Art. 15.
                           Nomina e revoca

  1.   Spettano  al  sindaco  e  al  presidente  della  provincia  le
attribuzioni  in  ordine  al  rapporto  funzionale del segretario con
l'ente  locale  presso  il  quale  il segretario presta servizio e in
ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
  2.  Ai  sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e
il  presidente  della  provincia,  previa comunicazione al segretario
titolare,  esercitano il potere di nomina del segretario non prima di
sessanta  giorni  e  non  oltre centoventi giorni dalla data del loro
insediamento.  In  caso  di mancato esercizio del potere di nomina da
parte  del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in
servizio presso la sede si intende confermato.
  3.  In  caso  di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in
corso  la  stipulazione  di  convenzione  per l'ufficio di segretario
comunale,  le  funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario,
se  previsto,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 69, della legge; in
mancanza  di  tale  previsione,  dal reggente inviato dall'Agenzia ai
sensi   dell'articolo  19,  comma  2.  La  procedura  di  nomina  del
segretario titolare e' avviata entro sessanta giorni dalla data della
vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
  4.  L'avvio  della procedura di nomina e' pubblicizzato nelle forme
stabilite  dal  consiglio  nazionale  di  amministrazione.  L'Agenzia
fornisce,  a  richiesta,  i  curricula  relativi alle caratteristiche
professionali  dei  segretari.  La  nomina  del segretario ha effetto
dall'accettazione.
  5.  Il  segretario  puo' essere revocato ai sensi dell'articolo 17,
comma  71,  della  legge.  Il  provvedimento  motivato  di  revoca e'
adottato   dal   sindaco   o   dal   presidente  della  provincia  su
deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato.
A  tal  fine,  sono  preventivamente contestate per iscritto le gravi
violazioni  ai  doveri  di  ufficio, sono valutate le giustificazioni
rese per iscritto, ed e' sentito personalmente il segretario, qualora
lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.
  6.  In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e
82,  primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci
e  i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento,  possono,  a  decorrere  dal sessantesimo
giorno  successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario
scegliendolo  tra  gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di
centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A
tal  fine  il  sindaco  o  il presidente della provincia individua il
nominativo  del  segretario  prescelto,  a  norma  delle disposizioni
contenute  nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente
consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia, il quale provvede entro
sessanta giorni dalla richiesta.
  7.  Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare
il  segretario, di cui e' stata chiesta la sostituzione, presso altro
comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente
di  provincia;  in  mancanza,  ad  utilizzarlo  per  le  esigenze  di
funzionamento   dell'Agenzia   ovvero   per  incarichi  presso  altre
amministrazioni  che  lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma
72,  della  legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora
non  sia  possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali
procedure,  gli  stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso
altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo un'apposita procedura che
sara'  disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni
dall'entrata  in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle
qualifiche  possedute  al momento dell'entrata in vigore del presente
regolamento  e dell'ultima sede in cui e' stato prestato servizio. In
attesa  del  trasferimento,  i segretari sostituiti sono collocati in
disponibilita' presso l'Agenzia.
 
 Note all'art. 15:
            -  Il  testo  del  comma 70 dell'art.   17 della legge n.
          127/1997 e' il seguente: "70. Il sindaco  e  il  presidente
          della   provincia   nominano  il  segretario,  che  dipende
          funzionalmente dal capo dell'amministrazione,  scegliendolo
          tra  gli    iscritti all'albo   di cui  al comma  75. Salvo
          quanto disposto  dal  comma  71,  la  nomina  avra'  durata
          corrispondente  a  quella  del  mandato   del sindaco o del
          presidente   della provincia che  lo    ha  nominato.    Il
          segretario  continua   ad  esercitare le  proprie funzioni,
          dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla
          nomina  del nuovo  segretario. La  nomina  e' disposta  non
          prima  di sessanta  giorni   e   non   oltre     centoventi
          giorni    dalla    data   di insediamento del sindaco o del
          presidente della provincia, decorsi i quali  il  segretario
          e' confermato".
            -  Il  testo  del  comma 69 dell'art.   17 della legge n.
          127/1997 e' il  seguente:  "69.  Il  regolamento  di    cui
          all'art.  35,  comma  2-bis,  della legge 8 giugno 1990, n.
          142, introdotto dal comma  4  dell'art.  5  della  presente
          legge,    puo' prevedere  un vicesegretario per  coadiuvare
          il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza  o
          impedimento".
            -  Il  testo  del  comma 71 dell'art.   17 della legge n.
          127/1997 e' il seguente: "71.   Il segretario  puo'  essere
          revocato  con  provvedimento motivato  del  sindaco  o  del
          presidente  della  provincia,   previa deliberazione  della
          giunta, per violazione dei doveri d'ufficio".
            -  Il  testo dei  commi 81 e 82 dell'art. 17  della legge
          n.  127/1997  e'  il  seguente:  "81.  In  sede  di   prima
          attuazione  e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, e' istituito,  a
          cura  del  Ministro  dell'interno,   un albo provvisorio al
          quale   sono iscritti, in   via  transitoria,  i  segretari
          comunali  e  provinciali.   Con   effetto dalla   data   di
          entrata in  vigore  della presente legge   si applicano  le
          disposizioni  di cui   all'art. 51-bis della legge 8 giugno
          1990, n.   142, introdotto dall'art.  6,  comma  10,  della
          presente  legge,    e  di  cui  al  comma 68   del presente
          articolo. A decorrere dal  sessantesimo  giorno  successivo
          alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma  78  il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia
          possono  nominare  il  segretario    scegliendolo  tra  gli
          iscritti  all'albo.  In  sede  di  prima  attuazione  della
          presente legge e fino all'entrata in vigore del
            regolamento  di  cui  al  comma  78   non si applicano le
          disposizioni di cui   all'art.   2, decimo    comma,    del
          decreto  del    Presidente   della Repubblica   23   giugno
          1972,  n.  749,  concernenti  il  divieto  di trasferimento
          per almeno un anno dalla sede  di  prima  assegnazione  dei
          segretari comunali di qualifica iniziale".
            "82.  Il  regolamento  di cui al   comma 78 deve altresi'
          stabilire una disciplina  transitoria  relativa   a   tutti
          gli    istituti    necessari  all'attuazione    del   nuovo
          ordinamento   dei  segretari  comunali  e provinciali,  nel
          rispetto   delle    posizioni  giuridiche    ed  economiche
          acquisite dai  segretari in servizio  alla data di  entrata
          in  vigore della   presente  legge.  Le  norme  transitorie
          dovranno,      altresi',   prevedere    disposizioni    che
          garantiscano   il   trasferimento  presso  altre  pubbliche
          amministrazioni  dei segretari  che ne  facciano richiesta.
          Entro trenta giorni   dall'emanazione  del  regolamento  di
          cui al comma 78,  e' consentito  ai segretari  in  servizio
          di    ruolo  di   chiedere l'iscrizione ad apposita sezione
          speciale   dell'albo.   I    segretari    che    richiedano
          l'iscrizione  alla   sezione  speciale  sono mantenuti  nel
          ruolo statale   e  trasferiti    presso  altre    pubbliche
          amministrazioni,  con   preferenza    per  quelle  statali,
          mantenendo    ad   esaurimento qualifica   e    trattamento
          economico  pensionabile  in  godimento.  Le disposizioni di
          cui all'art. 22,  comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica  17  gennaio  1990,  n.  44,  ed   all'art.   15
          del  decreto-legge    24    novembre    1990,    n.    344,
          convertito,    con modificazioni, dalla  legge  23  gennaio
          1991, n. 21, sono abrogate".
            -  Il    testo del comma  72 dell'art. 17  della legge n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 7.