Art. 18
       Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita'

  1.  I segretari comunali e provinciali in servizio possono chiedere
all'Agenzia  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   regolamento  l'iscrizione  ad  apposita  sezione  speciale
dell'albo.   La   domanda   va   immediatamente  comunicata,  a  cura
dell'Agenzia,   al  Ministero  dell'interno  e  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  2. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che
presentino disponibilita' di organico, il Dipartimento della funzione
pubblica  provvede,  entro  venticinque giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei  posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie
qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso
le  amministrazioni  di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716.
  3.  Gli  iscritti  alla  lista  speciale  indicano,  in  ordine  di
preferenza, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale  di  cui  al  comma  2,  tre  sedi  di  pubblica
amministrazione presso le quali intendono trasferirsi.
  4.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, acquisite le domande,
entro  i  successivi trenta giorni, compila una graduatoria nazionale
formata secondo i seguenti criteri:
    a) anzianita' di servizio nella qualifica;
    b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza
di figli di eta' inferiore agli anni otto.
  5.  I  criteri  di cui al comma 4 sono applicati secondo i punteggi
riportati  nella  tabella  A  allegata  al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria e'
compilata  in  ordine  decrescente  rispetto al punteggio ottenuto da
ciascun  dipendente.  A  parita'  di  punteggio  si  considera l'eta'
anagrafica.
  6.  Entro  cinque  giorni  dalla  formazione  delle  graduatorie il
Dipartimento  della funzione pubblica comunica a ciascun interessato,
l'accoglimento o il rigetto domanda di trasferimento.
  7.  Il  funzionario  ha  l'onere  di comunicare l'accettazione o il
rifiuto, con telegramma da spedire entro i dieci giorni successivi al
ricevimento  della  comunicazione.  La  mancata  o ritardata risposta
equivale a rifiuto.
  8.  Il  trasferimento  e'  disposto  con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle
comunicazioni  di  cui  al  comma  7, ed il funzionario deve assumere
servizio entro quindici giorni.
  9.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri
di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei
funzionari    non   utilmente   collocati   nella   graduatoria   per
l'assegnazione  di  uno  dei posti scelti e di coloro che non abbiano
accettato  il  trasferimento.  Sulla  base  di  tale graduatoria sono
d'ufficio  assegnati,  rispetto  alla  sede  ove  presta  servizio il
funzionario,  prioritariamente  nelle  amministrazioni che si trovino
nell'ambito   della   regione,   quindi   in  quelle  limitrofe,  con
preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali. In mancanza
di  posti  disponibili il trasferimento puo' temporaneamente avvenire
anche   in  soprannumero.  Entro  un  biennio  dall'assegnazione,  il
personale in soprannumero e' ricollocato presso altre amministrazioni
pubbliche,  prioritariamente  presso  quelle per le quali aveva fatto
richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.
  10.  Ai fini della comunicazione agli interessati dei provvedimenti
di  trasferimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e
8.
  11.   Il  funzionario  trasferito  e'  collocato  nei  ruoli  della
amministrazione   ricevente   conservando  il  trattamento  economico
pensionabile  e  la  qualifica  in  godimento,  ove  piu' favorevole,
mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra
il  trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova
qualifica,  fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti
economici.
  12.  Fino alla data dei provvedimenti di trasferimento i funzionari
iscritti  nella  sezione  speciale  dell'albo  continuano  a prestare
servizio  nelle  sedi  di  assegnazione,  salvo  che  non siano stati
revocati o siano cessati dal servizio per qualsiasi altra causa.
  13.  Le procedure di cui ai precedenti commi sono concluse entro il
termine massimo di sei mesi dalla richiesta di trasferimento.
  14.  Per gli adempimenti relativi alla gestione della mobilita', ci
si  avvale di un contingente di non piu' di venti segretari comunali,
iscritti  nella  sezione  speciale  dell'albo  ai  sensi del presente
articolo,   da  distaccare  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
regolamento.
