Art. 25.
        Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente
                      versamento delle imposte
          Casi di sospensione della riscossione di tributi
  1. All'articolo  1 della  legge 11  ottobre 1995,  n. 423,  dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. In presenza dei presupposti
di cui  al comma 1,  nei confronti  dei contribuenti e  dei sostituti
d'imposta  per i  quali sussistono  comprovate difficolta'  di ordine
economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente
per  territorio puo'  disporre la  sospensione della  riscossione del
tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e
dei relativi  interessi per i  due anni successivi alla  scadenza del
pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate
dello stesso  carico. La  sospensione e  la rateazione  sono disposte
previo rilascio di apposita garanzia  nelle forme di cui all'articolo
38-bis, primo comma,  del decreto del Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e successive  modificazioni,  e  di  durata
corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli
interessi indicati dall'articolo 21  del decreto del Presidente della
Repubblica 29  settembre 1973,  n. 602, e  successive modificazioni".
                      Funzionario responsabile
  2. I  riferimenti al  responsabile della direzione  regionale delle
entrate contenuti  nell'articolo 1, commi  da l  a 7, della  legge 11
ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle
entrate o al  centro di servizio e, sino alla  loro attivazione, alla
sezione staccata  della direzione regionale delle  entrate competente
per territorio.
 
           Note all'art. 25:
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 1 della legge   11
          ottobre 1995, n.   423, contenente norme    in  materia  di
          sopratasse  e    di pene pecuniarie per omesso, ritardato o
          insufficiente versamento  delle  imposte,  come  modificato
          dalla prsente legge:
            "Art.    1.   - 1.  La  riscossione  delle  soprattasse e
          delle  pene pccuniarie  previste  dalle  leggi    d'imposta
          in     caso    di    omesso,  ritardato    o  insufficiente
          versamento e'  sospesa nei   confronti del  contribuente  e
          del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla
          condotta       illecita,    penalmente    rilevante      di
          dottori commercialisti,  ragionieri    e  consulenti    del
          lavoro,    iscritti  negli appositi albi, in dipendenza del
          loro mandato professionale.
            2.  La sospensione  e'  disposta dal  responsabile  della
          direzione    regionale   delle   entrate   territorialmente
          competente, che provvede su istanza   del contribuente    o
          del    sostituto d'imposta,   da presentare unitamente alla
          copia  della  denuncia  del  fatto  illecito  all'autorita'
          giudiziaria  o  ad  un  ufficiale di  polizia  giudiziaria,
          dopo  il pagamento  dell'imposta ancora  dovuta e    sempre
          che    il  contribuente  dimostri  di    aver  provvisto il
          professionista    delle  somme  necessarie  al   versamento
          omesso, ritardato o insufficiente.
            3.  Dopo  che  la  sentenza  di    condanna  o  quella di
          applicazione della pena  su  richiesta    delle  parti  che
          accertino   l'esistenza      del   reato  a  carico     del
          professionista  di  cui    al  comma  1    sono    divenute
          irrevocabili,  l'ufficio  tributario  che  ha  irrogato  le
          sanzioni  commuta   l'atto   di irrogazione  a  carico  del
          professionista   e   ne dispone lo sgravio  in  favore  del
          contribuente.  Qualora intervenga una sentenza declaratoria
          di amnistia o di  intervenuta prescrizione del reato  o  di
          non  doversi procedere  per motivi di natura processuale il
          contribuente continuera' ad avvalersi della sospensione del
          pagamento delle soprattasse e    delle  pene  pecuniarie  a
          condizione  che  promuova azione   civile  entro  tre  mesi
          dalla  sentenza,  fornendone  prova all'ufficio  tributario
          competente. In  tale ipotesi, alla sospensione consegue  lo
          sgravio    del pagamento   delle soprattasse  e delle  pene
          pecuniarie  qualora il  professionista  sia  condannato nel
          giudizio civile con sentenza irrevocabile.
            4. Nel caso in cui  l'azione  penale  nei  confronti  del
          professionista  si  concluda  con una sentenza assolutoria,
          l'ufficio  tributario   revoca   il      provvedimento   di
          sospensione   e procede  alla riscossione  delle sanzioni a
          carico  del contribuente con una maggiorazione  pari al  50
          per cento delle stesse.
