Art. 13
               Disposizioni relative alle obbligazioni
                   e titoli similari senza cedola

  1.  Gli  interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e titoli
similari  senza  cedola  con  scadenza non inferiore a diciotto mesi,
sono  determinati  moltiplicando  l'importo  maturato,  in  regime di
capitalizzazione   composta,   per   un   coefficiente  di  rettifica
finalizzato   a  rendere  equivalente  la  tassazione  in  base  alla
percezione con quella in base alla maturazione. Per le obbligazioni e
i  titoli  similari con cedola, con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, tale disposizione si applica sulla differenza di cui al comma 1
dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 2, comma 1, qualora il rendimento annuo
lordo  all'emissione di tale differenza sia superiore ad un terzo del
rendimento annuo lordo del titolo all'emissione.
  2.  Il coefficiente di cui al comma 1 e' determinato in misura pari
alla differenza fra il prezzo di emissione capitalizzato in regime di
capitalizzazione  composta al tasso di rendimento lordo all'emissione
ed il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione
composta  al  tasso  di  rendimento  netto  all'emissione  divisa per
l'imposta applicabile sugli interessi ed altri proventi maturati.
  3.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  sono  stabilite  le  modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Il  Ministro  delle  finanze,  con  propri  decreti  emanati di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  puo'  estendere  il  regime  del presente
articolo  ad  altre  tipologie  di obbligazioni e titoli similari con
cedola che consentono un significativo differimento nel pagamento dei
proventi.