Art. 29.
     Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in
                          societa' semplice
          Regime agevolato per assegnazioni di beni a soci
  1.  Le societa'  in  nome collettivo,  in  accomandita semplice,  a
responsabilita' limitata e per azioni  che, entro il 1 ettembre 1998,
assegnano  ai   soci  beni  immobili,  diversi   da  quelli  indicati
nell'articolo  40, comma  2,  primo periodo,  del  testo unico  delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, o  beni  mobili iscritti  in
pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa  o quote di partecipazione  in societa', possono
applicare  le disposizioni  del presente  articolo, a  condizione che
tutti i soci  risultino iscritti nel libro dei  soci, ove prescritto,
alla data  del 30 settembre  1997, ovvero che vengano  iscritti entro
trenta giorni dalla  data di entrata in vigore  della presente legge,
in forza di titolo di trasferimento  avente data certa anteriore al 1
ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che
hanno per  oggetto esclusivo  o principale  la gestione  dei predetti
beni  e che  entro il  1 settembre  1998 si  trasformano in  societa'
semplici.
                         Imposta sostitutiva
  2. Sulla differenza tra il valore  normale dei beni assegnati o, in
caso  di trasformazione,  quello  dei beni  posseduti all'atto  della
trasformazione, e il loro  costo fiscalmente riconosciuto, si applica
una  imposta sostitutiva  delle  imposte sui  redditi e  dell'imposta
regionale sulle attivita'  produttive (IRAP) nella misura  del 10 per
cento; per i beni la cui  cessione e' soggetta all'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un importo pari al 30
per  cento dell'imposta  sul  valore aggiunto  applicabile al  valore
normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di
imposta annullate  per effetto dell'assegnazione  dei beni ai  soci e
quelle delle societa' che si trasformano sono assoggettate ad imposta
sostitutiva  nella misura  del  20 per  cento.
                   Valore normale  degli immobili
  3. Per  gli immobili,  su richiesta della  societa' e  nel rispetto
delle condizioni  prescritte, il valore normale  e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle  rendite catastali  ovvero a  quella stabilita  ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14  marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di
partecipazione  si  assume  il  maggiore  tra  il  costo  fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto
della societa' partecipata.
                   Costi fiscalmente riconosciuti
  4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute
dai  soci delle  societa' trasformate  va aumentato  della differenza
assoggettata  ad   imposta  sostitutiva.   Nei  confronti   dei  soci
assegnatari non si  applicano le disposizioni di  cui all'articolo 44
del citato testo unico delle  imposte sui redditi. Tuttavia il valore
normale dei beni  ricevuti, al netto dei debiti  accollati, riduce il
costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote  possedute.
                      Imposta fissa di registro
  5. Le  assegnazioni ai soci  sono soggette all'imposta  di registro
nella misura fissa dell'1 per  cento, nonche' alle imposte ipotecaria
e  catastale in  misura fissa  e non  sono considerate  cessioni agli
effetti dell'IVA e dell'INVIM.
                        Modello e versamenti
  6.  Le  societa' che  intendono  avvalersi  delle disposizioni  del
presente  articolo  devono   chiederne  l'applicazione  con  apposito
modello,  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
presentare  all'ufficio delle  entrate  competente  per territorio  e
versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il
30  settembre 1998;  la  restante parte  dell'imposta sostitutiva  va
versata in  due quote di  pari importo, entro il  30 gennaio e  il 30
giugno  1999. Per  la riscossione,  i rimborsi  ed il  contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
 
           Note all'art. 29:
            -  Si    riporta  il testo dell'art.   40 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
            "Art. 40 (  Immobili non  produttivi di reddito fondiario
          ).  -  1.  Non    si  considerano  produttivi    di reddito
          fondiario  gli immobili relativi  ad   imprese  commerciali
          e    quelli    che  costituiscono    beni  strumentali  per
          l'esercizio di arti e professioni.
            2. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi  si  considerano
          strumentali  gli immobili  utilizzati  esclusivamente   per
          l'esercizio   dell'arte   o  professione  o    dell'impresa
          commerciale   da  parte     del  possessore.  Gli  immobili
          relativi  ad   imprese   commerciali  che   per  le    loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili     di  diversa
          utilizzazione  senza   radicali      trasformazioni      si
          considerano strumentali  anche  se  non utilizzati  o anche
          se  dati   in locazione  o comodato,  salvo quanto disposto
          nell'art. 77, comma 1".
            - Si riporta il testo dell'art. 12 del  decreto-legge  14
          marzo  1988,  n.  70, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 13 maggio 1988, n.   154,   contenente    norme    in
          materia    tributaria   nonche'    per   la semplificazione
          delle   procedure   di  accatastamento    degli    immobili
          urbani:
            "Art.  12. - 1. Le disposizioni  del comma 4 dell'art. 52
          del D.P.R.   26 aprile 1986, n. 131,  e  del  quinto  comma
          dell'art.  26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  637, aggiunto
          con l'art. 8 della  legge 17 dicembre 1986,  n.    880,  si
          applicano  anche  ai   trasferimenti di  fabbricati o della
          nuda  proprieta',  nonche'    ai  trasferimenti   ed   alle
          costituzioni  di    diritti  reali    di    godimento sugli
          stessi,    dichiarati  ai     sensi  dell'art.     56   del
          regolamento per  la formazione  del nuovo  catasto edilizio
          urbano,    approvato con D.P.R.  1 dicembre 1949, n.  1142,
          ma non ancora   iscritti in catasto   edilizio  urbano  con
          attribuzione  di  rendita.  Il   contribuente e'   tenuto a
          dichiarare nell'atto  o nella dichiarazione di  successione
          di  volersi  avvalere    delle  disposizioni  del  presente
          articolo.  Alla  domanda  di voltura, prevista dall'art. 3,
          D.P.R.  26  ottobre 1972,  n.  650,  deve essere   allegata
          specifica  istanza per l'attribuzione di  rendita catastale
          nella quale dovranno essere indicati oltre che gli  estremi
          dell'atto  o  della dichiarazione di    successione     cui
          si      riferisce      anche         quelli        relativi
          all'individuazione   catastale  dell'immobile   cosi'  come
          riportati nell'atto medesimo;  la domanda non  puo'  essere
          inviata  per    posta e dell'avvenuta   presentazione  deve
          essere  rilasciata  ricevuta  in duplice   esemplare,   che
          il    contribuente   e'   tenuto a  produrre  al competente
          ufficio del registro, entro  sessanta giorni dalla data  di
          formazione   dell'atto pubblico,  o di  registrazione della
          scrittura privata, ovvero dalla   data di  pubblicazione  o
          emanazione  degli  atti  giudiziari,  ovvero  dalla data di
          presentazione   della   dichiarazione    di    successione;
          l'ufficio    restituisce    un   esemplare  della  ricevuta
          attestandone l'avvenuta produzione. In    caso  di  mancata
          presentazione   della   ricevuta   nei  termini,  l'ufficio
          procede ai sensi dell'art. 52, comma  1,  del  testo  unico
          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
          approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 26,
          primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
            2. Gli uffici tecnici erariali, entro   dieci mesi  dalla
          data  in  cui e' stata   presentata la  domanda di voltura,
          sono tenuti  ad inviare all'ufficio  del  registro,  presso
          il    quale   ha   avuto   luogo   la registrazione,     un
          certificato   catastale  attestante   l'avvenuta iscrizione
          con attribuzione di rendita.
            2-bis.    Per  le    unita' immobiliari urbane oggetto di
          denuncia in  catasto  con    modalita'  conformi  a  quelle
          previste  dal  regolamento di attuazione dell'art. 2, commi
          1-  quinquies  ed 1-  septies,
           del   D.L. 23 gennaio   1993,  n.  16,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge    24  marzo 1993,   n. 75, la
          disposizione di cui  al primo periodo  del   comma   1   si
          applica,   con   riferimento   alla  rendita proposta, alla
          sola condizione che il contribuente dichiari  nell'atto  di
          volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
            3.  Le  disposizioni del  presente articolo  si applicano
          agli  atti  pubblici  formati,     agli   atti   giudiziari
          pubblicati o emanati  e alle scritture private  autenticate
          a  decorrere    dalla  data  di    entrata  in vigore   del
          presente  decreto,   nonche'   alle  scritture private  non
          autenticate  presentate  per  la   registrazione   e   alle
          successioni aperte da tale data.
            3-       bis.      Agli   effetti   dell'INVIM   non   e'
          sottoposto  a rettifiche il valore iniziale degli  immobili
          iscritti  in  catasto  con  attribuzione  di  rendita,   se
          dichiarato  in  misura  non superiore, per i terreni, a  60
          volte il  reddito dominicale risultante in  catasto e,  per
          i  fabbricati,   a   80   volte il   reddito  risultante in
          catasto, aggiornati con  i coefficienti stabiliti,  ai fini
          delle  imposte sul reddito  per   l'anno   di   riferimento
          del   valore   iniziale,  ne'  e' sottoposto a rettifica il
          valore   della nuda  proprieta'  e  dei  diritti  reali  di
          godimento   sugli  immobili     dichiarati  in  misura  non
          superiore a quella determinata  sulla  suddetta  base  agli
          effetti   dell'imposta  di  registro  e    dell'imposta  di
          successione.  La  disposizione    si  applica   anche   con
          riferimento  ai  presupposti di  cui agli  articoli 2  e 3,
          D.P.R.  26    ottobre  1972,    n.   643   e     successive
          modificazioni,  verificatisi  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di  conversione del  presente
          decreto  sempreche' l'accertamento  del valore iniziale non
          risulti gia' definito alla suddetta data.
           3-ter. (Omissis).
            3-    quater.    La disposizione del   comma  3-ter    e'
          applicabile  sempreche'  l'accertamento   non sia  divenuto
          definitivo alla  data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto.".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    44  del D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917,   riguardante l'approvazione    del
          testo  unico delle  imposte sui redditi:
            "Art. 44 (   Utili da partecipazione in societa' ed  enti
          ). - 1. Non costituiscono utili le somme  e i beni ricevuti
          dai  soci  delle societa' soggette all'imposta sul  reddito
          delle persone giuridiche a titolo    di    ripartizione  di
          riserve    o   altri fondi  costituiti  con sopraprezzi  di
          emissione   delle   azioni o   quote,   con interessi    di
          conguaglio  versati   dai sottoscrittori di  nuove azioni o
          quote, con versamenti fatti dai  soci a fondo perduto o  in
          conto  capitale  e  con  saldi  di  rivalutazione monetaria
          esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore    normale
          dei   beni   ricevuti   riducono     il  costo  fiscalmente
          riconosciuto delle azioni o quote possedute.
            2. In  caso di aumento   del  capitale  sociale  mediante
          passaggio  di riserve   o   altri   fondi   a   capitale le
          azioni  gratuite  di  nuova emissione e  l'aumento gratuito
          del valore  nominale delle  azioni o quote gia' emesse  non
          costituiscono utili per  i  soci.    Tuttavia  se  e  nella
          misura  in cui  l'aumento  e'  avvenuto mediante  passaggio
          a  capitale  di riserve  o fondi diversi da quelli indicati
          nel comma  1,  la  riduzione    del  capitale    esuberante
          successivamente    deliberata e' considerata  distribuzione
          di  utili;  la riduzione  si  imputa   con precedenza  alla
          parte  dell'aumento   complessivo di capitale derivante dai
          passaggi a capitale di riserve o fondi  diversi  da  quelli
          indicati nel comma  1, a  partire dal  meno recente,  ferme
          restando     le  norme  delle    leggi  in    materia    di
          rivalutazione  monetaria che  dispongono diversamente.
            3. Le somme o il valore normale   dei beni  ricevuti  dai
          soci  in  caso  di  recesso,    di riduzione del   capitale
          esuberante o    di  liquidazione  anche  concorsuale  della
          societa'  ed  enti  costituiscono    utile per la parte che
          eccede il prezzo  pagato per l'acquisto o la sottoscrizione
          delle azioni o quote annullate. Il credito  di  imposta  di
          cui  all'art.    14   spetta   limitatamente   alla   parte
          dell'utile  proporzionalmente corrispondente alle  riserve,
          diverse  da    quelle  indicate  nel  comma  1,  anche   se
          imputate  a  capitale. Resta  ferma  l'applicazione   delle
          ritenute   alla fonte  sulle riserve,  anche se  imputate a
          capitale, diverse  da   quelle indicate   nel   comma    1,
          attribuite   ai     soci    in  dipendenza  delle  predette
          operazioni.
            4.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   valgono,
          in    quanto  applicabili, anche   per gli  utili derivanti
          dalla   partecipazione in  enti,  diversi  dalle  societa',
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche".