Art. 17.
                      Procedimento disciplinare

  1.  Presso  il  consiglio  nazionale  di amministrazione e presso i
consigli  di  amministrazione delle sezioni regionali e' istituito un
ufficio  per  l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai
segretari comunali e provinciali.
  2.  I  consigli  di  amministrazione  delle  sezioni regionali sono
competenti  alla  irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  che non
comportino  la  risoluzione  del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il
consiglio nazionale di amministrazione e' competente alla irrogazione
delle   sanzioni  disciplinari  che  comportano  la  risoluzione  del
rapporto di lavoro con l'Agenzia.
  3.  Fino  a  che  la  disciplina contrattuale non avra' regolato la
materia,  presso la sede centrale dell'Agenzia e' altresi' istituito,
ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale
di  disciplina,  presieduto  da  un  magistrato  anche in quiescenza,
appartenente   alla   giurisdizione   ordinaria,   amministrativa   o
contabile,  e  composto,  oltre che dal presidente, da quattro membri
designati  dal  consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in
rappresentanza  degli  iscritti  all'albo.  Dinanzi  a  tale collegio
possono  essere  impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni
disciplinari  adottati  dai  consigli  di amministrazione nazionale o
delle sezioni regionali.
  4.   Ogni   ulteriore   aspetto  del  procedimento  e  le  sanzioni
disciplinari  sono  rimesse  alla contrattazione collettiva, ai sensi
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni.   In   attesa   della   disciplina
contrattuale   si   applicano,   sotto  il  profilo  procedurale,  le
disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n.
29/1993  e,  sotto  il  profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari
previste  dagli  articoli  78  e  seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 
 Note all'art. 17:
            - Il   testo dell'art. 59 del    decreto  legislativo  n.
          29/1993  e' il seguente:
            "Art.   59 (Sanzioni  disciplinari e  responsabilita'). -
          1. Per  i dipendenti  di cui  all'art.  2,  comma 2,  fatto
          salvo   per i    soli  dirigenti  generali  quanto  diposto
          dall'art.   20,  comma  10,  resta  ferma  la    disciplina
          attualmente   vigente in   materia    di    responsabilita'
          civile,    amministrativa,  penale    e  contabile    per i
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
            2. Ai   dipendenti di  cui  all'art.    2,  comma  2,  si
          applicano  l'art.    2106 del   codice civile  e l'art.  7,
          commi  primo, quinto  e ottavo, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300.
            3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20,  comma  1,  e
          58,  comma  1, la tipologia e  l'entita' delle infrazioni e
          delle  relative  sanzioni  possono  essere   definite   dai
          contratti collettivi.
            4.    Ciascuna   amministrazione,    secondo  il  proprio
          ordinamento,  individua  l'ufficio  competente   per      i
          procedimenti  disciplinari. Tale ufficio,  su  segnalazione
          del   capo    della   struttura   in   cui   il  dipendente
          lavora,   contesta    l'addebito  al  dipendente  medesimo,
          istruisce  il  procedimento  disciplinare    e  applica  la
          sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano  rimprovero
          verbale  e  censura,  il  capo  della  struttura  in cui il
          dipendente lavora provvede direttamente.
            5.  Ogni provvedimento  disciplinare, ad   eccezione  del
          rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva
          contestazione scritta dell'addebito   al dipendente,    che
          viene sentito  a  sua difesa  con l'eventuale assistenza di
          un        procuratore    ovvero    di   un   rappresentante
          dell'associazione  sindacale  cui   aderisce  o  conferisce
          mandato.  Trascorsi  inutilmente   quindici   giorni  dalla
          convocazione   per  la difesa  del dipendente,  la sanzione
          viene applicata  nei successivi quindici giorni.
            6.   Con il   consenso  del    dipendente  la    sanzione
          applicabile  puo' essere  ridotta,  ma  in  tal   caso  non
          e'  piu'  suscettibile  di impugnazione.
