Art. 19
                   Collocamento in disponibilita'
                      Criteri di utilizzazione

  1.  I  segretari  non  confermati,  revocati  o  comunque  privi di
incarichi  di  titolarita'  di  sede  sono  collocati in posizione di
disponibilita' ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di
appartenenza,  nella  sezione  nazionale  o  nella  sezione regionale
dell'albo  nel cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede
di servizio.
  2.  L'Agenzia  utilizza  i  segretari  collocati  in disponibilita'
favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento
di  incarichi  nell'ambito  della  provincia  di residenza o comunque
negli  ambiti  territoriali  piu'  vicini  alla  residenza  stessa. I
segretari     collocati    in    disponibilita'    sono    utilizzati
prioritariamente  per  gli  incarichi  di supplenza e reggenza, sulla
base   della   graduatoria  formata  secondo  criteri  stabiliti  dal
consiglio nazionale di amministrazione.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della
legge,  per  le  supplenze  in  caso  di  assenza  del segretario per
aspettativa,  per  mandato politico o sindacale, per maternita' ed in
ogni  altro  caso  di  assenza  superiore  a  sei mesi, il segretario
supplente  e'  indicato  dal sindaco o dal presidente della provincia
tra  coloro  che  sono  collocati in disponibilita', nel rispetto dei
criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
  4.  L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base
dei  criteri  stabiliti  dal  consiglio nazionale di amministrazione,
puo'  disporre  l'assegnazione  dei segretari in disponibilita' anche
presso  le  sezioni  regionali  tenendo  conto delle richieste in tal
senso formulate dai segretari in disponibilita'.
  5.  Il  consiglio  nazionale  di  amministrazione  puo'  concludere
accordi  con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti
strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il
conferimento,  nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario,
di  incarichi  a  tempo  determinato,  anche  con prestazioni a tempo
parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attivita'
di studio, consulenza e collaborazione.
  6.   L'accordo   dovra',   altresi',  definire  gli  oneri  per  le
prestazioni  di  cui  al  comma  5 che dovranno essere corrisposte da
parte  della  pubblica  amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri
finanziari  affluiscono  al  fondo  di cui all'articolo 17, comma 80,
della legge.
  7.  Ai  segretari  comunali e provinciali collocati in posizione di
disponibilita'  ed  utilizzati  per  le  esigenze dell'Agenzia di cui
all'articolo  7,  comma 1, e' corrisposto il trattamento economico in
godimento nell'ultima sede di servizio.
  8.   I   segretari   comunali   e   provinciali   in  posizione  di
disponibilita'  ed  incaricati  di reggenza o supplenza hanno diritto
alla  stessa  retribuzione spettante al segretario che sostituiscono,
con oneri a carico dell'ente.
  9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante
il  periodo di collocamento in disponibilita', incarichi presso altre
pubbliche  amministrazioni  viene  attribuito,  con  oneri  a  carico
dell'ente  presso  cui presta servizio, il trattamento economico piu'
favorevole  tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico
ricoperto.  La presente disposizione non si applica nella fattispecie
prevista dall'articolo 18, comma 14.
  10.  Nelle  more  dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti
dall'articolo  17,  comma  72,  della legge, al segretario comunale o
provinciale collocato in disponibilita' per mancato raggiungimento di
risultati  a  lui  imputabile  oppure  motivato da gravi e ricorrenti
violazioni  dei  doveri  di  ufficio compete il trattamento economico
tabellare   spettante  per  la  sua  qualifica  detratti  i  compensi
percepiti  a  titolo  d'indennita'  per  l'espletamento  dei predetti
incarichi.  Fino  alla  stipulazione  di  una  diversa disciplina del
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro si considera la qualifica
posseduta.
  11.  Il  segretario  collocato in disponibilita' puo' richiedere in
qualunque  momento  di  essere messo in mobilita' con le procedure di
cui all'articolo 18.
  12.  Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  e' collocato in
aspettativa  per maternita', mandato elettorale o sindacale, malattia
e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento
in disponibilita' resta sospeso.
  13.  Il  segretario  in  disponibilita'  puo'  in qualunque momento
dichiarare  la propria volonta' di accettare nomine in sedi di fascia
professionale  immediatamente  inferiore  a quella in cui ha prestato
l'ultimo  servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui
e' idoneo.
  14.  Il  segretario  in disponibilita', qualora sia nominato presso
una  sede  di  segreteria  e  non assuma servizio, senza giustificato
motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.
  15.  Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualita' di
titolare  in  altra  sede, il segretario viene cancellato dall'albo e
nei  suoi  confronti  vengono  attivate  le  procedure  di  mobilita'
d'ufficio  ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche
amministrazioni,   con  salvaguardia  della  posizione  giuridica  ed
economica.
 
 Note all'art. 19:
            -  Il    testo del comma  69 dell'art. 17  della legge n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 15.
            - Il  testo del comma  80 dell'art. 17   della  legge  n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 8.
            -  Il    testo del comma  72 dell'art. 17  della legge n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 7.