Art. 27. Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Compensi incentivanti 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Personale IX qualifica della Presidenza del Consiglio 2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' abrogato. Nuova strutturazione della Guardia di finanza 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza locale; b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto; c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo; d) eliminare le duplicazioni funzionali; e) definire i livelli generali di dipendenza dei comandi e reparti. Corrispondenza tra denominazioni 4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, contenente misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le sommeriscosse in via definitiva a seguito dell'attivita' di accertamento tributario nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2-4. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante: "Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto", abrogato dal presente articolo: "Art. 4 ( Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ). - 1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 26, comma 3, all'art. 38, comma 3, e all'art. 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1 gennaio 1987 rivestiva la nona qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Art. 17 ( Regolamenti ). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, riguardante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza: "Art. 2. - Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente personale militare: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) truppa. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: Ufficiali generali: generale di divisione; generale di brigata. Ufficiali superiori: colonnello; tenente colonnello; maggiore. Ufficiali inferiori: capitano. Ufficiali subalterni: tenente; sottotenente. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) ruolo "ispettori": 1) maresciallo aiutante; 2) maresciallo capo; 3) maresciallo ordinario; 4) maresciallo; b) ruolo "sovrintendenti": 1) brigadiere capo; 2) brigadiere; 3) vice brigadiere. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici: 1) appuntato scelto; 2) appuntato; 3) finanziere scelto; 4) finanziere. A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo "appuntati e finanzieri", l'allievo finanziere". "Art. 3. - Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato: Comando generale; Comando e reparti territoriali: zone; nuclei di polizia tributaria. Scuole: comando scuole; accademia; scuola sottufficiali; legione allievi; centri di addestramento. Enti vari: centri studio; centri tecnici; centri logistici; reparto autonomo centrale; officine; magazzini". "Art. 6. - Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi. I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale. Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze. Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici".