Art. 11 
Altre violazioni in materia di  imposte  dirette  e  di  imposta  sul
                           valore aggiunto 
 
  1.  Sono  punite   con   la   sanzione   amministrativa   da   lire
cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
a) omissione di ogni comunicazione richiesta  dagli  uffici  o  dalla
   Guardia di finanza al contribuente o a  terzi  nell'esercizio  dei
   poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e
   di imposta sul valore aggiunto o invio di tali  comunicazioni  con
   dati incompleti o non veritieri; 
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente  o  a
   terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera  a)
   o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; 
c) inottemperanza  all'invito  a  comparire  e  a   qualsiasi   altra
   richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla   Guardia   di   finanza
   nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
  2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il  fatto
non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di
partite effettuato in violazione alle previsioni  del  codice  civile
ovvero in caso  di  mancata  evidenziazione  nell'apposito  prospetto
indicato negli articoli 3  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  3. In caso di revoca delle agevolazioni  concesse  ai  sensi  della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la  sanzione  amministrativa
dal cinquanta al cento per cento dell'intero  ammontare  dei  crediti
d'imposta e  dei  contributi  in  conto  capitale  dei  quali  si  e'
indebitamente fruito. 
  4. L'omessa presentazione degli elenchi  di  cui  all'articolo  50,
comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  ovvero  la  loro
incompleta, inesatta o irregolare compilazione  sono  punite  con  la
sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di  essi,
ridotta alla meta' in caso ai presentazione  nel  termine  di  trenta
giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a  riceverla  o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se  i  dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a  seguito  di
richiesta. 
  5. L'omessa installazione degli apparecchi  per  l'emissione  dello
scontrino fiscale previsti dall'articolo 1  della  legge  26  gennaio
1983, n. 18, e' punita con la sanzione  amministrativa  da  lire  due
milioni a lire otto milioni. 
  6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale
che,  a  richiesta  degli  organi  accertatori,   nel   luogo   della
prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce  il  documento  o  lo
esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale
si applica la sanzione amministrativa da lire centomila  a  lire  due
milioni. 
  7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53,
comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  si  applica  la
sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 
 
          Note all'art. 11:
            - Si riporta il testo degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 600
          del 1973:
            "Art.  3  (Certificazioni  e  documenti  riguardanti   la
          dichiarazione  delle  persone  fisiche).  -  1.  Le persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali   ai   sensi
          dell'art.  51  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  anche se, non obbligati da altre
          norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato
          nell'art.   22,   il   bilancio,   composto   dallo   stato
          patrimoniale  e  dal  conto  dei  profitti e delle perdite,
          relativo al  periodo  d'imposta.  I  ricavi,  i  costi,  le
          rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari,  secondo  le
          disposizioni del capo VI del titolo  I  del  citato,  testo
          unico,  per  la determinazione del reddito d'impresa devono
          essere  indicati  in  apposito   prospetto,   qualora   non
          risultanti dal bilancio.
            2.  Le  disposizioni  del  comma  1  non  si applicano ai
          soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati,  non
          hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.
            3.  I  contribuenti  devono  conservare,  per  il periodo
          previsto dall'art.  43, le certificazioni dei sostituti  di
          imposta,  nonche'  i  documenti  probatori  dei  crediti di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto  di
          cui  all'art.  8.  Le  certificazioni ed i documenti devono
          essere  esibiti  o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio
          competente".
            "Art.  5. (Certificazioni e documentazioni riguardanti la
          dichiarazione dei soggetti all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche).  -  1.  I  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche devono conservare, per  il
          periodo indicato nell'art. 22, il bilancio o il rendiconto,
          nonche'  i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati
          dal codice civile, da leggi speciali  o  dallo  statuto.  I
          ricavi,   i  costi,  le  rimanenze  e  gli  altri  elementi
          necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre.  1986,
          n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere
          indicati  in apposito prospetto, qualora non risultanti dal
          bilancio o dal rendiconto.
            2.  Gli  enti  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art.  87  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  devono  conservare  il  bilancio
          relativo   alle   attivita'    commerciali    eventualmente
          esercitate.   La disposizione non si applica agli enti che,
          ammessi a regimi contabili semplificati, non  hanno  optato
          per il regime ordinario.
            3.  Le  societa', e gli enti indicati alla lettera d) del
          comma 1 dell'art. 87 del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, devono conservare  il
          bilancio  relativo alle attivita' esercitate nel territorio
          dello  Stato  mediante  stabili  organizzazioni.  Non  sono
          obbligati  alla  conservazione  del  bilancio  le  societa'
          semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli
          enti non commerciali  che  non  esercitano  nel  territorio
          dello  Stato  attivita' commerciali o che, ammessi a regimi
          contabili semplificati, non  hanno  optato  per  il  regime
          ordinario.
            4.   Le   certificazioni  dei  sostituti  d'imposta  e  i
          documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimehto
          alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri  di  cui  agli
          articoli  110,  110-bis,  113  e  114  del  testo unico del
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, nonche' ogni
          altro documento previsto dal  decreto  di  cui  all'art.  8
          devono  essere conservati per il periodo previsto dall'art.
          43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o
          i trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente".
            - La legge n. 317 del 5 ottobre 1991,  reca:  "Interventi
          per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".
