Art. 10.
               Sanzioni in materia di tributi doganali
             e di imposte sulla produzione e sui consumi
 1.   Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  negli  articoli 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo
comma,  309,  primo  comma,  e  315,  primo  comma,  le  parole "pena
pecuniaria"     sono    sostituite    dalle    seguenti:    "sanzione
amministrativa";
  b)  nell'articolo  307,  primo  comma, le parole "la pena stabilita
nell'articolo  305 e' aumentata in misura non minore di lire 20.000 e
non  maggiore  di  lire  24.000"  sono sostituite dalle seguenti: "la
sanzione  amministrativa  stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in
misura  non  minore  di  lire  duecentomila e non maggiore di lire un
milione";
  c)  nell'articolo  314,  primo  comma,  le parole ", in luogo della
sanzione  amministrativa,  la  pena pecuniaria" sono sostituite dalle
seguenti: "la sanzione amministrativa";
  d) l'articolo 322 e' abrogato;
  e) all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  nel  terzo  comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite
dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
   2)  nel  quarto  comma,  le  parole  da  "ovvero all'intendente di
finanza"  a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero
al  capo  della  dogana  della circoscrizione in cui la violazione e'
stata  accertata,  rispettivamente  competenti  per  il  procedimento
penale   o   per  quello  relativo  all'applicazione  della  sanzione
amministrativa";
  f)  all'articolo  326,  primo  comma, secondo periodo, le parole da
"ovvero   all'intendente   di   finanza"  a  "pena  pecuniaria"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  al  capo  della  dogana  della
circoscrizione   in   cui   la   violazione   e'   stata   accertata,
rispettivamente  competenti  per  il procedimento penale o per quello
relativo all'applicazione della sanzione amministrativa".
 2.  Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo
comma,  319,  primo  comma, e 320, primo comma, del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate,
nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La
sanzione  prevista  dall'articolo  314  dello  stesso  testo unico e'
elevata,  nel  minimo,  a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire
cinque  milioni;  la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo
testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo,
a  lire  dieci  milioni.  Restano ferme le disposizioni contenute nel
regio  decreto 13 febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per le
quali e' prevista una sanzione amministrativa.
 3.  l  richiami  all'articolo  15  della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
presenti  negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo
periodo,  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio  1973,  n.  43,  si  intendono  riferiti  alle corrispondenti
disposizioni  contenute  nella  disciplina  generale  sulle  sanzioni
amministrative per violazioni alle norme tributarie.
 4.  Al  testo  unico  delle  disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali
e  amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  48,  comma  2, primo periodo, dopo le parole "non
giustificate  dalla  prescritta  documentazione,",  sono  inserite le
seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo";
  b)  all'articolo  49,  il  comma 6, e' sostituito dal seguente: "6.
Qualora   sia   stabilita   l'utilizzazione   di   documenti  di  cui
all'articolo  1,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento
specifici  dei  prodotti  soggetti  ad accisa, si applicano, in luogo
delle  sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel
presente articolo.".
 
          Note all'art. 10:
            -  Si  riportano  i  testi  del comma 3, secondo periodo,
          dell'art.   303, nonche' del comma  2  dell'art.  304,  del
          comma  1  dell'art.  309  e  del  comma 1 dell'art. 315 del
          D.P.R. n. 43 del 1973, recante approvazione del testo unico
          delle disposizioni legislative in materia  doganale,  cosi'
          modificati dall'art. 10 del presente decreto:
            "Art.  303  (Differenze  rispetto  alla  dichiarazione di
          merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o
          alla spedizione ad altra dogana). - (Omissis).
            Tuttavia,  se  tale  differenza  dipende  da  errori   di
          calcolo,   di   conversione   della   valuta  estera  o  di
          trascrizione commessi  in  buona  fede  nella  compilazione
          della   dichiarazione   ovvero   e'   dovuta   ad  inesatta
          indicazione del  valore  sempreche'  il  dichiarante  abbia
          fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del
          valore  stesso,  si  applica la sanzione amministrativa non
          minore del decimo  e  non  maggiore  dell'intero  ammontare
          della differenza stessa.".
            "Art.  304  (Differenze  rispetto  alla dichiarazione per
          esportazione di  merci  con  restituzione  di  diritti).  -
          (Omissis).
             Tuttavia,  se  l'inesattezza della dichiarazione dipende
          da errori di calcolo o di trascrizione  commessi  in  buona
          fede,  si applica la sanzione amministrativa non minore del
          decimo e non maggiore  dell'intero  ammontare  della  somma
          anzidetta.".
            "Art.   309  (Differenze  riscontrate  nei  magazzini  di
          temporanea costudia).  - Quando nei magazzini di temporanea
          custodia  gestiti  da  enti  od  imprese   autorizzati   si
          riscontrano le differenze di quantita' e di qualita' di cui
          al  terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore e' punito
          con sanzione amministrativa non minore della  meta'  e  non
          maggiore   del  triplo  dei  diritti  relativi  alle  merci
          mancanti  o eccedenti, salvo che non ricorrano a carico del
          gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi  del  reato
          di contrabbando.".
            "Art.  315 (Immissione in consumo senza autorizzazione di
          merci  in  temporanea  importazione).  -  Oltre  a   quanto
          previsto  nell'art.  198, nei casi di immissione in consumo
          nel territorio  doganale,  senza  autorizzazione  del  capo
          della  circoscrizione  doganale,  di  merci temporaneamente
          importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli
          articoli 9 e 10 del  trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, si applica la sanzione amministrativa da
          lire  120.000  e  lire  3.000.000,  senza pregiudizio delle
          altre sanzioni eventualmente  applicabili  per  effetto  di
          altre disposizioni.".
            -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 307 del
          summenzionato decreto, cosi' modificato  dall'art.  10  del
          presente decreto:
            "Art.  307  (Pene per l'alterazione dei colli spediti con
          bolletta di cauzione in esenzione  da  visita).  -  Qualora
          alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in
          esenzione  da accertamento sono stati alterati per modo che
          ne sia  derivata  una  differenza  di  quantita',  la  pena
          stabilita  nell'art.  305 e' aumentata in misura non minore
          di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione, per
          ogni collo alterato.".
            - Si riporta l'art. 314 del D.P.R.  summenzionato,  cosi'
          modificato dall'art. 10 del presente decreto:
            "Art.   314   (Errori   commessi   in  buona  fede  nella
          compilazione  delle  dichiarazioni  relative  a  merci   in
          temporanea  importazione  od  esportazione).    -  Nei casi
          previsti negli articoli 310 e 313, si applica  la  sanzione
          amministrativa   non  minore  del  decimo  e  non  maggiore
          dell'intero  ammontare  della  differenza  dei  diritti  di
          confine  se  l'inesattezza  della  dichiarazione dipende da
          errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede,
          fermo restando l'esonero da sanzioni per le  differenze  di
          quantita' che non superano il cinque per cento.".
            -  Si  riporta  l'art.  322 del D.P.R. summenzionato, nel
          testo che viene abrogato dall'art. 10 del presente decreto:
            "Art. 322 (Altri casi di  violazione).  -  Per  qualunque
          violazione alle norme del presente testo unico per la quale
          non  sia  stabilita  una  sanzione  speciale, si applica la
          sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 80.000.
            Per le violazioni delle norme contenute  nel  regolamento
          per  l'esecuzione  del  presente  testo  unico  puo' essere
          comminata, nel regolamento stesso, la pena  della  sanzione
          amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000, ovvero la pena
          pecuniaria nella stessa misura.".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 325 del summenzionato
          D.P.R., cosi' modificato dall'art. 10 del presente decreto:
            "Art. 325  (Processo  verbale  per  violazioni  accertate
          negli  spazi  doganali).  -  La  compilazione  del processo
          verbale  per  le  violazioni  del  presente   testo   unico
          accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al
          funzionario    dell'amministrazione    doganale    all'uopo
          delegato, anche su rapporto verbale o scritto  degli  altri
          organi della polizia giudiziaria.
            Questa disposizione si osserva altresi' per le violazioni
          delle  disposizioni  di  ogni  altra  legge nei casi in cui
          l'applicazione di essa e' demandata alle dogane.
            Il processo verbale, oltre a  quanto  e'  prescritto  dal
          codice  di  procedura penale, deve contenere le indicazioni
          relative alla qualita', quantita' ed al valore delle merci;
          alla presa  in  consegna  delle  cose  sequestrate  di  cui
          all'art.  333;  alla  classificazione  doganale delle merci
          soggette  a  tributo;  all'ammontare  dei  diritti  dovuti,
          nonche'   delle  multe,  delle  ammende  e  delle  sanzioni
          amministrative stabilite  dalla  legge  per  le  violazioni
          accertate.
