Art. 17. Procedimento disciplinare 1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali e' istituito un ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali. 2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione e' competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. 3. Fino a che la disciplina contrattuale non avra' regolato la materia, presso la sede centrale dell'Agenzia e' altresi' istituito, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali. 4. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto diposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e' di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli orgnai collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417". - Il testo degli articoli 78 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e' il seguente: "Art. 78 (Sanzioni). - L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123. Art. 79 (Censura). - La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni. Art. 80 (Riduzione dello stipendio). - La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto d'una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio e' inflitta: a) per grave negligenza in servizio; b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; c) per inosservanza dei doveri di ufficio; d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; f) per violazione del segreto di ufficio. Art. 81 (Sospesione dalla qualifica). - La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti. Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Art. 83 (Effetti della sospensione dalla qualifica). - L'impiegato al quale e' inflitta la sospensione non puo' essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'. Art. 84 (Destituzione). - La destituzione e' inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato; c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81. Art. 85 (Destituzione di diritto). - L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata. Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 86 (Recidiva). - All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa. Art. 87 (Riabilitazione). - Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina. Art. 88 (Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione). - L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianita' che aveva all'atto della destituzione. Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale e' conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo. All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo e' altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. L'impiegato, gia' destituito ed assolto in sede di revisione, puo' entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo art. 125. Art. 89 (Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare). - Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento. Art. 90 (Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione). - Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore".