Art. 10. Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) negli articoli 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa"; b) nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione"; c) nell'articolo 314, primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa"; d) l'articolo 322 e' abrogato; e) all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; 2) nel quarto comma, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa"; f) all'articolo 326, primo comma, secondo periodo, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa". 2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista dall'articolo 314 dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa. 3. l richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie. 4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole "non giustificate dalla prescritta documentazione,", sono inserite le seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo"; b) all'articolo 49, il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.".
Note all'art. 10: - Si riportano i testi del comma 3, secondo periodo, dell'art. 303, nonche' del comma 2 dell'art. 304, del comma 1 dell'art. 309 e del comma 1 dell'art. 315 del D.P.R. n. 43 del 1973, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, cosi' modificati dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 303 (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). - (Omissis). Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero e' dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreche' il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.". "Art. 304 (Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti). - (Omissis). Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.". "Art. 309 (Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea costudia). - Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantita' e di qualita' di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore e' punito con sanzione amministrativa non minore della meta' e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.". "Art. 315 (Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione). - Oltre a quanto previsto nell'art. 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, si applica la sanzione amministrativa da lire 120.000 e lire 3.000.000, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 307 del summenzionato decreto, cosi' modificato dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 307 (Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita). - Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantita', la pena stabilita nell'art. 305 e' aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione, per ogni collo alterato.". - Si riporta l'art. 314 del D.P.R. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 314 (Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione). - Nei casi previsti negli articoli 310 e 313, si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantita' che non superano il cinque per cento.". - Si riporta l'art. 322 del D.P.R. summenzionato, nel testo che viene abrogato dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 322 (Altri casi di violazione). - Per qualunque violazione alle norme del presente testo unico per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 80.000. Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico puo' essere comminata, nel regolamento stesso, la pena della sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.". - Si riporta il testo dell'art. 325 del summenzionato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 325 (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali). - La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente testo unico accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria. Questa disposizione si osserva altresi' per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle dogane. Il processo verbale, oltre a quanto e' prescritto dal codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualita', quantita' ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 333; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonche' delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate. Il processo verbale e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa, salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.". - Si riporta il testo dell'art. 326 del summenzionato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 326 (Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali). - I processi verbali concernenti le violazioni del presente testo unico e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle Dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali puo' aver luogo la estinzione ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questo, qualora le violazioni non vengano estinte nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa corredandoli delle indicazioni stabilite nel comma terzo dell'articolo precedente.". - Si riportano i testi del comma 3 dell'art. 302, del comma 1 dell'art. 303, del comma 1 dell'art. 319 nonche' del comma 1 dell'art. 320 del testo unico n. 43 del 1973, cosi' modificati dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 302 (Differenze tra il carico ed il manifesto). - (Omissis). Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.". "Art. 303 (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). - Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.". "Art. 319 (Inosservanza di formalita' doganali). - E' punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 chiunque: a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine; b) e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227.". "Art. 320 (Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza). - Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.". - Si riporta il testo del comma 2, primo periodo, dell'art. 48 del D.Lg. n. 504 del 1935, in materia di imposte di fabbricazione, cosi' modificato dall'art. 10 del presente decreto: "Art. 48 (Irregolarita' nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa). - 1. (Omissis). 2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni.".