Art. 24.
               Disposizioni in materia di riscossione
        Modifiche in tema di formazione e contenuto dei ruoli
  1. All'articolo 12  del decreto del Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973,  n. 602,  e successive modificazioni,  concernente la
formazione  e il  contenuto  dei ruoli,  sono  apportate le  seguenti
modificazioni:
  a) nel terzo comma dopo  le parole: "le generalita'," sono inserite
le seguenti: "il codice fiscale,";
     b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
  "Non  possono   essere  formati   e  resi  esecutivi   ruoli  privi
dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari
del  servizio  di   riscossione  dei  tributi  sono   tenuti  a  fare
riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorche'
gli  enti  impositori  richiedano   informazioni  sullo  stato  delle
procedure poste in essere a  carico dello stesso. Le disposizioni del
presente comma  si applicano ai  ruoli emessi  a partire dal  mese di
settembre 1998".
                              Interessi
  2. All'articolo 19, quarto comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973, n.  602, e  successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali
sono  scaduti  i  termini  di presentazione  annuale  della  relativa
dichiarazione," sono soppresse;
  b)  dopo le  parole:  "del  9 per  cento  annuo"  sono aggiunte  le
seguenti:  "da calcolarsi  dal termine  fissato per  la presentazione
della dichiarazione  annuale fino alla  scadenza della prima  o unica
rata del ruolo".
                       Esecutorieta' dei ruoli
  3. L'articolo  23 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.    23    (Esecutorieta'   dei  ruoli).  -  1.   Il  visto  di
esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne
costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente
ragioneria  provinciale  dello  Stato.  Il riassunto  e'  redatto  in
conformita'  al  modello approvato  con  decreto  del Ministro  delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Per  i  ruoli  emessi  dagli enti  diversi  dallo  Stato  e  da
amministrazioni statali diverse dal  Ministero delle finanze il visto
di    esecutorieta'    e'    apposto   direttamente    dall'ente    o
dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
  3.  Con decreto  del Ministro  delle finanze  sono individuati  gli
uffici  dell'amministrazione  finanziaria competenti  all'apposizione
del visto di esecutorieta'".
                        Cartella di pagamento
  4.  All'articolo 25,  secondo periodo,  del decreto  del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, le parole: ", la data di
consegna   di   esso   all'esattore"  sono   soppresse.
                      Svolgimento dell'incanto
  5. L'articolo  72 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 29
settembre 1973,  n. 602,  recante disposizioni sulle  modalita' dello
svolgimento dell'incanto  in materia  di riscossione delle  imposte e
sulla partecipazione allo stesso del  segretario comunale o di un suo
delegato, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  72   (Svolgimento dell'incanto). - 1.  L'incanto e' tenuto e
verbalizzato  dall'ufficiale  della riscossione".
                       Cambiamento di gestione
  6.  E' abrogato  l'articolo  41 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
                         Residui di gestione
  7.  All'articolo 42,  comma  1, del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 28 gennaio  1988, n. 43, le parole:  "decaduto o revocato"
sono sostituite  dalle seguenti: "comunque cessato  dalla titolarita'
del servizio".
       Residui di gestione in caso di cambiamento di gestione
  8. Al decreto  del Presidente della Repubblica 28  gennaio 1988, n.
43, dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:
  "Art. 42-bis (Residui di   gestione in caso di  recesso  ovvero  di
scadenza  del  rapporto di concessione). - 1.  In caso di cambiamento
di gestione non  dovuto a provvedimento di decadenza o  di revoca, le
dilazioni  spettanti al  cessato  concessionario sono  fruite per  il
tramite del subentrante concessionario  o commissario governativo. Le
modalita' di trasmissione dei residui  sono stabilite con decreto del
Ministro delle  finanze di concerto  con il Ministro del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".
                            Applicazione
  9.  Le disposizioni  dei  commi 6,  7  e 8  si  applicano anche  ai
cambiamenti   di   gestione   conseguenti  a   recesso   verificatisi
successivamente  al conferimento  delle  concessioni  per il  periodo
1995-2004.
                    Riscossione di altre entrate
  10.  All'articolo  69, comma  2,  primo  periodo, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n.  43, come sostituito
dall'articolo  6, comma  6-    bis,    del decreto-legge   27  aprile
1990, n.  90, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  26 giugno
1990, n. 165,  le parole "dei comuni, delle  province anche autonome"
sono sostituite dalle seguenti:  "delle regioni, delle province anche
autonome, dei comuni".
           Concessionari del servizio riscossione tributi
  11. All'articolo 69 del decreto  del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e' aggiunto il seguente comma:
  " 3-bis.  Per gli enti  diversi dalle  regioni, dai comuni  e dalle
province   anche   autonome   la  possibilita'   di   avvalersi   dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi e' condizionata
al rilascio,  con le  modalita' di  cui all'articolo  2, comma  3, di
apposita autorizzazione.  L'autorizzazione non e' necessaria  per gli
enti  che,  al  31  dicembre  1997, abbiano  gia'  stipulato  con  il
concessionario   del  servizio   l'accordo  di   cui  al   comma  2".
                     Espropriazione di immobili
  12. All'articolo 9-bis,  comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n.  79, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  28 maggio 1997,
n. 140,  le parole: "entro il dodicesimo  mese" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".
                 Proroga del termine di liquidazione
  13. Il  termine di  liquidazione di cui  all'articolo 17,  comma 7,
primo periodo, della legge 30 dicembre  1991, n. 413, e' prorogato al
30  giugno  1998. Ai  fini  della  liquidazione gli  enti  impositori
verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:
  a)  l'effettiva iscrizione  a ruolo  delle  quote di  cui e'  stato
chiesto il rimborso o il discarico;
  b)  l'eventuale  inclusione  dello   stesso  contribuente,  per  il
medesimo carico, in piu' domande;
  c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da
rimborsare;
  d) la  mancanza di provvedimenti di  sgravio per indebito o  la non
pendenza,  alla  data  del  31 dicembre  1991,  di  provvedimenti  di
sospensione  della riscossione  delle quote  inserite nelle  domande.
        Esonero dal canone per le radio in abitazioni private
  14. A  decorrere dal 1  gennaio 1998, sono esonerati  dal pagamento
del  canone di  abbonamento  e della  relativa  tassa di  concessione
governativa i  detentori di apparecchi radiofonici  purche' collocati
esclusivamente presso abitazioni private.
        Rideterminazione dei canoni di abbonamento televisivo
  15.   I  canoni   dovuti  dagli   abbonati  al   servizio  pubblico
radiotelevisivo  sono rideterminati,  a partire  dall'anno 1998,  con
decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni,  secondo  le  modalita'
stabilite  nel  contratto  di  servizio  per  la  concessionaria  del
servizio   pubblico   radiotelevisivo,   tenendo  conto   del   tasso
programmato  di  inflazione,  della  produttivita'  aziendale,  degli
investimenti,  dell'innovazione tecnologica  e  degli oneri  imposti.
        Esonero dal canone radio per enti di soccorso alpino
  16. A  decorrere dal  1 gennaio 1998,  il Corpo  nazionale soccorso
alpino e speleologico  del Club alpino italiano e  le associazioni di
soccorso  alpino aventi  sede  nella regione  Valle  d'Aosta e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento
del canone radio complessivamente dovuto.
  Dimezzamento del canone per enti di protezione civile e soccorso
  17.  Con  provvedimento  del   Ministro  delle  comunicazioni  sono
stabiliti  i   canoni  e  gli  eventuali   oneri  accessori  relativi
all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad
istituzioni  pubbliche e  ad  organizzazioni di  volontariato per  un
utilizzo destinato in via prevalente a finalita' di protezione civile
e di soccorso,  in misura non superiore al 50  per cento della misura
in  atto  corrisposta.  Tale   disposizione  si  applica  anche  alle
concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, con riferimento  ai canoni il cui pagamento sia
in scadenza  successivamente alla medesima data.
     Esenzione per radio con canone non superiore a 20 mila lire
  18.  Non  si  fa  luogo   alla  riscossione  di  canoni,  tasse  di
concessioni   governative,  sanzioni   e   interessi  relativi   alla
detenzione  di  apparecchi  radiofonici,  di  importo  non  superiore
complessivamente   a  lire   ventimila.
                Proroga della Convenzione Finanze-RAI
  19.  La   convenzione  tra   il  Ministero   delle  finanze   e  la
RAI-Radiotelevisione  italiana  spa  in materia  di  riscossione  del
canone e  dei connessi  tributi erariali,  approvata con  decreto del
Ministro delle  finanze 23  dicembre 1988, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1 gennaio 1988-31
dicembre 1996, e' prorogata sino al 31 dicembre 2000.
                        Compenso per il 1998
  20.  Per l'anno  1998  il  compenso di  cui  all'articolo 18  della
convenzione di  cui al  comma 19 del  presente articolo  ammontera' a
lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di
cui all'articolo 14 della predetta convenzione.
                         Compensi successivi
  21.  Per gli  anni 1999  e 2000  i compensi  ed i  rimborsi saranno
quantificati a seguito di specifica,  successiva intesa tra le parti.
                       Esecuzione dei rimborsi
  22.    All'articolo 38-     bis,    primo  comma,  del decreto  del
Presidente della  Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 633,  e successive
modificazioni, le  parole: "prima dell'esecuzione del  rimborso e per
la durata di  due anni dallo stesso" sono  sostituite dalle seguenti:
"contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al
periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il
primo periodo  e' inserito il  seguente: "La garanzia  concerne anche
crediti  relativi ad  annualita' precedenti  maturati nel  periodo di
validita'  della garanzia  stessa".
              Obbligo di  utilizzare il  conto fiscale
  23.  All'articolo  78, comma  27,  primo  periodo, della  legge  30
dicembre  1991,   n.  413,   e  successive   modificazioni,  relativo
all'obbligo  di  utilizzazione  del  conto fiscale,  le  parole:  "di
reddito  di  impresa o  di  lavoro  autonomo" sono  sostituite  dalle
seguenti: "di partita IVA".
                  Limite di importo per i rimborsi
  24.  I  rimborsi ai  soggetti  intestatari  di conto  fiscale  sono
effettuati   con  l'osservanza   del  limite   di  importo   previsto
dall'articolo 25, comma 2, del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
       Accettazione delle scommesse da parte di concessionari
  25. All'articolo  3, comma  230, della legge  28 dicembre  1995, n.
549,  sono  aggiunti,   in  fine,  i  seguenti   periodi:  "Con  tale
regolamento, il  Ministro delle finanze puo'  stabilire, su richiesta
del CONI,  che, nelle more  della effettuazione delle  relative gare,
che  dovranno  essere bandite  entro  il  1998, l'accettazione  delle
scommesse sia effettuata, comunque non  oltre il 31 dicembre 1999, da
parte di  concessionari previsti dal regolamento  di cui all'articolo
3, comma 78,  della legge 23 dicembre  1996, n. 662. In  tal caso, il
Ministero   delle  finanze   gestisce  il   totalizzatore  nazionale,
attingendo  ai proventi  derivanti dalle  scommesse per  la copertura
delle spese  di impianto ed  esercizio dello stesso e  trasmette ogni
sei  mesi una  relazione  informativa  alle commissioni  parlamentari
competenti per  materia".
     Quote di  scommesse per il CONI  e relativa finalizzazione
  26. Il comma  231 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre 1995, n.
549,    e' sostituito   dal  seguente:  "   231.     Con decreto  del
Ministro  delle   finanze  sono   stabilite  le  quote   di  prelievo
sull'introito lordo delle  scommesse, da destinarsi al  CONI al netto
dell'imposta unica di  cui alla legge 22 dicembre 1951,  n. 1379, con
aliquota del 5  per cento, e delle spese  relative all'accettazione e
alla  raccolta   delle  scommesse   medesime  e  alla   gestione  del
totalizzatore  nazionale. Il  CONI deve  destinare, d'intesa  con gli
enti territoriali competenti, una  quota dei proventi netti derivanti
dalle scommesse  per favorire la diffusione  dell'attivita' sportiva,
attraverso  interventi destinati  ad  infrastrutture sportive,  anche
scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del
Mezzogiorno e  delle periferie delle  grandi aree urbane, in  modo da
facilitare  la  pratica  motoria  e sportiva  di  tutti  i  cittadini
nell'intero  territorio nazionale.  Il CONI  deve altresi'  destinare
almeno  il 5  per  cento  dei suddetti  proventi  alle attivita'  dei
settori  giovanili  ed  allo  sviluppo dei  vivai  per  le  attivita'
agonistiche federali".
                  Limiti per scommesse organizzate
  27.   L'accettazione  di   scommesse   organizzate  e'   consentita
esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con
legge o con regolamento.
                Sanzione per le scommesse sui cavalli
  28.  All'articolo  3,  comma  78, primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662, le parole: "e fiscali"  sono sostituite dalle
seguenti:  ", fiscali  e sanzionatori";  allo stesso  comma, dopo  la
lettera d) e' aggiunta la seguente:
  "d-bis)    revisione e   adeguamento  del    sistema  sanzionatorio
applicabile alla materia  dei giochi e delle  scommesse relativi alle
corse dei cavalli in funzione  della ridefinizione degli ambiti della
materia conseguente  all'osservanza dei  criteri di cui  alle lettere
precedenti,  con la  previsione,  in particolare,  di sanzioni  anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle
violazioni  delle nuove  fattispecie definite  nonche' di  termini di
prescrizione   ridotti  quanto   all'azione  di   accertamento  delle
infrazioni   e   del   diritto  alla   restituzione   delle   imposte
indebitamente pagate".
