Art. 10
        Violazione degli obblighi degli operatori finanziari

  1.  Se  viene  omessa  la trasmissione dei documenti richiesti alle
banche  nell'esercizio  dei  poteri  inerenti  all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi  non  rispondono  al  vero o sono incompleti, si applica la
sanzione  amministrativa  da  lire  quattro  milioni  a lire quaranta
milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine
prescritto.  La  sanzione  e'  ridotta  alla  meta' se il ritardo non
eccede i quindici giorni.
  2.  La  sanzione  prevista  nel  comma  1  si  applica  nel caso di
violazione  degli  obblighi  inerenti  alle  richieste  rivolte  alle
societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle  societa'  ed enti che
effettuano  istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti per conto di
terzi  ovvero  attivita'  di gestione ed intermediazione finanziaria,
anche in forma fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
  3.  Fino  a prova contraria, si presume che autori della violazione
siano  coloro  che  hanno  sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o ente.
  4.  All'irrogazione  delle  sanzioni  provvede  l'ufficio nella cui
circoscrizione  si  trova  il  domicilio  fiscale del contribuente al
quale si riferisce la richiesta.