Art. 22.
                     Soggetti esenti dall'IRPEG
             Integrazione dei soggetti esenti dall'IRPEG
  1. Al  comma 1 dell'articolo 88  del testo unico delle  imposte sui
redditi,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917, dopo le parole: "i comuni,"  sono inserite le
seguenti: "i  consorzi tra  enti locali, le  associazioni e  gli enti
gestori di demani collettivi,".
 
           Nota all'art. 22:
            -  Si riporta il testo dell'art. 88, comma 1, del decreto
          del D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
          presente legge:
              "Art. 88  (Stato ed enti  pubblici)  . - 1.  Gli organi
          e  le  Amministrazioni  dello  Stato,  compresi  quelli  ad
          ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita'
          giuridica,  i  comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le
          associazioni  e  gli  enti gestori di demani collettivi, le
          comunita' montane,  le  province  e  le  regioni  non  sono
          soggetti all'imposta. (Omissis).  "