                       Scommesse sui levrieri
  29. L'accettazione delle scommesse sulle  corse di levrieri, di cui
alla legge 23  marzo 1940, n. 217, e' consentita,  presso impianti di
raccolta situati all'interno dei cinodromi ed  al di fuori di essi in
strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
  Utili del lotto  destinati ai Beni culturali. Giocate telefoniche
  30. Gli utili erariali del gioco  del lotto riservati in favore del
Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio
di ciascun  anno a titolo  di anticipazione  nella misura del  50 per
cento dell'assegnazione  definitiva dell'anno  precedente determinata
con il decreto  interministeriale di cui al comma  83 dell'articolo 3
della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662.  Per il  1998 l'assegnazione
iniziale e' pari a lire 150  miliardi. Con decreto del Ministro delle
finanze possono  essere previste modalita' di  raccolta delle giocate
del lotto  diverse da quelle  di cui  all'articolo 4, comma  2, della
legge 2  agosto 1982, n.  528, come sostituito dall'articolo  2 della
legge 19 aprile  1990, n. 85. Con decreto  dirigenziale del Ministero
delle   finanze  sono   stabilite  le   procedure  di   acquisizione,
registrazione e  documentazione delle giocate telefoniche  nonche' di
commercializzazione  e  rendicontazione  delle schede  prepagate.  Lo
svolgimento di tutti i giochi  autorizzati dal Ministro delle finanze
puo'   essere  disciplinato   con   regolamenti   emanati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
dodici mesi  dalla data di entrata  in vigore della presente  legge e
previo parere  delle competenti Commissioni parlamentari,  allo scopo
di adeguarne il  funzionamento e di favorirne  la diffusione.
     Proroga dei termini fiscali per le  vittime del terrorismo,
                    dell'estorsione e dell'usura
  31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia  stata richiesta  l'elargizione prevista  dalla legge  20 ottobre
1990, n.  302, e  successive modificazioni,  recante norme  in favore
delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,
l'elargizione prevista  dal decreto-legge  31 dicembre 1991,  n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge  18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni, e dal  decretolegge 27 settembre 1993, n.
382, convertito, con modificazioni, dalla  legge 18 novembre 1993, n.
468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o
la concessione del mutuo, prevista dalla  legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante  norme a  sostegno  delle vittime  dell'usura,  i termini  di
scadenza,  ricadenti entro  un  anno dalla  data dell'evento  lesivo,
degli adempimenti  fiscali sono  prorogati dalle  rispettive scadenze
per  la durata  di tre  anni.  L'inesistenza dei  presupposti per  la
concessione  dei benefici  previsti dalle  disposizioni del  presente
comma  comporta  la  decadenza dalle  agevolazioni  fiscali.
       Effetti fiscali della revoca di incentivi alle imprese
  32.  Il provvedimento  di  revoca delle  agevolazioni disposte  dal
Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato in materia
di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo,
ai sensi dell'articolo 67, comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43, e successive modificazioni, degli
importi  corrispondenti degli  interessi  e  delle sanzioni.
        Credito privilegiato per il diritto alla ripetizione
  33. Il diritto alla  ripetizione costituisce credito privilegiato e
prevale  su  ogni  altro  titolo di  prelazione  da  qualsiasi  causa
derivante ad  eccezione del  privilegio per spese  di giustizia  e di
quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione
e l'efficacia  del privilegio  non sono  subordinate ne'  al consenso
delle parti  ne' a  forme di pubblicita'.
     Riscossione di  tributi da parte delle Camere di commercio
  34. Le  camere di  commercio, industria, artigianato  e agricoltura
possono   essere  autorizzate   dal  Ministero   dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato, su  convenzione con  le organizzazioni
sindacali  a carattere  nazionale, rappresentative  dell'artigianato,
della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e
dei servizi,  ad assumere il  servizio di riscossione  dei contributi
associativi  dovuti dagli  iscritti, con  le modalita'  ed i  criteri
stabiliti per la esazione dei  diritti annuali di cui all'articolo 34
del  decreto-legge   22  dicembre  1981,  n.   786,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  26 febbraio  1982, n.  51, e  successive
modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei
contributi associativi non regolarmente  versati tramite iscrizione a
ruolo,  ad  esclusione  della sovrattassa  per  ritardato  pagamento,
sempreche' il servizio di riscossione  non sia pregiudizievole per il
corrente adempimento  dei compiti  dell'istituto camerale,  che siano
rimborsate  le spese  incontrate per  il  suo espletamento  e che  le
camere medesime  siano esonerate da ogni  responsabilita' verso terzi
derivante dall'applicazione  della convenzione  predetta.
         Adempimenti dell'Ufficio del registro delle imprese
  35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993,  n. 580, e successive modificazioni, e'
condizione,  dal 1  gennaio  dell'anno  successivo all'emissione  del
bollettino  di pagamento,  per  il rilascio  delle certificazioni  da
parte dell'Ufficio del registro delle imprese.
                          Trento e Bolzano
  36. Le disposizioni di  cui ai commi 32 e 33  si applicano anche ai
procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni
alle  imprese disposti  dalle regioni  e dalle  province autonome  di
Trento e di Bolzano.
                        Regolazione contabile
  37. Per la regolazione contabile  dei minori versamenti connessi al
recupero   dell'acconto  corrisposto   dai  concessionari   ai  sensi
dell'articolo 9 del  decreto-legge 28 marzo 1997,  n. 79, convertito,
con modificazioni,  dalla legge 28  maggio 1997, n. 140,  a decorrere
dal 1998, e' assegnata ad  apposita unita' previsionale di base dello
stato  di  previsione  del  Ministero delle  finanze  una  somma,  da
iscrivere  anche  in entrata,  di  importo  pari all'acconto  versato
nell'anno  precedente  per  il riversamento  ai  pertinenti  capitoli
dell'entrata  del  bilancio dello  Stato.
                  Tassa  sui rifiuti  solidi urbani
  38. Quando  la verifica delle superfici  soggette alla applicazione
della tassa sui  rifiuti solidi urbani corregge  precedenti errori di
accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale,
essa produce la sola iscrizione  a ruolo della tassa sulla superficie
accertata senza altri  oneri o soprattasse.
                Pagamento  di tributi non in contante
  39.  Il pagamento  dei tributi  e delle  altre entrate  puo' essere
effettuato anche  con sistemi di  pagamento diversi dal  contante; in
caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o
comunque non  pagabile, il versamento si  considera omesso.
                       Modalita' dei pagamenti
  40. Le modalita' di esecuzione  dei pagamenti mediante i sistemi di
cui al  comma 39 sono stabilite  con uno o piu'  decreti del Ministro
delle finanze.
                               Art. 24
 
           Note all'art. 24:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  D.P.R.  29
          settembre 1973.  n.    602,  aggiornato  con  le  modifiche
          indicate dalla presente legge:
            "Art.  12     (Formazione e contenuto  dei ruoli). -   Il
          ruolo e' formato dall'ufficio  delle  imposte  per  ciascun
          comune  del  distretto e per   ciascuna   imposta   ed   e'
          sottoscritto  dal  capo  dell'ufficio medesimo o da chi  lo
          sostituisce.
