Art. 9.
        Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'
 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture
contabili,  i  documenti e i registri previsti dalle leggi in materia
di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i
documenti  e  i  registri,  la tenuta e la conservazione dei quali e'
imposta  da  altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con
la  sanzione  amministrativa  da  lire  due  milioni  a lire quindici
milioni.
 2.  La  sanzione  prevista  nel  comma 1 si applica a chi, nel corso
degli  accessi  eseguiti  ai  fini  dell'accertamento  in  materia di
imposte  dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire
o  dichiara  di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla
verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo
comma  ovvero  altri  registri,  documenti e scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
 3.  La  sanzione  puo'  essere  ridotta  fino  alla meta' del minimo
qualora  le  irregolarita'  rilevate  nei  libri  e  nei registri o i
documenti  mancanti  siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia
derivato  ostacolo  all'accertamento  delle  imposte  dovute. Essa e'
irrogata  in  misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi
diretti   e   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  complessivamente
superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.
 4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi indicati nei commi
1 e 2 risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al
cinquanta  per  cento,  dei  limiti  previsti  per l'applicazione del
regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32
e  33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  del  regime  speciale  per l'agricoltura di cui all'articolo 34
dello  stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi semplificati
per  l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di
esercenti  imprese,  arti  e professioni di cui all'articolo 3, commi
165  e  171,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, si applica la
sanzione   amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  cinque
milioni.
 5.  I  componenti  degli  organi di controllo delle societa' e degli
enti  soggetti  all'imposta  sui redditi delle persone giuridiche che
sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza
delle  scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire quattro milioni a lire venti milioni.
 
          Note all'art. 9
            -  Si riporta il testo degli artt. 32, 33 e 34 del D.P.R.
          n. 633 del 1972:
            "Art.  32  (Semplificazioni  per  i  contribuenti  minori
          relative alla  fatturazione  e  alla  registrazione).  -  I
          contribuenti   che,   nell'anno  solare  precedente,  hanno
          realizzato un volume d'affari non  superiore  a  centoventi
          milioni   di   lire  per  le  imprese  aventi  per  oggetto
          prestazioni  di  servizi  e  per  gli  esercenti   arti   e
          professioni,  ovvero  di  lire  un  miliardo per le imprese
          aventi per oggetto altre attivita', possono  adempiere  gli
          obblighi  di fatturazione e registrazione di cui agli artt.
          21 e 23 mediante la tenuta di  un  bollettario  a  madre  e
          figlia.  Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
          primo  comma dell'art.  18 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni.   Nei   confronti   dei   contribuenti   che
          esercitano contemporaneamente  prestazioni  di  servizi  ed
          altre  attivita' e non provvedono alla distinta annotazione
          dei  corrispettivi   resta   applicabile   il   limite   di
          trecentosessanta  milioni  di lire relativamente a tutte le
          attivita' esercitate.
            Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni
          ai cui all'art. 21, secondo  comma,  nelle  due  parti  del
          bollettario;  la  parte  figlia  costituisce  fattura  agli
          effetti dell'art. 21 e deve  essere  consegnata  o  spedita
          all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso
          articolo.
            Il  Ministro  per  le  finanze,  con propri decreti, puo'
          determinare le carenze del bollettario tenendo conto  della
          disciplina  stabilita  per i contribuenti minori dai D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600, contenente  disposizioni  comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
            "Art.  33  (Semplificazioni  per  i  contribuenti  minori
          relative  alle  liquidazioni  e  ai  versamenti).  -  1.  I
          contribuenti   che   nell'anno   solare   precedente  hanno
          realizzato   un   volume   d'affari   non    superiore    a
          trecentosessanta  milioni di lire per le imprese aventi per
          oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti  arti  e
          professioni,  ovvero  di  lire  un  miliardo per le imprese
          aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone
          comunicazione all'ufficio  competente  nella  dichiarazione
          relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
          inizio attivita':
             a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei
          relativi  versamenti  entro  il  giorno  5 del secondo mese
          successivo a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri  solari;
          qualora   l'imposta   non   superi   il   limite   di  lire
          cinquantamila  il  versamento  dovra'   essere   effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
             b)  per  il  versamento  dell'imposta dovuta entro il 15
          marzo di ciascun anno.
            2.  Nei  confronti  dei   contribuenti   che   esercitano
          contemporaneamente   prestazioni   di   servizi   ed  altre
          attivita' e non provvedono alla  distinta  annotazione  dei
          corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di
          trecentosessanta milioni di lire relativamente a  tutte  le
          attivita' esercitate.
            3.  Per  i  soggetti  che  esercitano l'opzione di cui al
          comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
          interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
          annotazione nei registri di cui  agli  articoli  23  e  24.
          L'opzione   ha  effetto  a  partire  dall'anno  in  cui  e'
          esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve
          essere comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale
          ed ha effetto dall'anno in corso".
            "Art.  34  (Regime speciale per i produttori agricoli). -
          Per le cessioni di  prodotti  agricoli  e  ittici  compresi
          nella  prima  parte  dell'allegata tabella A, effettuate da
          produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
          forfettizzata in misura pari all'importo  risultante  dalla
          applicazione,  all'ammontare  imponibile  delle  operazioni
          stesse, delle percentuali di compensazione  stabilite,  per
          gruppi  di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze
          di concerto con  il  Ministro  della  agricoltura  e  delle
          foreste  e  con  il  Ministro  della marina mercantile e la
          imposta si applica  con  le  aliquote  corrispondenti  alle
          percentuali  stesse.  Si  considerano produttori agricoli i
          soggetti che esercitano  le  attivita'  indicate  nell'art.
          2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
          pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
          ostricoltura  e  di allevamento di rane e altri molluschi e
          crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli
          anche le cessioni di  prodotti  effettuate  per  conto  dei
          produttori  soci  o  associati,  nello  stato  originario o
          previa manipolazione o  trasformazione,  da  cooperative  e
          loro   consorzi,  ovvero  da  associazioni  e  loro  unioni
          costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione
          vigente,  nonche'  quelle effettuate da enti che provvedono
          per legge, anche  previa  manipolazione  o  trasformazione,
          alla vendita collettiva per conto dei produttori.
            La  detrazione non e' forfettizzata per le cessioni degli
          animali vivi della specie bovina, compresi gli animali  del
          genere  bufalo,  e suina il cui acquisto deriva da atto non
          assoggettato ad IVA, ovvero da  atto  assoggettato  ad  IVA
          detraibile nei modi ordinari.
            Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1994, se il contribuente,
          nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato  anche
          operazioni  imponibili diverse da quelle indicate nel primo
          comma, queste devono  essere  registrate  distintamente  ed
          essere  indicate  separatamente  in  sede  di  liquidazione
          periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa
          a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e
          alle importazioni di beni non ammortizzabili e  ai  servizi
          utilizzati  per  la  produzione  dei beni e dei servizi che
          formano oggetto delle operazioni stesse.
            I produttori agricoli,  se  nell'anno  solare  precedente
          hanno  realizzato  un  volume  di affari non superiore a 20
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,
          salvo  che  entro il termine stabilito per la presentazione
          della dichiarazione non abbiano dichiarato  all'ufficio  di
          rinunciarvi,  dal versamento della imposta e dagli obblighi
          di fatturazione, registrazione,  liquidazione  periodica  e
          dichiarazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  numerare  e
          conservare le fatture e le bollette doganali relative  agli
          acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti se
          acquistano  i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
          imprese, debbono emettere fattura, con le modalita'  e  nei
          termini di cui all'art.  21, indicandovi l'imposta relativa
          alle  cessioni  dei  prodotti  di  cui  al  primo  comma, e
          registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura  deve
          essere   consegnata   al   produttore  agricolo,  che  deve
          numerarla e conservarla a norma dell'art 39. Con decorrenza
          1 settembre 1993,  i  cessionari  e  i  committenti  devono
          indicare    nella   dichiarazione   annuale   separatamente
          l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali
          hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del
          presente comma  e  devono  annotare  nel  registro  di  cui
          all'art.    25  distintamente le predette fatture (130). Le
          disposizioni di questo comma cessano di avere  applicazione
          a  partire  dall'anno solare successivo a quello in cui sia
          stato superato il limite di 20 milioni.
            I soggetti di cui ai  precedenti  commi,  all'atto  della
          dichiarazione  annuale,  hanno  facolta'  di  optare per la
          detrazione nel modo normale a condizione che  le  modalita'
          di  detrazione  previste  dal  primo  e secondo comma siano
          state effettuate almeno per il biennio precedente.
            I soggetti che nell'anno 1983 hanno  adottato  il  regime
          speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare
          per la detrazione formale prima del successivo biennio.
            L'opzione  e'  esclusa  per  i  soggetti  che  esercitano
          l'attivita' di allevamento di animali della specie  bovina,
          compreso  il  genere  bufalo, che non dispongono di terreni
          nei quali risulti producibile oltre la  meta'  dei  mangimi
          necessari per il mantenimento del bestiame allevato.
            Con  decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti
          di cui al primo comma agli enti, alle  cooperative  o  agli
          altri  organismi  associativi  ivi  indicati  ai fini della
          vendita per conto dei  produttori  agricoli,  anche  previa
          manipolazione  o  trasformazione, costituiscono cessioni di
          beni a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 3), le quali si
          considerano effettuate all'atto del versamento  del  prezzo
          ai  produttori  agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo di
          emissione della fattura puo' essere adempiuto  dagli  enti,
          dalle  cooperative  o  dagli  altri organismi per conto dei
          produttori agricoli conferenti; in tal caso a  questi  deve
          essere  consegnato  un  esemplare della fattura ai fini dei
          successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
            Il produttore agricolo socio  o  associato  che  effettua
          anche  cessioni  di  prodotti di cui al primo comma o altre
          operazioni  non  puo'  esercitare  l'opzione  prevista  nel
          quarto  comma  se per i passaggi non soggetti ad imposta di
          cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le
          modalita' e pei termini di cui  all'art.  21.  In  caso  di
          opzione  l'imposta  dovuta  per le operazioni effettuate e'
          determinata  detraendo  la parte dell'imposta relativa agli
          acquisti    e    alle    importazioni     proporzionalmente
          corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle
          operazioni  stesse  e  l'ammontare  complessivo di tutte le
          operazioni effettuate.
