Art. 18 Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita' 1. I segretari comunali e provinciali in servizio possono chiedere all'Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. La domanda va immediatamente comunicata, a cura dell'Agenzia, al Ministero dell'interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che presentino disponibilita' di organico, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716. 3. Gli iscritti alla lista speciale indicano, in ordine di preferenza, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 2, tre sedi di pubblica amministrazione presso le quali intendono trasferirsi. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisite le domande, entro i successivi trenta giorni, compila una graduatoria nazionale formata secondo i seguenti criteri: a) anzianita' di servizio nella qualifica; b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza di figli di eta' inferiore agli anni otto. 5. I criteri di cui al comma 4 sono applicati secondo i punteggi riportati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria e' compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. A parita' di punteggio si considera l'eta' anagrafica. 6. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie il Dipartimento della funzione pubblica comunica a ciascun interessato, l'accoglimento o il rigetto domanda di trasferimento. 7. Il funzionario ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto. 8. Il trasferimento e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 7, ed il funzionario deve assumere servizio entro quindici giorni. 9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali. In mancanza di posti disponibili il trasferimento puo' temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero e' ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze. 10. Ai fini della comunicazione agli interessati dei provvedimenti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 11. Il funzionario trasferito e' collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove piu' favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici. 12. Fino alla data dei provvedimenti di trasferimento i funzionari iscritti nella sezione speciale dell'albo continuano a prestare servizio nelle sedi di assegnazione, salvo che non siano stati revocati o siano cessati dal servizio per qualsiasi altra causa. 13. Le procedure di cui ai precedenti commi sono concluse entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta di trasferimento. 14. Per gli adempimenti relativi alla gestione della mobilita', ci si avvale di un contingente di non piu' di venti segretari comunali, iscritti nella sezione speciale dell'albo ai sensi del presente articolo, da distaccare presso il Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 1 del D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, concernente: "Regolamento recante la disciplina della mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", e' il seguente: "Art. 1 (Ambito della disciplina). - 1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalita' e termini per l'attuazione, tra amministrazioni diverse: a) della mobilita' dei dipendenti collocati in disponibilita' ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dei trasferimenti volontari, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con esclusione di quello indicato nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nonche' del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale del comparto scuola, salvo, per quest'ultimo, quanto previsto nell'art. 7, comma 2. La mobilita' del personale delle universita' e degli enti pubblici di ricerca si attua secondo la norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il personale delle strutture sanitarie dispone l'art. 22; b) della mobilita' dei dipendenti risulanti in esubero a seguito di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle gestioni commissariali governative, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali. 2. Ai fini del presente regolamento, per ''decreto'' si intende il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per ''Dipartimento'' si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per ''amministrazioni'' si intendono le pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 1". - Il testo della tabella A del D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, e' il seguente: "Tabella A Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente regolamento Il punteggio e' attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri: fo on Criterio della maggiore anzianita' di servizio nella qualifica funzionale Punteggio - - Dipendente con anzianita' di servizio superiore o uguale a 20 anni 3 Dipendente con anzianita' di servizio inferiore a 20 anni 3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianita' di servizio maturata nella qualifica funzionale Nota: - L'anzianita' di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui e' avvenuto l'inquadramento nella qualifica. Criterio dell'eta' anagrafica Punteggio - - Dipendente con eta' inferiore ai 25 anni 0 Dipendente con eta' superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 35 anni 1 piu' il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'eta' del dipendente e l'eta' di 25 anni Dipendente con eta' superiore ai 35 anni e inferiore ai 50 anni 3 Dipendente con eta' superiore o uguale ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni 2 meno il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'eta' di 60 anni e l'eta' del dipendente Dipendente con eta' superiore ai 60 anni 0 Criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia Punteggio - - Dipendente con 5 persone e piu' a carico ai fini fiscali 4 Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali 3 Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali 2,5 Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali 2 Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali 1,5 Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali 0 Se il reddito del dipendente e' l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio e' aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.