            Per l'imposta locale  sui redditi il ruolo e' formato  in
          ogni  caso dall'ufficio nella cui circoscrizione il reddito
          e' prodotto.
            Il ruolo contiene  i nomi dei contribuenti  per    ordine
          alfabetico e indica, per ciascuno  di essi, le generalita',
          il    codice  fiscale, il domicilio   fiscale, il   periodo
          d'imposta,    l'imponibile,        l'aliquota    applicata,
          l'ammontare   della    relativa  imposta,  l'ammontare  dei
          versamenti    diretti,  l'ammontare    dell'imposta  dovuta
          nonche'  quello degli interessi, delle soprattasse, e delle
          pene pecuniarie,
             Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi
           dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I
           concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono
           tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto
           iscritto a ruolo allorche' gli enti impositori richiedano
           informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a
           carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si
           applicano  ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre
          1998.
            Per  i  soggetti diversi   dalle   persone   fisiche,  in
          luogo    delle  generalita', il   ruolo deve contenere   la
          denominazione o  la ragione sociale.
            La formazione   dei ruoli  e'  effettuata    con  sistemi
          meccanografici;  con  decreto  del  Ministro per le finanze
          sono disposti gli  adattamenti  al    mezzo  meccanografico
          delle prescrizioni  contenute nei  predetti commi.  Qualora
          l'amministrazione    finanziaria    si      avvalga   della
          facolta' di cui  all'art. 12 della legge 13 giugno    1952,
          n.  693,  con  decreto    del   Ministro per   le   finanze
          possono essere  affidati   al consorzio   obbligatorio  tra
          gli esattori  imposte dirette  in carica anche  compiti  di
          carattere     esecutivo     inerenti    all'attivita'    di
          preparazione   e    compilazione   dei   ruoli,    compreso
          quello    della  rilevazione  dei   dati risultanti   dalle
          dichiarazioni   presentate dai contribuenti,    salve    le
          definitive   determinazioni   dei  competenti uffici  delle
          imposte  dirette,   con determinazione   del compenso    ai
          sensi del secondo comma dell'art. 16 della predetta legge".
            - Si riporta  il testo del quarto comma dell'art.  19 del
          D.P.R:  n.    692  del  1973,   aggiornato con le modifiche
          introdotte dalla presente legge:
            "Per le imposte iscritte a   ruolo dovute  in  base  alle
          dichiarazioni  annuali,  regolarmente  presentate  ai  fini
          delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto,   con    decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale   ,   il      Ministro   delle    finanze    puo'
          eccezionalinente   disporre   nei  confronti  degli  stessi
          soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi
          l'applicazione degli interessi nella  misura  del  9    per
          cento  annuo     da calcolarsi  dal termine fissato  per la
          presentazione della    dichiarazione  annuale    fino  alla
          scadenza  della  prima o   unica rata del ruolo    in luogo
          delle   soprattasse e delle  pene  pecuniarie,  nonche'  la
          rateazione   del debito tributario fino ad un massimo di 12
          rate".
            -  Il    D.P.R.  29    settembre  1973,  n.    602  reca:
          "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
            -  Si riporta il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
          1973, come modificato dal presente articolo:
            "Art. 25.  (Cartella di pagamento). -    L'esattore,  non
          oltre  il giorno cinque  del mese successivo  a quello  nel
          corso del  quale il ruolo  gli e'  stato consegnato    deve
          notificare  al contribuente  la cartella  di pagamento.  La
          cartella deve  indicare  il tributo,  il periodo d'imposta,
          l'imponibile,  l'aliquota  applicata    e l'ammontare della
          relativa  imposta,  l'importo     dei  versamenti   diretti
          effettuati,  le   somme  dovute al  contribuente  a  titolo
          d'imposta   nonche'   gli  interessi,  soprattasse  e  pene
          pecuniarie,  la ripartizione in rate, le specie del  ruolo,
          e   ogni  altro  elemento    in  conformita'    ai  modelli
          approvati   con   decreto   del  Ministro  per  le  finanze
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ".
             - L'art. 41 del D.P.R: 28 gennaio 1988, n. 43 recava:
            "Art. 41.    (Cambiamento di gestione).   -    1.  Quando
          interviene   cambiamento   di   gestione,   non   dovuto  a
          provvedimento di decadenza o  di  revoca,  il    precedente
          concessionario   deve  completare    la  riscossione  delle
          entrate  iscritte    nei    ruoli  di    qualsiasi   specie
          interamente  scaduti   prima  del cambiamento  di  gestione
          avvalendosi, ai  sensi dell'art.   63 del   decreto  D.P.R.
          29  settembre   1973, n.  602, della procedura  coattiva di
          cui agli  articoli 45  e segnenti  del citato decreto.
            2. La disposizione del comma 1 si applica  anche  per  le
          rate  scadute  comprese  in ruoli non interamente  scaduti,
          fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora
          scadute alla data di  cambiamento  di  gestione    verranno
          formati    separati    ruoli    in      carico   al   nuovo
          concessionario.
            3. Per  effetto di quanto  disposto nel comma 1,   quando
          interviene  cambiamento  di  gestione,    le  entrate  sono
          iscritte  in ruoli separati comprendenti    rispettivamente
          le      rate   che    scadono   prima    del cambiamento di
          gestione e quelle che scadono successivamente".
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 42 del D.P.R.
          n. 43 del 1988,  aggiornato  con  le  modifiche  introdotte
          dalla presente legge:
            "Art.  42.     (Residui di gestione).  - 1.  I residui di
          gestione  sono  costituiti  dalle  entrate     riscuotibili
          mediante  ruoli  scaduti  ma  non    riscossi    durante la
          gestione   del   concessionario    comunque  cessato  dalla
          titolarita' del servizio,   ovvero durante la vacanza della
          concessione  o  la    gestione  del commissario governativo
          delegato provvisoriamente alla riscossione".
            -  Si riporta  il testo  dell'art. 69  del D.P.D.  n.  43
          del  1988,  aggiornato  con  le  modifiche introdotte dalla
          presente legge:
            "Art.  69.     (Riscossione  di  altre  entrate).       -
          1.    Il  concessionario  del    servizio  provvede    alla
          riscossione   coattiva  dei  canoni,  proventi  e  relativi
          accessori,  derivanti  dalla  utilizzazione  dei beni   del
          demanio pubblico   e del patrimonio    indisponibile  dello
          Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
            2.   Provvede  altresi',  su  richiesta e  d'accordo  con
          gli   enti interessati, alla    riscossione,  volontaria  e
          coattiva,    delle  entrate  patrimoniali    ed  assimilate
          nonche' dei  contributi di  spettanza delle regioni,  delle
          provincie  anche autonome,  dei comuni,   dei consorzi   di
          enti   locali,   delle   unita'   sanitarie  locali,  delle
          comunita'   montane,   delle    aziende    municipalizzate,
          delle    aziende  consortili, delle societa' di gestione di
          servizi comunali e di altri enti   locali.   In deroga    a
          quanto   previsto  dall'art. 61,  per  la riscossione delle
          entrate di  cui al comma  3 l'accordo   fissera' in  favore
          del   concessionario   un compenso  percentuale  rapportato
          al  volume  delle  entrate, da  determinarsi  in  relazione
          ai  costi  di gestione della  riscossione affidata   ed  in
          misura che  assicuri una adeguata remunerazione.
            3.  Qualora  la riscossione   delle entrate patrimoniali,
          assimilate e  dei  contributi    non  venisse  affidata  al
          competente  concessionario  e'  fatto  divieto    agli enti
          locali  di avvalersi, per la  riscossione di dette entrate,
          di enti, organismi   e  societa',  comunque  strutturati  e
          denominati,   diversi   dal  proprio  tesoriere.  Per   gli
          eventuali contratti in  corso alla   data di    entrata  in
          vigore  della  legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione
          del  D. L. 27 aprile 1990, n. 90, il  divieto si  applica a
          partire dalla   data di   scadenza, restando  esclusa  ogni
          possibilita' di rinnovo degli stessi".
            -  Si  riporta  il testo dell'art.   9-bis, comma 21, del
          D.L. 28 marzo 1997, n.  79, convertito,  con modificazioni,
          dalla legge  28 maggio 1997, n. 140,    aggiornato  con  le
          modifiche  introdotte dalla presente legge:
            "21.  Le   disposizioni di cui  al comma  20 si applicano
          anche alle procedure di espropriazione  dei  beni  immobili
          per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione   del   presente   decreto,   e'  in  corso  di
          espletamento  la  perizia  dell'ufficio  tecnico  erariale,
          fermo      restando  l'obbligo    del  concessionario    di
          dimostrare  di aver proceduto alla  relativa espropriazione
          entro il   ventiquattresimo
            mese successivo  a quello  di entrata  in vigore    della
          legge  di conversione del presente decreto".
            -  Si  riporta  il  comma 7   dell'art. 17 della legge 30
          dicembre 1991, n. 413:
            "7. Per effetto   della  trasmissione  delle  domande  di
          rimborso  e  di discarico   previste   dal   comma 2,   gli
          uffici    dell'amministrazione  finanziaria  cessano     di
          espletare  gli adempimenti   di loro competenza in  materia
          di  rimborso  e    discarico  di  quote    inesigibili    e
          l'intendente    di finanza   liquida, con  apposito decreto
          da emanarsi entro il   30 novembre    1992,  agli  esattori
          delle  imposte   dirette le somme a questi ultimi dovute  a
          titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi
          provvisori  gia' concessi ai sensi dell'art. 93 del   testo
          unico   delle  leggi sui  servizi  della riscossione  delle
          imposte  dirette, approvato  con D.P.R.  15   maggio  1963,
          n.  858,  e dell'art. 119  del D.P.R.  28 gennaio  1988, n.
          43, che  assumono il valore di   provvedimenti di  rimborso
          definitivi.        Il    provvedimento    di   liquidazione
          dell'intendente di   finanza costituisce   titolo per    la
          compensazione   con i  versamenti di  cui agli  articoli 72
          e 73   del predetto   decreto   n.   43    del    1988,  da
          effettuarsi   da  parte  dei concessionari: i concessionari
          nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme
          agli esattori aventi titolo".
            - Si riporta  il testo del primo comma dell'art.   38-bis
          del  D.P.R.    n.  633 del 1972 aggiornato con le modifiche
          introdotte dalla presente legge:
            "I  rimborsi  previsti  nell'art.  30  sono  eseguiti, su
          richiesta fatta in sede di   dichiarazione  annuale,  entro
          tre  mesi   dalla scadenza del termine   di   presentazione
          della     dichiarazione        prestando,   contestualmente
          all'esecuzione  deI  rimborso  e    per  una durata pari al
          periodo    mancante    al    termine        di    decadenza
          dell'accertamento,   cauzione  in    titoli  di    Stato  o
          garantiti dallo   Stato, al    valore  di    borsa,  ovvero
          fideiussione    rilasciata  da  un'azienda  o   istituto di
          credito, comprese  le  casse  rurali  e artigiane  indicate
          nel  primo  comma dell'art.38    o    da   una      impresa
          commerciale      che    a     giudizio dell'Amministrazione
          finanziaria   offra   adeguate   garanzie   di solvibilita'
          o  mediante  polizza    fideiussoria   rilasciata   da   un
          istituto    o   impresa di   assicurazione.   La   garanzia
          concerne  anche crediti  relativi ad  annualita' precedenti
          maturati nel    periodo  di  validita'    della    garanzia
          stessa.      Sulle   somme   rimborsate   si applicano  gli
          interessi in  ragione   del   5   per cento   annuo,    con
          decorrenza    dal novantesimo  giorno, successivo  a quello
          in cui  e' stata   presentata    la   dichiarazione,    non
          computando      il    periodo  intercorrente tra la data di
          notifica della richiesta di documenti e la data della  loro
          consegna quando superi quindici giorni".
            -  Si  riporta  il  comma  27 dell'art. 78 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413,  aggiornato  con   le   modifiche
          introdotte dalla presente legge:
            "27.  E'  istituito,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1994 il
          conto fiscale, la   cui    utilizzazione   dovra'    essere
          obbligatoria     per   tutti  i contribuenti   titolari  di
          partita  IVA.     L'obbligo   di utilizzazione  del   conto
          fiscale    non  opera   nei    riguardi   dei  contribuenti
          che     presentano     la    dichiarazione    dei   redditi
          congiuntamente con  il coniuge ai  sensi dell'art. 17 della
          legge 13 aprile 1977, n. 114".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   25   del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997, n.   241, recante:  "Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul    valore
          aggiunto,    nonche'   di modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni":
            "Art.  25    (Decorrenza   e   garanzie).      -   1.  Il
          regime    dei versamenti   unitari entra   in  flmzione per
          tutti   i contribuenti   a  partire  dall'anno  1998.  Sono
          ammessi alla compensazione:
            a)  dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita
          IVA;
            b)    dall'anno  1999    le  societa    di    persone  ed
          equiparate ai  fini fiscali;
            c)  dall'anno  2000  i soggetti   all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche.
            2. Il   limite massimo   dei crediti  d'imposta    e  dei
          contributi   che   possono   essere  compensati,  e',  fino
          all'anno 2000  fisato  in  lire  500  milioni  per  ciascun
          periodo d'imposta.
            3.    Con   decreto   del   Presidente del  Consigli  dei
          Ministri,   su proposta del Ministro  delle  finanze,    di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,    possono essere
          modificati  i   termini di   cui   al comma    1,  lettere,
          a),    b)   e   c)       ,  tenendo  conto  delle  esigenze
          organizzative e di bilancio.
