Art. 14. (a)
               (( Indirizzo politico-amministrativo ))
((  1.  Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche  sulla
base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
  a)  definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed
emana   le   conseguenti   direttive   generali    per    l'attivita'
amministrativa e per la gestione;
  b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della  lettera  a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  presente  decreto,  ivi
comprese  quelle  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 (b), ad esclusione delle risorse  necessarie  per
il  funzionamento  degli  uffici  di  cui  al  comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal  medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti   e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli  altri
provvedimenti ivi previsti.
 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il  Ministro  si
avvale   di   uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato  ai  sensi  del  comma  4-bis
dell'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400 (c). A tali
uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo  o
comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a tempo determinato
disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita'  e  specializzazioni  con  incarichi  di
collaborazione  coordinata e continuativa.  Per i dipendenti pubblici
si applica la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,  della
legge  15  maggio  1997,  n.  127  (d).  Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei  Sottosegretari
di  Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente,
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo
12,  comma  1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (e), senza
aggravi di spesa e,  per  il  personale  disciplinato  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio,  da  corrispondere
mensilmente,  a  fronte  delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai  dipendenti
assegnati  agli  uffici  dei  Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale  trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo
dei compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la  produttivita'
collettiva  e  per  la  qualita'  della  prestazione individuale. Con
effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui  al  presente
comma  sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
n. 1100 (f), e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  ogni
altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti
dei  Ministri  e  delle  segreterie  particolari  dei  Ministri e dei
Sottosegretari di Stato (g).
 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o  avocare  a
se'  o  altrimenti  adottare  provvedimenti  o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o  i  provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza  delle  direttive  generali  da  parte   del   dirigente
competente,  che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  3, lett. p) della legge 23 agosto
1988, n.  400 (h). Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo
6 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773 (i), e successive modificazioni
ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento  emanato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (l). Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  9  del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 14 sostituito:
  "Art. 14 (Indirizzo  politico-amministrativo).  -  1.  Il  Ministro
esercita  le  funzioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1.  A tal fine,
periodicamente  e  comunque   ogni   anno   entro   sessanta   giorni
dall'approvazione  del  bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti generali:
   a) definisce gli obiettivi ed i programmi da  attuare,  indica  le
priorita'  ed  emana  le  conseguenti direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
   b) assegna, a ciascun ufficio di  livello  dirigenziale  generale,
una  quota  parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle
risorse finanziarie, riferibili  ai  procedimenti  o  subprocedimenti
attribuiti  alla  responsabilita'  dell'ufficio,  e agli oneri per il
personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
  2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al  comma
1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
  3.  Gli  atti  di  competenza  dirigenziale  non  sono  soggetti ad
avocazione da parte del Ministro, se non per  particolari  motivi  di
necessita'  ed  urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di
avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.".
  (b)  Il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,   n.   279,   reca:
"Individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato.". Si riporta il testo  del  relativo
art. 3:
  "Art.  3. (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata
in vigore della legge di approvazione del bilancio  il  Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,  provvede  a
ripartire  le  unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
  2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione  della  legge
di  bilancio,  assegnano,  in  conformita'  dell'art.  14  del citato
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  le  risorse  ai  dirigenti  generali
titolari   dei   centri   di   responsabilita'    delle    rispettive
amministrazioni,    previa    definizione    degli    obiettivi   che
l'amministrazione intende perseguire e indicazione  del  livello  dei
servizi,  degli  interventi  e  dei  programmi  e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione.  Il  decreto  di  assegnazione
delle  risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini
della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
  3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa  e'  il
responsabile  della  gestione  e dei risultati derivanti dall'impiego
delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
  4.  Il  dirigente  generale  esercita  autonomi  poteri  di   spesa
nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate;
individua  i  limiti  di  valore  delle spese che i dirigenti possono
impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del
dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente,
esclusivamente  nell'ambito  della  medesima  unita'  previsionale di
base. I decreti di variazione sono  comunicati,  anche  con  evidenze
informatiche,   al   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per il tramite della competente  ragioneria,
nonche'  alle  Commissioni  parlamentari  competenti e alla Corte dei
conti.".
  (c)  La  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   reca:   "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.".  Per il testo del relativo art. 17, si veda
la nota (b) all'art. 6.
  (d) La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo.". Si trascrive il testo del  relativo  art.
17, comma 14:
  "14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o  regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di  un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni   di   appartenenza   sono   tenute  ad  adottare  il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
  (e) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per  il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa.". Si riporta il testo del relativo art. 12, comma 1:
  "Art.  12.  1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
del comma 1  dell'art.  11  il  Governo  si  atterra',  oltreche'  ai
principi  generali  desumibili  dalla  legge  23 agosto 1988, n. 400,
dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  dal  decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  assicurare  il  collegamento  funzionale  e  operativo   della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  con  le  amministrazioni
interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95  della  Costituzione,
le  autonome  funzioni  di  impulso,  indirizzo  e  coordinamento del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   con    eliminazione,
riallocazione   e   trasferimento  delle  funzioni  e  delle  risorse
concernenti compiti operativi o gestionali  in  determinati  settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3
e seguenti;
   b)  trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti  ed organismi autonomi i
compiti non direttamente  riconducibili  alle  predette  funzioni  di
impulso,  indirizzo  e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo criteri di omogeneita' e di  efficienza  gestionale,
ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
   c)  garantire  al  personale  inquadrato  ai  sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
   d) trasferire alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  per
l'eventuale  affidamento  alla  responsabilita'  dei  Ministri  senza
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi  ultimi  direttamente
dalla legge;
   e)  garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia
organizzativa,  regolamentare   e   finanziaria   nell'ambito   dello
stanziamento  previsto  ed  approvato  con  le leggi finanziaria e di
bilancio dell'anno in corso;
   f)  procedere  alla  razionalizzazione  e  redistribuzione   delle
competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di
cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi
indicati  dall'art.    4  e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso
riducendone  il  numero,  anche  con  decorrenza differita all'inizio
della nuova legislatura;
   g) eliminare  le  duplicazioni  organizzative  e  funzionali,  sia
all'interno  di  ciascuna  amministrazione,  sia fra di esse, sia tra
organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale  trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti,
e   ridisegnare   le  strutture  di  primo  livello,  anche  mediante
istituzione di  dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad  ordinamento
autonomo  o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione
di uffici di  diverse  amministrazioni,  sulla  base  di  criteri  di
omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
   h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri
e  in  coerenza  con quanto previsto dal capo I della presente legge,
gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con  funzioni  di
raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
   i)    procedere,    d'intesa    con    le   regioni   interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi  pubblici,
in  qualunque  forma  essi  siano  gestiti  o sottoposti al controllo
dell'amministrazione  centrale  dello  Stato,   in   modo   che,   se
organizzati   a   livello   sovraregionale,   ne  sia  assicurata  la
fruibilita'  alle  comunita',  considerate unitariamente dal punto di
vista regionale. Qualora esigenze  organizzative  o  il  rispetto  di
standard    dimensionali   impongano   l'accorpamento   di   funzioni
amministrative statali con riferimento a  dimensioni  sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
   l)  riordinare  le  residue  strutture  periferiche dei Ministeri,
dislocate  presso  ciascuna  provincia,   in   modo   da   realizzare
l'accorpamento  e  la  concentrazione,  sotto  il profilo funzionale,
organizzativo  e  logistico,  di  tutte  quelle  presso  le  quali  i
cittadini  effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di riscossione di crediti a  favore  o  a  carico  dell'Erario  dello
Stato;
   m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio  dello  Stato  ed  alla  attuazione dell'art. 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  un
piu'  razionale  collegamento  tra  gestione  finanziaria  ed  azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per
centri di imputazione delle responsabilita';
   n)  rivedere,  senza  aggravi  di  spesa  e,  per   il   personale
disciplinato  dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro, fino ad
una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento  economico
accessorio  degli  addetti  ad  uffici  di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi
di reperibilita' e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  un  unico
emolumento,   sostitutivo   delle   ore   di   lavoro   straordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi  di  incentivazione  o
similari;
   o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali  e  principi  uniformi  per la disciplina degli uffici posti
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di  supporto  e  di
raccordo  tra  organo di direzione politica e amministrazione e della
necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con  il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle
competenze dei dirigenti ministeriali;
   p)   garantire  la  speditezza  dell'azione  amministrativa  e  il
superamento della frammentazione delle  procedure,  anche  attraverso
opportune  modalita'  e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno  di  ciascuna
amministrazione,  sia  fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli  organi  collegiali  esistenti   anche   mediante   soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
   q)  istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle funzioni di
controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto  ed
operino  in  collegamento  con  gli uffici di statistica istituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  prevedendo
interventi  sostitutivi  nei  confronti delle singole amministrazioni
che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo  interno
entro   tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo;
   r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita',  per
consentire   sia  lo  svolgimento  dei  compiti  permanenti,  sia  il
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
   s)  realizzare  gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in
via prioritaria, ad accordi di mobilita'  su  base  territoriale,  ai
sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni,  prevedendo anche per tutte le
amministra-zioni centrali interessate dai processi  di  trasferimento
di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure
finalizzate  alla  riqualificazione professionale per il personale di
tutte  le  qualifiche  e  i  livelli  per  la  copertura  dei   posti
disponibili  a seguito della definizione delle piante organiche e con
le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206,  della  legge  28
dicembre  1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni
provvedono  alla  copertura  degli  oneri  finanziari  attraverso   i
risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
   t)  prevedere  che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi  che
ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e
l'organizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali".
  (f) Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n.  1100,  reca:  "Norme
sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei  Ministri e delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato.".
  (g) Si veda l'art. 45, comma 13, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 80.
  (h)   La   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei Ministri.".   Si riporta il testo del relativo art. 2,
comma 3:
  "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
   a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli  impegni
programmatici  ed  alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia
del Parlamento;
   b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge
gia' presentati al Parlamento;
   c) i decreti aventi valore o forza di legge  e  i  regolamenti  da
emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
   d)  gli  atti  di  sua  competenza  previsti  dall'art.  127 della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle  leggi
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto
stabilito  dagli  statuti  speciali per la regione siciliana e per la
regione Valle d'Aosta;
   e) le direttive da impartire tramite il  commissario  del  Governo
per  l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni,
che sono tenute ad osservarle;
   f) le proposte che il ministro competente formula per disporre  il
compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale,
in  caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle
funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino  adempimenti  da
svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti
dalla natura degli interventi;
   g)  le  proposte  di  sollevare  conflitti  di  attribuzione  o di
resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni
e delle province autonome;
   h)  le  linee  di  indirizzo  in tema di politica internazionale e
comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali,
comunque denominati, di natura politica o militare;
   i) gli atti concernenti i  rapporti  tra  lo  Stato  e  la  Chiesa
cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
   l)  gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della
Costituzione;
   m) i provvedimenti da emanare con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  previo  parere  del  Consiglio  di  Stato, se il ministro
competente non intende conformarsi a tale parere;
   n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai
sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
   o)  le  proposte  motivate  per  lo  scioglimento   dei   consigli
regionali;
   p)  le  determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a
tutela  dell'unita'  dell'ordinamento,  degli   atti   amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di
annullamento  di  atti  amministrativi delle regioni e delle province
autonome,  anche  della  Commssione  parlamentare  per  le  questioni
regionali;
   q)  gli  altri  provvedimenti  per  i  quali  sia  prescritta o il
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   ritenga   opportuna   la
deliberazione consiliare".
  (i)  Il  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.". Si trascrive  il
testo del relativo art. 6:
  "Art.  6.  (art.  5  T.U.  1926).  -  Salvo  che  la legge disponga
altrimenti,  contro  i  provvedimenti  dell'autorita'   di   pubblica
sicurezza  e'  ammesso  il  ricorso  in via gerarchica nel termine di
giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
  Il ricorso non ha effetto sospensivo.
  La legge determina i casi nei quali il provvedimento  del  Prefetto
e' definitivo.
  Il  provvedimento,  anche  se  definitivo, puo' essere annullato di
ufficio dal Ministro per l'interno".
  (l) Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza.". Si riporta il testo del relativo
art. 10:
  "Art.  10.  Il  Ministro dell'interno puo', in qualunque tempo, sia
sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con  decreto,
la  nullita'  degli  atti  e  dei  provvedimenti  delle  autorita' di
pubblica  sicurezza  che  contengano  violazioni  di   legge   o   di
regolamenti  generali  o speciali o che ritenga non fondati sopra una
causa di pubblico interesse".