            Il  processo  verbale  e'  trasmesso al procuratore della
          Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della  dogana
          della   circoscrizione   in  cui  la  violazione  e'  stata
          accertata, rispettivamente competenti per  il  procedimento
          penale   o   per  quello  relativo  all'applicazione  della
          sanzione  amministrativa,  salvo  che  la  violazione   sia
          estinta,  a  seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per
          oblazione od a norma dell'art. 15  della  legge  7  gennaio
          1929, n. 4.".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 326 del summenzionato
          D.P.R., cosi' modificato dall'art. 10 del presente decreto:
            "Art. 326  (Processi  verbali  per  violazioni  accertate
          fuori   degli   spazi   doganali).  -  I  processi  verbali
          concernenti le violazioni del presente  testo  unico  e  di
          ogni  altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e'
          demandata  alle  Dogane,   quando   riguardino   violazioni
          accertate  fuori  degli  spazi doganali e per le quali puo'
          aver luogo la estinzione  ai  sensi  dell'art.  334  o  per
          oblazione  od  a  norma  dell'art. 15 della legge 7 gennaio
          1929, n. 4, sono trasmessi, a cura dei  pubblici  ufficiali
          che   li   hanno   redatti,   alla  dogana  competente  per
          territorio.  Questo,  qualora  le  violazioni  non  vengano
          estinte  nei  modi  sopraindicati,  provvede  all'invio dei
          verbali stessi al Procuratore della  Repubblica  presso  il
          tribunale  ovvero al capo della dogana della circoscrizione
          in cui la violazione e'  stata  accertata,  rispettivamente
          competenti per il procedimento penale o per quello relativo
          all'applicazione della sanzione amministrativa corredandoli
          delle  indicazioni  stabilite nel comma terzo dell'articolo
          precedente.".
            - Si riportano i testi del comma  3  dell'art.  302,  del
          comma  1 dell'art.   303, del comma 1 dell'art. 319 nonche'
          del comma 1 dell'art. 320 del testo unico n. 43  del  1973,
          cosi' modificati dall'art. 10 del presente decreto:
            "Art.  302  (Differenze tra il carico ed il manifesto). -
          (Omissis).
            Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per
          le  merci  alla  rinfusa,  quando si accertano, rispetto al
          manifesto,  eccedenze  superiori  al  dieci  per  cento   o
          deficienze  superiori  al  cinque  per cento, la pena della
          sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.".
            "Art. 303  (Differenze  rispetto  alla  dichiarazione  di
          merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o
          alla   spedizione   ad   altra   dogana).   -   Qualora  le
          dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed  al
          valore  delle merci destinate alla importazione definitiva,
          al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con  bolletta
          di   cauzione,   non   corrispondano  all'accertamento,  il
          dichiarante e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
          lire 200.000 a lire 1.000.000.".
            "Art.  319  (Inosservanza  di  formalita' doganali). - E'
          punito con la sanzione amministrativa  da  lire  200.000  a
          lire 1.000.000 chiunque:
             a)  importa  od  esporta per vie o in orari non permessi
          merci esenti da diritti di confine;
             b) e' sprovvisto del lasciapassare o della  bolletta  di
          cauzione   da  cui  devono  essere  accompagnate  le  merci
          nazionali o nazionalizzate nella circolazione  per  via  di
          terra, a norma dell'art. 227.".
            "Art.  320  (Pene  per  le  violazioni  delle  norme  sui
          depositi nelle zone di  vigilanza).  -  Chiunque  violi  le
          norme   stabilite  con  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   indicato   nell'art.    26,    per    regolare
          l'istituzione  e  l'esercizio  dei  depositi di merci nelle
          zone di vigilanza, e' punito con la sanzione amministrativa
          da lire 200.000 a lire 1.000.000.".
            - Si  riporta  il  testo  del  comma  2,  primo  periodo,
          dell'art.  48  del  D.Lg.  n.  504  del 1935, in materia di
          imposte di fabbricazione, cosi' modificato dall'art. 10 del
          presente decreto:
            "Art. 48 (Irregolarita' nell'esercizio degli impianti  di
          lavorazione   e  di  deposito  di  prodotti  sottoposti  ad
          accisa). - 1. (Omissis).
            2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o
          degli  apparecchi  indicati  nel  comma  1  si  riscontrano
          eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e
          scarico   o  comunque  non  giustificate  dalla  prescritta
          documentazione, in aggiunta al pagamento  del  tributo,  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro da lire un milione a lire 6 milioni.".