            4.  I  contribuenti   titolari   di   partita   IVA   non
          ammessi    alla  compensazione  o, seppure ammessi per   la
          parte che non trova capienza nella compensazione, pur   nel
          rispetto  del  limite di cui  al comma 2, possono ricorrere
          alla  procedura di rimborso prevista   dal  titolo  II  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato  con  decreto  del    Ministro  delle  finanze  28
          dicembre  1993,    n. 567. La prestazione   della  garanzia
          prevista     dall'art.   22    del    predetto  regolamento
          riguarda    la solvibilita'  del contribuente per  tutta la
          durata per  la quale  e' prestata e   fino a    concorrezza
          dell'importo  garantito. La garanzia e'  prestata in favore
          dell'ufficio tributario  competente  al  rimborso  e  copre
          qualsiasi     credito    vantato    dall'ufficio    stesso,
          indipendentemente dall'atto  in base al quale  la  garanzia
          e'  stata  prestata.   La garanzia deve  avere la durata di
          un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello  in
          cui il rimborso e' stato eseguito".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  230,  della
          legge   28 dicembre  1995,  n.    549,  aggiornato  con  le
          modifiche introdotte dalla presente legge:
            "230.    Con  regolamento   approvato   con decreto   del
          Ministro  delle finanze, da emanarsi  entro sessanta giorni
          dalla data  di entrata in vigore  della   presente   legge,
          sono    determinate   le     norme   per l'organizzazione e
          l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. -
           Con tale  regolamento,  il  Ministro  delle  finanze  puo'
          stabilire,  su richiesta   del   CONI,   che,   nelle  more
          della    effettuazione    delle  relative      gare,    che
          dovranno     essere       bandite    entro      il    1998,
          l'accettazione delle scommesse sia    effettuata,  comunque
          non  oltre  il 31 dicembre 1999, da parte  di concessionari
          previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662.
             In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il
           totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi  derivanti
          dalle
           scommesse  per  la  copertura  delle  spese di impianto ed
          esercizio
           dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione
           informativa alle Commissioni parlamentari competenti per
           materia".
            -  Si riporta  l'epigrafe della  legge 22  dicembre 1951,
          n. 1379:  "Istituzione  di una  imposta unica  sui  giuochi
          di  abilita' e   sui concorsi pronostici  disciplinati  dal
          D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  78,  della
          legge    23  dicembre  1996,  n.    662,  aggiornato con le
          modifiche introdotte dalla presente legge:
            "78. Con regolamento da  emare  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988; n. 400, entro tre mesi
          dalla  data di entrata in 'vigore  della   presente  legge,
          previo     parere        delle     competenti   Commissioni
          parlamentari,    si provvede al riordino  della materia dei
          giochi e delle scommesse relativi  alle corse dei  cavalli,
          per  quanto  attiene    agli      aspetti    organizzativi,
          funzionali,      fiscali  e sanzionatori,      nonche'   al
          riparto    dei    relativi    proventi.   Il regolamento e'
          ispirato ai seguenti principi:
            a)     individuazione  dei     casi     in  cui      alla
          organizzazione  ed    alla  gestione  dei  giochi,  secondo
          criteri  di  efficienza   e   di   economicita',   provvede
          direttamente    l'amministrazione   ovvero   e'   opportuno
          rivolgersi a terzi;
            b) scelta  del terzo concessionario secondo   criteri  di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
            c) gestione congiunta tra i  Ministeri  delle  finanze  e
          delle  risorse  agricole,    alimentari      e   forestali,
          dell'organizzazione    e   della gestione   dei giochi    e
          delle  scommesse  compatibilmente con  quanto indicato  nel
          criterio di  cui  alla   lettera   a) e   assicurando    il
          coordinamento tra le amministrazioni;
            d)    ripartizione dei  proventi al  netto delle  imposte
          in   modo da garantire   l'espletamento      dei    compiti
          istituzionali    dell'Unione  nazionale    incremento razze
          equine (UNIRE)  ed il  finanziamento del  montepremi  delle
          corse  e    delle  provvidenze  per  l'allevamento  secondo
          programmi da    sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
          delle risorse agricole, alimentari e forestali;
             dbis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio
           applicabile  alla  materia  dei  giochi  e delle scommesse
          relative
           alle corse dei cavalli  in  funzione  della  ridefinizione
          degli
           ambiti   della   materia  conseguente  all'esservanza  dei
          criteri di
           cui  alle  lettere  precedenti,  con  la  previsione,   in
          particolare,
           di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla
           natura  e  alla  gravita'  delle  violazioni  delle  nuove
          fattispecie
           definite nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto
           all'azione  di accertamento delle infrazioni e del diritto
          alla
           restituzione delle imposte indebitamente pagate".
            - Si riporta l'epigrafe della legge  23  marzo  1940,  n.
          217: "Riforma della tassa di concessione  governativa sulle
          licenze che autorizzano all'esecizio delle scommesse".
            -  Si  riporta  il  comma 83   dell'art. 3 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662:
            "83. Con  decreto del Ministro  delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art.  17, comma  3, della  legge 23    agosto
          1988,   n. 400,  sono stabiliti nuovi  giochi ed estrazioni
          infrasettimanali  del gioco del lotto.   Con decreto    del
          Ministro    delle finanze,  di concerto  con i Ministri del
          tesoro  e per i beni culturali e   ambientali,  da  emanare
          entro  il 30  giugno di  ogni anno  sulla base  degli utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata  in  favore del Ministero per i beni culturali  e
          ambientali  una quota  degli utili   derivanti dalla  nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi di lire,  per  il  recupero  e  la   conservazione
          dei    beni    culturali, archeologici, storici, artistici,
          archivistici e librari".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 4 della  legge 2 agosto
          1982, n.  528,   recante: "Ordinamento   del   gioco    del
          lotto  e  misure per  il personale del lotto".
            "Art.  4.  - 1. Il gioco  si articola, avvalendosi di  un
          sistema di automazione, nelle fasi della    raccolta  delle
          giocate,  dell'emissione dello scontrino,  delle operazioni
          di  controllo,    del  riscontro  delle  giocate  e   della
          convalida delle vincite.
            2.   Le   giocate   sono   ricevute   presso i  punti  di
          raccolta   dai raccoglitori      del    gioco      mediante
          l'impiego        di     apparecchiature  automatizzate  che
          assicurano  il  rilascio  di  uno   scontrino   concernente
          l'avvenuta giocata.
            3.  Il premio  massimo cui puo' dare luogo ogni  bolletta
          di giocata al  lotto, comunque  sia ripartito   il  prezzo,
          non puo'  eccedere la somma di lire mille milioni.
            4.  Alla realizzazione del sistema di  automazione di cui
          ai commi 1 e  2  si   provvede   a   cura   del   Ministero
          delle    finanze,   sentita l'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli  di Stato,   mediante appalto concorso  da  indire
          entro  novanta    giorni dalla data di pubblicazione, nella
          Gazzetta    Ufficiale  della  Repubblica  italiana,     del
          regolamento  di  applicazione  ed esecuzione della presente
          legge.
