  la  ritenuta  prevista
          dall'art. 3, primo  comma,  n.  1)  e  dal  secondo  comma,
          lettere a), f) e h), e sono maturati i premi  di  cui  alla
          lett. g) dello stesso secondo comma; 
             2) (Omissis); 
             3) nel termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione, per  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e per l'imposta  locale  sui  redditi  nei  casi
          previsti dai nn. 3) e 6) del  l'art.  3,  primo  comma,  ed
          entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone
          fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo 
          comma. lett. c); 
             3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo
          d'imposta per i versamenti previsti  dall'art.  3,  secondo
          comma, lettera e); 
             3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo
          a quello di scadenza delle cedole o a  quello  di  ciascuna
          scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti  per
          i versamenti previsti dall'art. 3, secondo  comma,  lettera
          d); 
             4) (abrogato); 
             5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il
          15 gennaio di ciascun anno per le ritenute  operate  e  gli
          importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in
          relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
            - Gli artt. 7 e 9 della  legge  n.  1745  del  1962  sono
          riportati in nota all'art. 8. 
            - Si riporta il testo degli artt. 8 e 11 della  legge  n.
          1745 del 1962; 
            "Art. 8. - Nel caso di riporto il  riportatore,  all'atto
          di  riscuotere   gli   utili,   deve   indicare,   mediante
          dichiarazione scritta  che  deve  essere  conservata  dalla
          societa' o dai soggetti indicati dall'art. 6, primo  comma,
          il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il
          nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'art. 
          5, primo comma. Tale dichiarazione, se  riportatore  e'  la
          medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili,
          non e' richiesta, quando il riporto  risulti  dai  libri  o
          dalle scritture contabili che si trovano presso la  sede  o
          filiale che segue la comunicazione. 
            Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso
          in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in  possesso
          dei titoli azionari  per  effetto  di  riporto  simulato  o
          attuato attraverso negozio indiretto. 
            Le comunicazioni prescritte dall'art. 7 devono  contenere
          le  indicazioni  relative  sia  al   riportatore   che   al
          riportato, specificandone la qualifica o precisando  se  il
          riportato e' un azienda di credito, un agente di  cambio  o
          un commissario di borsa. 
            Le  aziende  di  credito,  gli  agenti  di  cambio  e   i
          commissionari di borsa che, avendo preso azioni a  riporto,
          le hanno date a riporto ad altri,  devono  comunicare  allo
          Schedario  i  nomi  dei  loro  riportati  e   le   relative
          indicazioni, specificando per ciascuno di  essi  il  numero
          delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al  lordo
          della  ritenuta  prevista  dall'art.  1.  Le  comunicazioni
          debbono avvenire, anche se  le  ritenute  non  siano  state
          effettuate, entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  la
          societa' ha posto in pagamento gli utili. 
            Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano  anche
          nel caso di vendita  a  termine  e  per  le  operazioni  di
          vendita a contanti con esecuzione differita per  gli  utili
          percepiti dall'intestatrio delle azioni vendute e da questi
          dovuti al compratore. 
            Le disposizioni dell'art. 3 si applicano con  riferimento
          all'imposta  complementare  o  all'imposta  sulle  societa'
          dovute dal riportato o dal compratore a termine. 
            I  soggetti  tassabili  in  base  al   bilancio   debbono
          presentare  in  allegato  alla  dichiarazione  annuale   le
          distinte delle azioni date e  prese  a  riporto  nel  corso
          dell'esercizio". 
            "Art. 11. - La Banca d'Italia e le  aziende  di  credito,
          all'atto di corrispondere agli  aventi  diritto  gli  utili
          riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli  obbligazionari,
          depositati  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  5  del
          decreto-legge  6  giugno  1956,  n.  476,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n.  786,  devono
          essere la ritenuta del cinque e trenta per  cento  prevista
          dagli articoli 1 e 10. 
            L'importo  delle  ritenute  deve  essere   versato   alla
          competente sezione di Tesoreria  provinciale  entro  il  20
          gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in  cui  sono
          state operate. 
            Entro il  15  febbraio  di  ciascun  anno  devono  essere
          comunicati al Ministero delle finanze, con apposito  elenco
          sottoscritto dal  rappresentante  legale  o  dal  dirigente
          preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare
          precedente  per  ciascun  avente  diritto  delle   ritenute
          operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a
          ciascun nominativo,  gli  elementi  indicati  dall'art.  5,
          primo comma, e deve essere corredato  con  le  attestazioni
          della  sezione  di  tesoreria  provinciale  comprovanti   i
          versamenti eseguiti. 
            Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.  2
          e quelle degli articoli 3 e 10".