            -  Si  riporta il testo del comma 6 dell'art. 50 del D.L.
          n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 427 del 1993:
            "Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari).
          1-5.  (Omissis).
            "6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali
          elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  e  degli  acquisti
          intracomunitari  secondo  le disposizioni di cui all'art. 6
          del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 24 marzo 1993 n.  75. L'elenco
          riepilogativo  delle  cessioni  e   degli   acquisti   deve
          contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro
          Stato  membro  o  nel  territorio dello Stato ai quali sono
          stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma  3,  ovvero
          dell'art.   38,  comma  5,  lettera  a),  beni  oggetto  di
          perfezionamento o manipolazione nonche'  la  specifica  del
          relativo titolo. I soggetti indicati nell'art. 38, comma 3,
          lettera  c),  devono  presentare, secondo le modalita' ed i
          termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge  n.
          16  del  1993 (86/a), l'elenco riepilogativo degli acquisti
          intracomunitari".
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.  18  del
          26 gennaio 1983:
            "Art.  1. -  Per le cessioni di beni effettuate in locali
          aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e'
          obbligatoria  l'emissione   della   fattura,   e   per   le
          somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande
          non   soggette  all'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta
          fiscale, e'  stabilito  l'obbligo  di  rilasciare  apposito
          scontrino  fiscale  mediante  l'uso  esclusivo  di speciali
          registratori di cassa o terminali elettronici, o di  idonee
          bilance elettroniche munite di stampante.
            La  disposizione di cui al primo comma non si applica per
          le cessioni di tabacchi e di  altri  beni  commercializzati
          esclusivamente  dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli
          di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di
          carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
          liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e  periodici,
          per   le  cessioni  di  prodotti  agricoli  effettuate  dai
          soggetti di cui all'art.  2, legge 9 febbraio 1963, n.  59,
          nonche'  per  le  cessioni  di  beni  risultanti da fatture
          accompagnatorie o da bolle di accompagnamento.
            Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo  di  cui
          al  primo  comma  puo'  essere esteso ad altre categorie di
          contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica    26  ottobre  1972, n. 663, e succesive
          modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle  finanze,
          tenuto   conto   delle  particolari  caratteristiche  delle
          singole categorie, puo' stabilire che lo scontrino  fiscale
          venga  emesso  anche  con  strumenti diversi, i compresa la
          compilazione manuale.   L'obbligo  di  rilasciare  apposito
          scontrino  fiscale  mediante l'uso di speciali registratori
          di  cassa  o  di  terminali  elettronici   o   di   bilance
          elettroniche   munite   di   stampante  sostituisce  quello
          eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.
            Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi
          puo', essere altresi' stabilito l'obbligo di  allegare  uno
          scontrino  riepilogativo  delle  operazioni  effettuate  in
          ciascun giorno nonche' scontrini  riepilogativi  periodici,
          rispettivamente,  al  registro,  previsto  dall'art. 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica   26 ottobre  1972,
          n.  663,  successive  modificazioni,  e  alla dichiarazione
          annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
            Con decreti del Ministro delle finanze  sono  determinate
          le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali
          elettronici,   delle   bilance   elettroniche   munite   di
          stampante, e degli scontrini di  cui  al  primo  comma;  le
          modalita'  ed i termini del loro rilascio, anche in caso di
          emissione della fattura, nonche' i dati da  indicare  negli
          scontrini  medesimi  e  negli  altri  supporti cartacei dei
          registratori   e   le   modalita'   di    trascrizione    e
          contabilizzazione  di  tali dati negli stessi documenti; le
          modalita' per l'acquisizione, i controlli e  le  operazioni
          di    manutenzione    dei   registratori,   dei   terminali
          elettronici,  e  delle  bilance  elettroniche   munite   di
          stampante   e  quelle  per  la  allegazione,  esibizione  e
          conservazione  dei  documenti;  gli   adempimenti   manuali
          sostitutivi   indispensabili   per   il   caso  di  mancato
          funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e
          delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico
          del  fornitore  degli  stessi  e dell'incaricato della loro
          manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza  dell'obbligo
          indicato  nei  precedenti  commi;  le macchine fornite agli
          utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione
          o comunque alla dazione in  uso  devono  essere  identiche,
          anche  nei  congegni  particolari,  al  modello approvato e
          depositato presso  il  Ministero  delle  finanze  e  devono
          comunque    offrire    assoluta    garanzia   di   perfetto
          funzionamento".
            - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 53 del  D.L.
          n.  311  del 1993, convertito con modificazioni dalla legge
          n. 427 del 1997:
            "Art. 53. (Disposizioni relative ai  mezzi  di  trasporto
          nuovi).  1-2. (Omissis).
            3.    I    pubblici    uffici    non    possono   procede
          all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o
          all'emanazione di  provvedimenti  equipollenti  relativi  a
          mezzi  di  trasporto  nuovi, di cui all'art.   38, comma 4,
          oggetto  di  acquisto  intracomunitario,  se  gli  obblighi
          relativi   all'applicazione   dell'imposta   non  risultano
          adempiuti. I pubblici uffici  cooperano  con  i  competenti
          uffici  dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento
          degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta
          sul valore aggiunto dovuta, della spettanza  del  rimborso,
          della   repressione   delle   violazioni  nonche'  ai  fini
          dell'accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti   che
          qualificano come nuovi i mezzi di trasporto".