            5.  Il  compenso   da  attribuire  per  i    locali,   la
          fornitura,  l'impianto,    la      manutenzione   ed     il
          funzionamento     del    sistema  automatizzato,  per    la
          trasmissione  dei    dati  e quanto   altro occorre per  il
          completo    esercizio    del    sistema     suddetto     e'
          determinato  applicando, sull'incasso lordo derivante dalle
          giocate effettuate, le aliquote per  scaglioni di  incasso,
          stabilite    nel  capitolato  d'oneri  in  base ai seguenti
          criteri:
            a)   per  il  primo  scaglione,  fino  a  mille  miliardi
          di  lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore
          al 10 per cento;
            b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari  a  500
          miliardi  di  lire  ciascuno  ed    i restanti pari a mille
          miliardi   di  lire  ciascuno,  si  applicano,  per    ogni
          scaglione,  aliquote comunque   inferiori al 10 per cento e
          ad ogni aliquota precedente".
            - Si riporta  il testo dell'art. 17 comma 2,  della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
            "2. Con  D.P.R., previa  deliberazione del Consiglio  dei
          ministri, sentito  il Consiglio  di Stato,  sono emanati  i
          regolamenti  per la disciplina delle  materie, non  coperte
          da  riserva assoluta  di legge prevista dalla Costituzione,
          per le   quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della    potesta' regolamentare   del Governo,
          determinano le norme generali  regolatrici della materia  e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
            - Si riporta l'epigrafe della legge 20 ottobre  1990,  n.
          302: "Norme a  favore   delle  vittime   del  terrorismo  e
          della  criminalita' organizzata".
            -  Si  riporta  l'epigrafe  del  d.l. 31  dicembre  1991,
          n.    419,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  18
          febbraio 1992, n.  172:    "Istituzione    del    Fondo  di
          sostegno  per  le vittime  di  richieste estorsive".
            -  Si  riporta l'epigrafe  del  d.l.  27  settembre 1993,
          n.    382,  convertito  con modificazioni,   dalla legge 18
          novembre  1993, n. 468:  "Misure urgenti a  sostegno  delle
          vittime di richieste estorsive".
            -  Si  riporta  l'epigrafe  della  legge  7  marzo  1996,
          n.  108:  "Disposizioni in materia di usura".
            - Si riporta il comma 2 dell'art. 67 del D.P.R. n. 43 del
          1988:
            "2.  La  riscossione coattiva  e'  effettuata  secondo le
          seguenti modalita':
            a)    se, a   seguito di   invito al  pagamento, atto  di
          liquidazione, accertamento,    rettifica   o     erogazione
          di   sanzioni    sono infruttuosamente scaduti i termini di
          pagamento   delle  somme  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio
          finanziario  competente    forma  il  ruolo   relativo   ai
          contribuenti    per i   quali si  procede alla  riscossione
          coattiva  ai sensi dell'art.  11, terzo  comma; del  D.P.R.
          29  settembre  1973, n.  602. Per  la formazione del  ruolo
          e  per la riscossione  delle somme iscritte si applicano le
          disposizioni previste per  la  riscossione  dei  tributi  e
          delle  entrate  di cui  all'art. 63, comma  1; i  ruli sono
          riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;
            b) con   decreto  del    Ministro  delle    finanze  sono
          stabiliti tempi, procedure e criteri  per la redazione e la
          trasmissione  dei  suddetti  ruoli  e  per  la compilazione
          meccanografica  degli  stessi  da   parte   del   consorzio
          nazionale    obbligatorio    tra  i   concessionari   della
          riscossione, nonche' gli adempimenti   contabili  a  carico
          degli agenti della riscossione;
            c)  l'intendente    di  finanza    appone  il    visto di
          esecutorieta' dei ruoli e  li consegna   al  concessionario
          territorialmente  competente, che  ne   rilascia  ricevuta,
          affinche'  lo   stesso  provveda  alla riscossione    senza
          l'obbligo    del      non    riscosso      come   riscosso.
          L'intendente di  finanza trasmette  copia del  frontespizio
          dei   ruoli   consegnati     alla  competente    ragioneria
          provinciale  per i  relativi controlli".
            - Si riporta il testo dell'art. 2751-bis del c.c.:
            "Art. 2751-bis  - Hanno  privilegio generale  sui  mobili
          i creteri riguardanti:
            1)  le  retribuzioni    dovute, sotto qualsiasi forma  di
          prestatori di lavoro subordinato   e tutte   le  indennita'
          dovute  per    effetto  della  cessazione del rapporto   di
          lavoro nonche' il   credito del lavoratore  per  i    danni
          conseguenti    alla mancata   corresponsione, da  parte del
          datore  di  lavoro,   dei   contributi   previdenziali   ed
          assicurativi   obbligatori   ed     il  credito  per     il
          risarcimento  del  danno     subito  per  effetto   di   un
          licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
            2)  le  retribuzioni dei professionisti  e di ogni  altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione;
            3)  le  provvigioni    derivanti dal rapporto di  agenzia
          (1748) dovute per  l'ultimo anno   di   prestazione   e  le
          indennita'     dovute  per    la  cessazione  del  rapporto
          medesimo;
            4)   i   crediti   del     coltivatore    diretto,    sia
          proprietario  che affittuario, mezzadro, colono, soccidario
          o  comunque  compartecipante,  per  i  corrispettivi  della
          vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o  del
          colono indicati dall'art. 2765;
            5)  i  crediti dell'impresa  artigiana  e  delle societa'
          od   enti cooperativi  di  produzione e  di  lavoro,  per i
          corrispettivi   dei servizi prestati e  della  vendita  dei
          manufatti;
            5  -bis  ) i  crediti delle societa' cooperative agricole
          e  dei  loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
          prodotti".
            - Si  riporta il testo  dell'ar. 34 del  d.l. 22 dicembre
          1981, n.  786, convertito, con modificazioni, dalla   legge
          26 febbraio 1982, n.  51:
            "Art.  34.  -  A  decorrere  dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere gli interventi promozionali  in    favore  delle
          piccole  e    medie  imprese, le camere    di    commercio,
          industria,  artigianato   e   agricoltura, percepiscono  un
          diritto   annuale   a   carico di   tutte   le ditte    che
          svolgono  attivita'  economica  iscritte  agli    albi e ai
          registri tenuti dalle  predette  camere,  determinato nelle
          seguenti  misure:  ditte individuali, societa' di  persone,
          societa'  cooperative,  consorzi: L.   20.000; societa' con
          capitale sociale   deliberato  fino  a  200  milioni:    L.
          30.000;  societa'    con capitale   sociale deliberato   da
          oltre    200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con
          capitale deliberato da oltre 1  miliardo a 10 miliardi:  L.
