Art. 22. Soggetti esenti dall'IRPEG Integrazione dei soggetti esenti dall'IRPEG 1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,".
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 88, comma 1, del decreto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: "Art. 88 (Stato ed enti pubblici) . - 1. Gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. (Omissis). "