Art. 12. 
Sanzioni accessorie in materia di  imposte  dirette  ed  imposta  sul
                           valore aggiunto 
 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore  a  lire
cento milioni e la sanzione edittale prevista per la piu' grave delle
violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a ottanta milioni  e
nel massimo a centosessanta milioni di lire, si  applica,  secondo  i
casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto  legislativo
recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo  da  uno  a  tre  mesi.  La  durata  delle
sanzioni accessorie puo' essere  elevata  fino  a  sei  mesi,  se  la
sanzione irrogata e' superiore a lire duecento milioni e la  sanzione
edittale prevista per la piu' grave violazione non e'  inferiore  nel
minimo a centosessanta milioni di lire. 
 2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi  diversi,
tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale
o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi  nel  corso  di  un
quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie  in
applicazione delle disposizioni del  decreto  legislativo  recante  i
principi  generali  per  le  sanzioni   amministrative   in   materia
tributaria,   e'   disposta   la   sospensione   della   licenza    o
dell'autorizzazione     all'esercizio      dell'attivita'      ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da  quindici
giorni a due mesi. Se i corrispettivi non documentati nel  corso  del
quinquennio eccedono la somma di lire duecento milioni la sospensione
e' disposta per un periodo da due a sei mesi. 
 3.  Se  e'  accertata  l'omessa   installazione   degli   apparecchi
misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio  1983,  n.
18, e' disposta la sospensione della  licenza  o  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' nei locali  ad  essa  destinati  per  un
periodo da quindici giorni a  due  mesi.  In  caso  di  recidiva,  la
sospensione e' disposta da due a sei mesi. 
 4. In caso di recidiva nelle violazioni previste  dall'articolo  10,
l'autore delle medesime e' interdetto dalle cariche di amministratore
della banca, societa' o ente per un periodo da tre a sei mesi. 
 
          Nota all'art. 12: 
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 18 del 1983  si
          veda il testo  gia'  riportato  in  nota  all'art.  11  del
          presente decreto.