            Le disposizioni del quinto comma si  applicano  anche  ai
          passaggi  di  prodotti  ittici  di cui al primo comma dagli
          esercenti la pesca  marittima  alle  cooperative  fra  loro
          costituite e relativi consorzi.
            Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alle cessioni di prodotti ai cui al primo comma  effettuate
          da  organismi  agricoli di intervento, o per loro conto, in
          applicazione  di  regolamenti  della  Comunita'   economica
          europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
          prodotti stessi.
            Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
          soggetti   di  cui  ai  commi  precedenti  che  optino  per
          l'applicazione  dell'imposta  nel  modo   normale   dandone
          comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro
          il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno
          in  corso  ed  e'  vincolante  anche  per i due anni solari
          successivi.    In  tal  caso  la  detrazione   dell'imposta
          afferente  gli  acquisti  o le importazioni di animali vivi
          della specie bovina, compreso il  genere  bufalo,  e  suina
          spetta,  a  partire  dal periodo d'imposta 1988, nei limiti
          dell'ammontare dell'imposta relativa  alle  cessioni  degli
          animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso
          dell'anno;    a    tal    fine   la   detrazione,   operata
          provvisoriamente  nel  corso  dell'anno,  e'   soggetta   a
          conguaglio  in  sede di dichiarazione annuale e l'ammontare
          dell'eventuale eccedenza di  imposta  non  recuperata  puo'
          essere  computato  in  detrazione  nell'anno successivo nei
          limiti dell'imposta  afferente  le  cessioni  dei  predetti
          animali.
            Ai  soggetti  ai  cui  al  primo  comma che effettuano le
          cessioni ivi indicate ai  sensi  degli  articoli  8,  primo
          comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie
          di  prodotti  agricoli  ed  ittici  e di quelli soggetti ad
          accisa, compete la detrazione o il rimborso di  un  importo
          calcolato   mediante   applicazione  delle  percentuali  di
          compensazione  che  sarebbero  applicabili   per   analoghe
          operazioni effettuate nel territorio dello Stato".
            -  Si  riporta  il  testo dei commi 165 e 171 dell'art. 3
          della  legge  n.   662   del   1996   recante   misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica:
            "165.  Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o
          professioni possono adempiere agli obblighi  documentali  e
          contabili  agli  effetti dell'imposta sul valore aggiunto e
          agli effetti della determinazione del reddito di impresa  e
          di  lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a
          condizione che nell'anno solare precedente:
             a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a
          30 milioni di lire  per  le  attivita'  di  prestazioni  di
          servizi  e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi;
          a tal fine si tiene conto anche  dei  corrispettivi  e  dei
          compensi   delle   operazioni   non   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
          effettuate,  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  nel
          periodo  di  imposta  e,  per i contribuenti che esercitano
          contemporaneamente attivita'  di  cessioni  di  beni  e  di
          prestazioni  di  servizi,  si  fa riferimento all'attivita'
          prevalentemente esercitata;
             b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare,  al
          netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  superiore a 35
          milioni di lire se l'attivita' esercitata e' la  rivendita,
          ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;
             c)  non  abbiano  utilizzato  beni  strumentali di costo
          complessivo al netto  degli  ammortamenti  superiore  a  50
          milioni di lire;
             d)   non  abbiano  corrisposto,  a  dipendenti  o  altri
          collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo  conto
          anche   dei   contributi  previdenziali  ed  assistenziali,
          superiori al 70 per cento del volume d'affari di  cui  alla
          lettera a)".
            "171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o
          professioni,  applicano  l'imposta sul valore aggiunto e le
          imposte sui redditi secondo le disposizioni  dei  commi  da
          172 a 184 se nell'anno solare precedente:
             a)  non hanno realizzato, un volume d'affari superiore a
          20 milioni di lire; a tal fine si  tiene  conto  anche  dei
          corrispettivi   e  dei  compensi,  non  rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
          percepiti nell'esercizio;
             b)  non  hanno  utilizzato  beni  strumentali  di  costo
          complessivo al netto degli ammortamenti superiori a lire 20
          milioni;
             c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
             d)  non  hanno  corrisposto,  a   dipendenti   o   altri
          collaboratori  stabili, compensi complessivi, tenendo conto
          anche  dei  contributi  previdenziali   ed   assistenziali,
          superiori  al  70 per cento del volume d'affari di cui alla
          lettera a)".