          50.000, con aumento  di L. 10000 per ogni  10  miliardi  di
          capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
            Nel  caso  che la ditta  abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali o di altre   attivita' economiche  in  province
          diverse    da  quella  della  sede principale,   e' inoltre
          dovuto  per ogni provincia,   nella quale abbia  almeno  un
          esercizio,  un  diritto    pari  al  20 per cento di quello
          stabilito per la ditta medesima.
            Per  l'importo  non    pagato  nei  tempi  e   nei   modi
          prescritti  si  fara'  luogo  alla    riscossione, mediante
          emissione  di    apposito  ruolo,  nelle   forme   previste
          dall'art.  3  del    testo  unico approvato con   D.P.R. 15
          maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per
          cento del diritto dovuto  per  ogni  mese  di    ritardo  o
          frazione di mese superiore a quindici giorni".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge 29
          dicembre 1993, n.  580:
            "Art. 18.  (Finanziamento delle camere  di commercio).  -
          1. Al finanziamento    ordinario    delle    camere      di
          commercio  si  provvede mediante:
            a)    i    contributi   a  carico    del  bilancio  dello
          Stato  quale corrispettivo  per  l'esercizio   di  funzioni
          di    interesse    generale svolte per conto della pubblica
          amministrazione;
            b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi
          3, 4 e 5;
            c)  i  proventi  derivanti  dalla gestione  di  attivita'
          e    dalla  prestazione  di  servizi  e  quelli  di  natura
          patrimoniale;
            d)  le  entrate    e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali, da leggi regionali, da  convenzioni o previsti  in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
            e) i  diritti di  segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta  e  sulla iscrizione in   ruoli, elenchi, registri e
          albi  tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
            f) i contributi volontari, i lasciti  e le  donazioni  di
          cittadini o di enti pubblici e privati;
               g) altre entrate e altri contributi.
            2. Le  voci e  gli importi  dei diritti di  segreteria di
          cui  alla  lettera  e)  del    comma  1  sono  modificati e
          aggiornati  con decreto del Ministro  dell'industria,   del
          commercio   e     dell'artigianato,   di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,    tenendo  conto  dei costi medi di
          gestione e di fornitura dei relativi servizi.
            3.  Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  di  concerto    con    il Ministro   del
          tesoro,  determina e  aggiorna,   con proprio  decreto,  da
          emanare  entro   il 30 giugno dell'anno precedente, sentite
          l'Unioncamere    e    le    organizzazioni     maggiormente
          rappresentative  a livello nazionale, la misura del diritto
          annuale di cui   all'art.   34   del   decreto-legge     22
          dicembre   1981,   n.   786, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   26  febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
          modificazioni, dovuto ad  ogni singola camera di  commercio
          e  a    carico  di  ogni  impresa   iscritta o annotata nei
          registri di cui all'art. 8.
            4. Il diritto annuale  di cui al comma 3 e'   determinato
          in base al seguente metodo:
            a)    individuazione      del    fabbisogno   finanziario
          necessario  per l'espletamento dei servizi  che il  sistema
          delle      camere   di  commercio  e'  tenuto    a  fornire
          sull'intero  territorio  nazionale,    in  relazione   alle
          funzioni  amministrative  ed  economiche di cui all'art. 2,
          nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
            b) detrazione  dal fabbisogno di cui  alla lettera a)  di
          una quota calcolata  in relazione  ad un  obiettivo annuale
          di  efficienza    del sistema delle   camere di   commercio
          nell'espletamento  delle funzioni  amministrative,  sentita
          l'Unioncamere;
            c) copertura  del fabbisogno  determinato secondo  quanto
          stabilito dalle lettere  a) e b)  mediante diritti  annuali
          fissi  per  le ditte individuali,  le societa'  di persone,
          le societa'  cooperative e  i consorzi, e  diritti  annuali
          differenziati  in  relazione    al  capitale sociale per le
          altre societa'.
            5. Con il decreto  di cui al comma 3, si  determinano una
          quota del diritto annuale   da riservare ad   un  fondo  di
          perequazione   istituito  presso  l'Unioncamere,    nonche'
          criteri per la   ripartizione del  fondo  stesso  tra    le
          camere  di    commercio, al   fine di rendere   omogeneo su
          tutto   il  territorio   nazionale   l'espletamento   delle
          funzioni amministrative  attribuite  da leggi  dello  Stato
          al sistema  delle camere di commercio.
            6. Per il cofinanziamento di  iniziative aventi per scopo
          l'aumento   della   produzione  e  il  miglioramento  delle
          condizioni economiche della circoscrizione territoriale  di
          competenza,    le  camere     di  commercio,   sentite   le
          associazioni  di  categoria maggiormente  rappresentative a
          livello    provinciale,  possono    aumentare   per     gli
          esercizi      di riferimento la  misura del diritto annuale
          fino a un massimo  del 20 per cento".
            - Si riporta  il testo dell'art. 9   del  d.l.  28  marzo
          1997,  n.  79, convertito con modificazioni, dalla legge 28
          maggio 1997, n. 140:
            Art.  9.     (Obblighi  di  versamento   a   carico   dei
          concessionari  della  riscossione). -    1. I concessionari
          della riscossione   entro il 15 dicembre  di  ogni    anno,
          versano  il  20  per cento   delle somme riscosse nell'anno
          precedente  per effetto delle disposizioni  attuative della
          delega legislativa prevista dal  comma    138  dell'art.  3
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese  a modificare
          la disciplina dei servizi autonomi di  cassa  degli  uffici
          finanziari,   a  titolo  di  acconto  sulle  riscossioni  a
          decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
            2.    Con  decreto    del  Ministro   delle   finanze, di
          concerto  con    il  Ministro  del    tesoro,  da   emanare
          annualmente  ai sensi  dell'art. 17, comma  3, della  legge
          23 agosto  1988, n.  400,  sono stabilite  la  ripartizione
          tra    i concessionari   dell'acconto sulla base  di quanto
          riscosso nell'anno  precedente dai   servizi autonomi    di
          cassa    o  dai  concessionari    nei  rispettivi    ambiti
          territoriali,  le modalita'  di versamento, nonche'    ogni
          altra  disposizione attuativa  del presente articolo.
            3.  In  caso  di  mancato    versamento  dell'acconto nel
          termine previsto dal  presente articolo,  si  applicano  le
          disposizioni    di cui  agli articoli da 56 a 60,  relativi
          all'espropriazione della cauzione, del  D.P.R.  28  gennaio
          1988, n. 43.
            4.    Per il   triennio  1997-1999  l'acconto di  cui  al
          comma 1  e' determinato  con  il    decreto   di   cui   al
          comma    2      in   modo   che complessivamente garantisca
          maggiori entrate  per il  bilancio dello Stato pari a  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1997  ed ulteriori 1.500 miliardi
          e 1.500  miliardi,  rispettivamente, per  gli  anni 1998  e
          1999".