 
           Note all'art. 18:
            -  Il    testo dell'art.   1 del   D.P.C.M. 16  settembre
          1994,   n.  716,  concernente:  "Regolamento    recante  la
          disciplina  della  mobilita' dei dipendenti delle pubbliche
          amministrazioni", e' il seguente:
            "Art. 1  (Ambito della  disciplina). -  1. Il    presente
          regolamento  disciplina   criteri,   modalita'  e   termini
          per  l'attuazione,  tra amministrazioni diverse:
            a)  della    mobilita'  dei    dipendenti  collocati   in
          disponibilita'  ai  sensi del  decreto ministeriale  di cui
          all'art.  3, comma  52, della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537,  nonche' dei trasferimenti volontari, per il personale
          delle pubbliche amministrazioni di  cui all'art.  1,  comma
          2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e
          successive  modificazioni,  con     esclusione  di   quello
          indicato    nell'art.  2, comma 4,   dello stesso   decreto
          legislativo, nonche'  del personale   della Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri    e  del personale   del comparto
          scuola,  salvo,     per   quest'ultimo,   quanto   previsto
          nell'art.  7,  comma  2.  La  mobilita' del personale delle
          universita' e degli  enti  pubblici  di  ricerca  si  attua
          secondo  la    norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il
          personale delle strutture sanitarie dispone l'art. 22;
            b)  della mobilita' dei dipendenti risulanti in esubero a
          seguito di ristrutturazione   dell'Ente   ferrovie    dello
          Stato,    delle    gestioni commissariali      governative,
          delle     aziende     regionalizzate, provincializzate    e
          municipalizzate   esercenti  pubblici  trasporti locali.
            2.  Ai fini del presente  regolamento, per ''decreto'' si
          intende il decreto   legislativo  3   febbraio   1993,   n.
          29,    e    successive modificazioni,  per ''Dipartimento''
          si  intende  la Presidenza  del Consiglio dei   Ministri  -
          Dipartimento     della    funzione         pubblica,    per
          ''amministrazioni''   si   intendono    le        pubbliche
          amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 1".
            -  Il  testo  della tabella A   del D.P.C.M. 16 settembre
          1994, n. 716, e' il seguente:
                                                           "Tabella A
      Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie
      di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente regolamento
  Il  punteggio  e' attribuito  secondo  una  scala  da  0 a  10,  in
relazione ai seguenti criteri:
 fo on
   Criterio della maggiore anzianita'
 di servizio nella qualifica funzionale    Punteggio
                    -                          -
Dipendente con anzianita' di servizio
  superiore o uguale a 20 anni            3
Dipendente con anzianita' di servizio
  inferiore a 20 anni                     3 meno il risultato della
                                            moltiplicazione di 0,15
                                            per la differenza tra 20
                                            e il numero di anni di
                                            anzianita' di servizio
                                            maturata nella qualifica
                                            funzionale
  Nota:  - L'anzianita'  di  servizio va  considerata in  riferimento
all'anno in cui e' avvenuto l'inquadramento nella qualifica.
      Criterio dell'eta' anagrafica        Punteggio
                    -                          -
Dipendente con eta' inferiore ai 25 anni  0
Dipendente con  eta' superiore o  uguale
  ai 25 anni e inferiore o uguale ai 35
  anni                                    1 piu' il risultato della
                                            moltiplicazione di 0,1
                                            per la differenza tra
                                            l'eta' del dipendente e
                                            l'eta' di 25 anni
Dipendente con eta' superiore ai 35 anni
  e inferiore ai 50 anni                  3
Dipendente con  eta' superiore o  uguale
  ai  50 anni e  inferiore o uguale ai 60
  anni                                    2 meno il risultato della
                                            moltiplicazione di 0,1
                                            per la differenza tra
                                            l'eta' di 60 anni e
                                            l'eta' del dipendente
Dipendente con eta' superiore ai 60 anni  0
      Criterio della maggiore incidenza
           dei carichi di famiglia         Punteggio
                    -                          -
Dipendente con 5 persone e piu' a carico
 ai fini fiscali                          4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini
 fiscali                                  3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini
 fiscali                                  2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini
 fiscali                                  2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini
 fiscali                                  1,5
Dipendente con nessuna persona a carico
 ai fini fiscali                          0
            Se    il reddito  del dipendente  e' l'unico  all'interno
          del  nucleo familiare, il  punteggio e'   aumentato di  1,5
          punti  nelle  prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti
          due.
            L'esistenza  del coniuge  non a  carico  equivale a   una
          persona  a carico a fini fiscali.