            5.  Il  cancelliere  presso  l'ufficio  giudiziano che ha
          pronunciato la sentenza  nei  confronti del  professionista
          ne  da' notizia,  entro sessanta  giorni dalla   data    in
          cui   e'   divenuta irrevocabile  alla direzione  regionale
          delle  entrate territorialmente  competente.  I termini  di
          prescrizione  e di   decadenza previsti per  la irrogazione
          delle  sanzioni  sono  sospesi  per  tutta  la  durata  del
          giudizio penale a carico del professionista.
            6.  Con  decreto  del Ministro   delle finanze da emanare
          entro novanta giorni  dalla data   di entrata    in  vigore
          della  presente    legge  sono  previste  le   modalita' di
          commutazione delle  sanzioni a  carico del  professionista.
          dello    sgravio  a   favore   del   contribuente e   della
          trasmissione delle  notizie fra direzione regionale   delle
          entrate ed ufficio tributario impositore.
             6-bis.  In  presenza  dei presupposti di cui al comma 1,
          nei
           confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta  per
          i
           quali   sussistono   comprovate   difficolta'   di  ordine
          economico,
           l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente
          per
           territorio  puo' disporre la sospensione della riscossione
          del
           tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o
           insufficiente e dei relativi interessi per i due anni
           successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine
          del
           biennio, la dilazione in dieci rate dello  stesso  carico.
          La
           sospensione  e la rateazione sono disposte previo rilascio
          di
           apposita garanzia nelle forme di cui all'art. 38  -bis,
           primo  comma  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive
           modificazioni, e di durata corrispondente al periodo
           dell'agevolazione  concessa.  Sono  dovuti  gli  interessi
          indicati
           dall'art. 21 del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602,  e
          successive
           modificazioni.
            7.    Le  disposizioni    della  presente    legge   si a
          applicano, per  i periodi di  imposta precedenti la    data
          della  sua entrata   in vigore, anche nel caso di incarichi
          conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali".
            - Si riporta il testo dell'art.  35-bis, primo comma, del
          D.P.R. 26 ottobre    1972,      n.    633,      riguardante
          l'istruzione      e    disciplina  dell'imposta  sul valore
          aggiunto:
            "Art.  38   -bis  (Esecuzione  dei   rimborsi).    -    I
          rimborsi   previsti  nell'art.    30  sono  eseguiti,    su
          richiesta fatta in   sede di dichiarazione  annuale,  entro
          tre  mesi  dalla  scadenza    del  termine di presentazione
          della dichiarazione  prestando, prima  dell'esecuzione  del
          rimborso    e  per  la durata   di due anni dello   stesso,
          cauzione in titoli di Stato   o garantiti dallo  Stato,  al
          valore    di  borsa,  ovvero  fideiussione rilasciata da un
          azienda o istituto di credito, comprese le casse  rurali  e
          artigiane indicate  nel primo comma dell'art. 38, o da  una
          impresa        commerciale       che       a       giudizio
          dell'Amministrazione finanziaria  offra  adeguate  garanzie
          di   solvibilita'    o    mediante  polizza    fideiussoria
          rilasciata     da    un    istituto      o    impresa    di
          assicurazione. Sulle  somme rimborsate si  applicano    gli
          interessi  in ragione del 6  per cento annuo con decorrenza
          dal novantesimo giorno successivo a quello in cui  e' stata
          presentata la dichiarazione, non  computando  il    periodo
          intercorrente  tra la  data di  notifica della richiesta di
          documenti    e  la data della loro  consegna, quando superi
          quindici giorni."
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  D.P.R.  29
          settembre  1973, n.   602,  contentente disposizione  sulla
          riscossione  della imposta  sul reddito:
            "Art.   21     (Interessi  per   prolungata  rateazione).
          -  Sull'ammontare  delle somme  il cui pagamento, ai  sensi
          dell'art. 19, e'  posticipato   rispetto all'ultima    rata
          di    normale scadenza,  si applica l'interesse del sei per
          cento per ogni semestre o frazione di  semestre  successivo
          alla scadenza medesima.
            L'ammontare  degli  interessi  dovuto  e' determinato nel
          provvedimento con il quale viene  accordata  la  prolungata
          rateazione   dell'imposta   ed   e'   riscosso   unitamente
          all'imposta alle scadenze stabilite.
            I  privilegi  generali e   speciali   che   assistono  le
          imposte  sui redditi sono estesi a tutto il  periodo per il
          quale  la  rateazione e' prolungata e riguardano  anche gli
          interessi previsti  dall'art. 20 e dal presente articolo".
            - Il  testo dell'art.  1, commi da  1 a 7,   della  legge
          11 ottobre 1995, n. 423, e' riportato in nota precedente.