            7.    Ove    i   contratti    collettivi   non  prevedano
          procedure     di  conciliazione,  entro      venti   giorni
          dall'applicazione  della sanzione, il dipendente, anche per
          mezzo   di un procuratore o dell'associazione sindacale cui
          aderisce o  conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi  al
          collegio    arbitrale   di disciplina  dell'amministrazione
          in  cui lavora.   Il collegio   emette la    sua  decisione
          entro     novanta          giorni    dall'impugnazione    e
          l'amministrazione vi  si conforma.  Durante tale periodo la
          sanzione resta sospesa.
            8.  Il    collegio  arbitrale   si   compone    di    due
          rappresentanti    dell'amministrazione      e   di      due
          rappresentanti   dei dipendenti   ed e'  presieduto  da  un
          esterno   all'amministrazione,   di  provata  esperienza  e
          indipendenza.   Ciascuna   amministrazione,    secondo   il
          proprio  ordinamento,      stabilisce,      sentite      le
          organizzazioni     sindacali,    le  modalita'    per    la
          periodica  designazione     di     dieci     rappresentanti
          dell'amministrazione    e      dieci   rappresentanti   dei
          dipendenti,   che, di  comune  accordo,    indicano  cinque
          presidenti.  In    mancanza  di  accordo, l'amministrazione
          richiede  la  nomina  dei  presidenti  al  presidente   del
          tribunale del luogo  in cui siede il collegio. Il  collegio
          opera  con criteri   oggettivi di  rotazione dei  membri e'
          di assegnazione    dei  procedimenti  disciplinari  che  ne
          garantiscano l'imparzialita'.
            9.    Piu' amministrazioni   omogenee   o affini  possono
          istituire    un  unico    collegio    arbitrale    mediante
          convenzione che  ne  regoli  le modalita'  di  costituzione
          e  di  funzionamento  nel  rispetto  dei principi di cui ai
          precedenti commi.
            10. Fino al  riordinamento degli orgnai collegiali  della
          scuola  e,  comunque,  non oltre il 31   dicembre 1994, nei
          confronti del  personale  ispettivo  tecnico,    direttivo,
          docente    ed  educativo delle   scuole di ogni   ordine  e
          grado   e   delle   istituzioni   educative   statali    si
          applicano  le   norme di   cui al  titolo IV, capo  II, del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.
          417".
            -  Il  testo  degli  articoli 78 e seguenti del D.P.R. 10
          gennaio  1957,  n.   3,   recante:   "Testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello Stato", e' il seguente:
            "Art.  78 (Sanzioni).  - L'impiegato  che  viola i   suoi
          doveri  e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
              1) la censura;
              2) la riduzione dello stipendio;
              3) la sospensione dalla qualifica;
              4) la destituzione.
            Per  l'impiegato  con qualifica non inferiore a direttore
          generale si applica l'art. 123.
            Art. 79  (Censura). -  La censura e'   una  dichiarazione
          di  biasimo  scritta  e  motivata  ed e' inflitta per lievi
          trasgressioni.
            Art. 80 (Riduzione dello stipendio). - La riduzione dello
          stipendio non puo'  essere inferiore ad   un  decimo    ne'
          superiore ad  un quinto d'una mensilita' di stipendio e non
          puo' avere durata superiore a sei mesi.
            La  riduzione  dello stipendio  determina  il  ritardo di
          un      anno   nell'aumento  periodico  dello  stipendio  a
          decorrere dalla data in cui verrebbe  a  scadere  il  primo
          aumento successivo alla punizione.
             La riduzione dello stipendio e' inflitta:
               a) per grave negligenza in servizio;
            b)  per  irregolarita'  nell'ordine  di trattazione degli
          affari;
               c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
            d)  per  contegno  scorretto   verso   i   superiori,   i
          colleghi,  i dipendenti ed il pubblico;
            e)   per  comportamento  non  conforme  al  decoro  delle
          funzioni;
               f) per violazione del segreto di ufficio.
            Art.   81    (Sospesione    dalla    qualifica).  -    La
          sospensione    dalla qualifica consiste nell'allontanamento
          dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno
          di un mese e non piu' di sei mesi.
             La sospensione e' inflitta:
            a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora  le
          infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
            b) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;
            c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
            d)  per  violazione    del segreto di ufficio che   abbia
          prodotto grave danno;
            e)  per    comportamento  che    produca  interruzione  o
          turbamento  nella regolarita'   o   nella  continuita'  del
          servizio  e  per  volontario abbandono del servizio,  salvo
          restando  quanto  e'  disposto  dall'art. 4 della legge  20
          dicembre  1954,  n.    1181,  in ordine alla   tutela degli
          interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
            f)  per  tolleranza  di  abusi  commessi   da   impiegati
          dipendenti.
            Art.  82   (Assegno alimentare). - All'impiegato  sospeso
          e' concesso un   assegno    alimentare  in    misura    non
          superiore  alla   meta'  dello stipendio, oltre gli assegni
          per carichi di famiglia.
            Art. 83 (Effetti della  sospensione dalla  qualifica).  -
          L'impiegato  al  quale e'  inflitta la sospensione non puo'
          essere  promosso se non siano   decorsi   due anni    dalla
          data   dell'infrazione e  subisce  un ritardo  di due  anni
          nell'aumento periodico  dello stipendio;   tale ritardo  e'
          portato  a  tre anni  se la sospensione dalla  qualifica e'
          superiore a tre mesi.
            Il  tempo durante   il   quale l'impiegato   sia    stato
          sospeso   dalla qualifica  con privazione  dello  stipendio
          deve  essere dedotto  dal computo della anzianita'.
            Art. 84 (Destituzione). - La destituzione e' inflitta:
            a) per   atti  i  quali  rivelino    mancanza  del  senso
          dell'onore  e del senso morale;
            b)  per atti   che siano in grave contrasto con  i doveri
          di fedelta' dell'impiegato;
               c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
            d) per   dolosa violazione dei   doveri  di  ufficio  che
          abbia   portato  grave  pregiudizio  allo  Stato,  ad  enti
          pubblici od a privati;
            e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o
          tenute in deposito, o per connivente tolleranza   di  abusi
          commessi da impiegati dipendenti;
            f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in
          relazione  ad  affari  trattati  dell'impiegato per ragioni
          d'ufficio;
            g)  per      gravi   atti   d'insubordinazione   commessi
          pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
            h)  per  istigazione  agli  atti  di  cui alla lettera e)
          dell'art. 81.
            Art.   85 (Destituzione   di   diritto). -    L'impiegato
          incorre     nella  destituzione,  escluso  il  procedimento
          disciplinare:
            a)  per  condanna, passata  in  giudicato,   per  delitti
          contro    la  personalita'    dello  Stato   esclusi quelli
          previsti nel  capo IV  del titolo   I del   libro   II  del
          codice   penale;    ovvero    per  delitti    di  peculato,
          malversazione, concussione,  corruzione, per delitti contro
          la fede  pubblica esclusi quelli di  cui agli articoli 457,
          495, 498 del  codice    penale,  per    delitti  contro  la
          moralita'  pubblica    ed  il buon costume   previsti dagli
          articoli  519, 520, 521, 531,  532, 533, 534, 535,   536  e
          537  del  codice    penale  e  per   i delitti   di rapina,
          estorsione,   millantato   credito,   furto,   truffa    ed
          appropriazione indebita;
            b)  per    condanna,  passata in giudicato,   che importi
          l'interdizione  perpetua  dai  pubblici     uffici   ovvero
          l'applicazione  di    una  misura  di sicurezza detentiva o
          della liberta' vigilata.
            Salvo  quanto  previsto  nell'art.   123,  comma   terzo,
          nei    casi  contemplati  dall'art.    84  e dal   presente
          articolo il  trattamento di quiescenza   e previdenza    e'
          regolato  dalle disposizioni  vigenti in materia.
            Art.  86 (Recidiva).  - All'impiegato che incorre  in una
          infrazione disciplinare dopo essere stato  punito  per  una
          infrazione  della  stessa  specie  puo'  essere inflitta la
          sanzione piu' grave di  quella  prevista  per  l'infrazione
          stessa.
