Art. 16.
                    Incompatibilita' ed incarichi

  1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo  58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  per  lo  svolgimento  di  incarichi  o per
l'esercizio  delle  attivita'  e'  rilasciata  dal sindaco ovvero dal
presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.
  3.  I  segretari  comunali  e provinciali, in attivita' di servizio
come  titolari,  reggenti  o  supplenti  di  sede, non possono essere
nominati  direttori  generali,  ai  sensi  dell'articolo 51-bis della
legge  8  giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 6, comma
10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono
le  funzioni  di  segretario.  Il  segretario che accetta la nomina a
direttore   generale   di   un  ente  locale  diverso  da  quello  di
appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo  6, del comma 4, della legge e' cancellato dall'albo ed
il  rapporto  di  lavoro con l'Agenzia e' automaticamente risolto. Il
consiglio   nazionale   di   amministrazione   puo',   su   richiesta
dell'interessato,  disporre  la  reiscrizione  del  segretario  nella
fascia  professionale  di  ultima  iscrizione,  nei limiti del numero
complessivo  degli  iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo
17, comma 77, della legge.
  4. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo
contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17,
comma  74,  della  legge,  ai segretari comunali e provinciali non si
applicano  le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a
tempo parziale.
 
 Note all'art. 16:
            - Il   testo dell'art. 58 del    decreto  legislativo  n.
          29/1993  e' il seguente:
            "Art.   58  (Incompatibilita',    cumulo  di  impieghi  e
          incarichi). - 1.  Resta   ferma per   tutti   i  dipendenti
          pubblici    la  disciplina   delle incompatibilita' dettata
          dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato  con
          decreto   del   Presidente della   Repubblica 10    gennaio
          1957,   n. 3,  nonche', per  i rapporti  di lavoro  a tempo
          parziale,  dall'art.  6,    comma  2,  del    decreto   del
          Presidente  del   Consiglio dei Ministri  17   marzo  1989,
          n.   117.  Restano  ferme   altresi'  le disposizioni    di
          cui  agli   articoli   da   89   a   93 del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 maggio  1974, n.  417,  agli
          articoli da 68  a  70   della  legge  11  luglio  1980,  n.
          312,  e  successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2,
          della  legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7,
          della legge 30 dicembre 1991. n. 412, ed all'art. 1,  comma
          9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510.
            2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
          dipendenti incarichi,  non compresi  nei compiti  e  doveri
          di  ufficio,    che  non  siano  espressamente   previsti o
          disciplinati  da legge o  altre fonti normative, o che  non
          siano espressamente autorizzati.
            3.    Ai  fini   previsti dal   comma   2, con   appositi
          regolamenti,  da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma   2,
          della  legge 23 agosto 1988, n.  400, entro  il termine  di
          centocinquanta giorni  dalla data  di entrata in vigore del
          presente  decreto, sono emanate norme dirette a determinare
          gli  incarichi consentiti e quelli   vietati ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari, nonche'
          agli avvocati e procuratori  dello Stato, sentiti,  per  le
          diverse  magistrature, i rispettivi istituti.
            4.    Decorso  il    termine,  di    cui  al    comma  3,
          l'attribuzione degli incarichi e'   consentita  nei    soli
          casi  espressamente   previsti dalla legge o da altre fonti
          normative.
            5.   In    ogni    caso,    il    conferimento    operato
          direttamente     dall'amministrazione,              nonche'
          l'autorizzazione      all'esercizio    di  incarichi    che
          provengano    da  amministrazione   pubblica   diversa   da
          quella di  appartenenza, ovvero   da societa'    o  persone
          fisiche,   che   svolgano     attivita'     d'impresa     o
          commerciale,   sono   disposti   dai rispettivi      organi
          competenti        secondo      criteri      oggettivi     e
          predeterminati,  che    tengano  conto  della     specifica
          professionalita',   tali   da      escludere   casi      di
          incompatibilita',  sia    di  diritto     che   di   fatto,
          nell'interesse        del     buon     andamento      della
          pubblica amministrazione.
            6.      Ai    fini      della    compiuta      attuazione
          dell'anagrafe     delle prestazioni, disciplinata dall'art.
          24   della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  i  soggetti
          pubblici   o   privati  che  conferiscono  un  incarico  al
          dipendente  pubblico  sono  tenuti     a  farne   immediata
          comunicazione alla amministrazione di appartenenza.
            7.    Sono, altresi',   comunicati, in  relazione a  tali
          conferimenti d'incarico  in  ragione  d'anno,    sia    gli
          emolumenti    conferiti   e corrisposti, sia   i successivi
          aggiornamenti  inerenti l'espletamento dell'incarico.
            8. Ciascuna   amministrazione e'  tenuta  a    comunicare
          immediatamente  alla    Presidenza    del  Consiglio    dei
          Ministri  - Dipartimento  della funzione   pubblica   tutte
          le   notizie   relative   agli incarichi,  sia direttamente
          conferiti  che   autorizzati. L'aggiornamento   dei    dati
          forniti    deve essere   effettuato con  riferimento al  31
          dicembre  di ciascun anno.
            9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di  cui
          ai  commi  6 e 7 sono attuati  entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  mentre  a  quelli
          di  cui  al  comma   8   dovra' provvedersi   entro    nove
          mesi  dalla medesima  data  di  entrata  in vigore".
            -  Il  testo    del  comma 60 dell'art. 1 della  legge 23
          dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica", e' il seguente:  "60. Al di  fuori
          dei  casi  previsti  al    comma  56, al personale e' fatto
          divieto di svolgere qualsiasi   altra attivita'  di  lavoro
          subordinato  o    autonomo tranne   che   la legge  o altra
          fonte normativa      ne      prevedano     l'autorizzazione
          rilasciata  dall'amministrazione    di  appartenenza      e
          l'autorizzazione  sia    stata  concessa.  La  richiesta di
          autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende  accolta
          ove  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  non venga
          adottato un motivato provvedimento di diniego".
            - Il testo   del comma 10 dell'art.   6  della  legge  n.
          127/1997  e il seguente: "10. Dopo  l'art. 51 della legge 8
          giugno  1990, n. 142, e' inserito il seguente:
            ''Art. 51-bis (Direttore generale). -  1. Il sindaco  nei
          comuni  con popolazione   superiore  ai  15.000  abitanti e
          il  presidente  della provincia, previa deliberazione della
          giunta  comunale  o  provinciale,   possono   nominare   un
          direttore  generale,  al di  fuori della dotazione organica
          e con  contratto  a tempo  determinato,  e secondo  criteri
          stabiliti   dal   regolamento   di    organizzazione  degli
          uffici    e   dei servizi,   che  provvede ad  attuare  gli
          indirizzi e  gli   obiettivi stabiliti   dagli organi    di
          governo    dell'ente, secondo   le direttive impartite  dal
          sindaco  o   dal presidente   della   provincia,   e    che
          sovrintende  alla  gestione dell'ente,  perseguendo livelli
          ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
          al  direttore  generale  la   predisposizione   del   piano
          dettagliato  di  obiettivi  previsto dalla lettera   a) del
          comma   2   dell'art. 40   del   decreto  legislativo    25
          febbraio    1995, n.   77, nonche'   la  proposta di  piano
          esecutivo  di gestione previsto dall'art. 11  del  predetto
          decreto legislativo n. 77 del   1995.  A   tali   fini,  al
          direttore    generale      rispondono, nell'esercizio delle
          funzioni  loro    assegnate,  i  dirigenti  dell'ente,   ad
          eccezione del segretario del comune e della provincia.
            2.  Il direttore  generale e' revocato dal sindaco  o dal
          presidente della  provincia,  previa  deliberazione   della
          giunta  comunale  o provinciale.  La durata   dell'incarico
          non    puo' eccedere   quella del mandato del sindaco o del
          presidente della provincia.
            3.  Nei comuni  con  popolazione inferiore   ai    15.000
          abitanti    e' consentito   procedere   alla   nomina   del
          direttore  generale  previa stipula  di   convenzione   tra
          comuni  le    cui   popolazioni   assommate raggiungano   i
          15.000  abitanti. In   tal caso   il  direttore    generale
          dovra'    provvedere   anche alla   gestione  coordinata  o
          unitaria  dei servizi tra i comuni interessati.
            4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
          dal comma 3 e  in ogni altro   caso in cui  il    direttore
          generale  non    sia  stato  nominato, le relative funzioni
          possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della
          provincia al segretario''".
            -  Il  testo    del  comma 4 dell'art.   6 della legge n.
          127/1997 e' il seguente: "4. Dopo il comma 5  dell'art.  51
          della  legge  8 giugno 1990, n.    142,  e'   inserito   il
          seguente:    ''5-bis.   Il    regolamento  sull'ordinamento
          degli    uffici  e    dei servizi, negli   enti in   cui e'
          prevista la dirigenza, stabilisce i  limiti, i criteri e le
          modalita' con  cui   possono   essere   stipulati, al    di
          fuori    della    dotazione  organica,  contratti   a tempo
          determinato per i  dirigenti e   le alte  specializzazioni,
          fermi    restando    i     requisiti   richiesti   per   la
          qualifica  da  ricoprire. Tali  contratti  sono   stipulati
          in    misura complessivamente   non   superiore al   5  per
          cento  del    totale    della  dotazione  organica    della
          dirigenza  e  dell'area    direttiva e comunque per  almeno
          una unita'.  Negli  altri  enti locali,   il    regolamento
          sull'ordinamento  degli  uffici e dei  servizi stabilisce i
          limiti, i criteri e le modalita' con cui    possono  essere
          stipulati,  al  di fuori della   dotazione  organica,  solo
          in   assenza   di   professionalita' analoghe      presenti
          all'interno   dell'ente,  contratti   a   tempo determinato
          di    dirigenti,    alte  specializzazioni    o  funzionari
          dell'area    direttiva,  fermi    restando    i   requisiti
          richiesti per  la qualifica  da  ricoprire. Tali  contratti
          sono  stipulati in  misura complessivamente  non  superiore
          al   5  per  cento  della  dotazione organica  dell'ente, o
          ad una   unita' negli   enti con   una  dotazione  organica
          inferiore    alle  20    unita'.  I contratti   di cui   al
          presente comma  non possono   avere durata    superiore  al
          mandato  elettivo    del  sindaco  o   del presidente della
          provincia   in   carica.      Il   trattamento   economico,
          equivalente   a   quello  previsto  dai  vigenti  contratti
          collettivi nazionali e decentrati per  il  personale  degli
          enti  locali,  puo' essere   integrato, con   provvedimento
          motivato della   giunta, da  una  indennita'  ad  personam,
          commisurata alla specifica qualificazione professionale   e
          culturale,        anche     in     considerazione     della
          temporaneita'   del  rapporto    e  delle    condizioni  di
          mercato  relative alle specifiche competenze professionali.
          Il trattamento economico e l'eventuale   indennita'      ad
          personam   sono  definiti   in  stretta correlazione con il
          bilancio   dell'ente     e  non  vanno  imputati  al  costo
          contrattuale e   del personale.   Il  contratto    a  tempo
          determinato  e'  risolto  di diritto nel caso in cui l'ente
          locale dichiari il dissesto o venga    a  trovarsi    nelle
          situazioni  strutturalmente  deficitarie di cui all'art. 45
          del decreto legislativo  30  dicembre  1992,    n.  504,  e
          successive modificazioni''".
            -  Il    testo del comma  77 dell'art. 17  della legge n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 9.
            - Il  testo del comma  74 dell'art. 17   della  legge  n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 10.