            Art. 87 (Riabilitazione). - Trascorsi due anni dalla data
          dell'atto  con  cui  fu inflitta la sanzione disciplinare e
          sempre che l'impiegato abbia  riportato  nei  due  anni  la
          qualifica  di  "ottimo";  possono  essere  resi  nulli  gli
          effetti di  essa,  esclusa    ogni  efficacia  retroattiva;
          possono altresi'  essere modificati  i giudizi  complessivi
          riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza
          di questa.
            Il  provvedimento  e' adottato con decreto  ministeriale,
          sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di
          disciplina.
            Art. 88 (Reintegrazione dell'impiegato   assolto in  sede
          di giudizio penale di revisione). - L'impiegato  destituito
          ai  sensi  dell'art.  85  e  successivamente    assolto nel
          giudizio penale  di revisione   con la  formula    prevista
          dall'art.    566,      comma   secondo,   del   codice   di
          procedura  penale,  ha  diritto  alla     riammissione   in
          servizio,  anche  in soprannumero   salvo   riassorbimento,
          dalla data  della  sentenza   di assoluzione,   e con    la
          medesima    qualifica  ed   anzianita' che   aveva all'atto
          della destituzione.
            Se durante il periodo della  destituzione l'impiegato non
          ha potuto partecipare  ad esami  di promozione,   partecipa
          alla    prima  sessione  successiva  alla  riammissione  in
          servizio;  in  tal  caso  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art.    94 e la   promozione viene conferita  anche in
          soprannumero, salvo riassorbimento.
            Se durante il   periodo  della  destituzione  si    siano
          svolti  scrutini  di    promozione, si   procede ai   sensi
          dell'art. 95  e la  promozione eventuale  e'  conferita  ai
          sensi  del  comma precedente  di  questo articolo.
            All'impiegato assolto in seguito  a giudizio di revisione
          spettano,  per    il periodo   di destituzione,   tutti gli
          assegni non  percepiti, escluse le  indennita'  o  compensi
          per  servizi  e  funzioni  di  carattere  speciale  o   per
          prestazioni di carattere   straordinario qualunque  sia  la
          durata   della  destituzione  stessa;    detto  periodo  e'
          altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza  e  di
          previdenza.
            L'impiegato,  gia'  destituito  ed  assolto    in sede di
          revisione, puo' entro  sessanta giorni  dalla  riammissione
          in  servizio,    chiedere  di essere collocato a riposo con
          trattamento di  quiescenza  e  previdenza  spettantegli  ai
          sensi del successivo art. 125.
            Art.  89  (Reintegrazione  dell'impiegato  prosciolto  in
          sede    di  revisione  del procedimento disciplinare). - Le
          disposizioni dell'art.   88  si    applicano  all'impiegato
          destituito a seguito  di procedimento disciplinare e quelle
          del  secondo,    terzo e quarto comma dello stesso articolo
          all'impiegato    punito  con    sanzione  superiore    alla
          censura, quando, a seguito della revisione del procedimento
          disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
            Il  comma  precedente   e' applicabile anche nei  casi di
          annullamento del   provvedimento    disciplinare   o     di
          estinzione   del  relativo procedimento.
            Art.  90  (Premorienza  dell'impiegato  alla  sentenza di
          assoluzione in sede di revisione).  - Se l'impiegato decede
          prima  della sentenza di assoluzione in  sede di  revisione
          del giudicato  penale o   prima del proscioglimento      da
          ogni      addebito    in      sede   di     revisione   del
          procedimento   disciplinare,   la vedova   ed    i    figli
          minorenni    hanno  diritto    a  tutti   gli assegni   non
          percepiti  durante    il  periodo    di  sospensione  o  di
          destituzione, escluse le indennita'  o compensi per servizi
          e   funzioni   di   carattere speciale  o  per  prestazioni
          di carattere    straordinario,    in      relazione    alla
          qualifica    rivestita  dall'impiegato   al momento   della
          sospensione  o della   destituzione, nonche'  agli  aumenti
          periodici   di stipendio successivamente maturati fino alla
          data  in cui l'impiegato stesso avrebbe  raggiunto i limiti
          massimi  di  eta'  e  di   servizio   per   la   permanenza
          nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore".