Art. 16. (a)
     (( Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali))
((   1.   I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque
denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito   dall'articolo   3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri  al  Ministro, nelle
materie di sua competenza;
  b) curano l'attuazione dei piani, programmi  e  direttive  generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita'  di  specifici  progetti  e gestioni; definiscono gli
obiettivi che  i  dirigenti  devono  perseguire  e  attribuiscono  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
  c)  adottano  gli  atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
  d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle  entrate  rientranti
nella   competenza  dei  propri  uffici,  salvo  quelli  delegati  ai
dirigenti;
  e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei  dirigenti  e
dei  responsabili  dei  procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
  f)  promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare e di transigere;
  g)  richiedono   direttamente   pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione   e   rispondono  ai  rilievi  degli  organi  di
controllo sugli atti di competenza;
  h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale
e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
  i)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro   gli   atti   e   i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
  l)  curano  i  rapporti  con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo  le
specifiche  direttive  dell'organo  di direzione politica, sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio  o
organo.
 2.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  riferiscono al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente  e  in  tutti  i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
 3.  L'esercizio  dei  compiti  e  dei  poteri di cui al comma 1 puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero  alla  attuazione  di
particolari programmi, progetti e gestioni.
 4.  Gli  atti  e  i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di  uffici  dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e'
preposto  un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento   di   uffici
dirigenziali  di  livello  generale,  ne  definiscono  i compiti ed i
poteri. ))
  (a) Articolo sostituito dall'art. 11  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 16 sostituito:
  "Art.  16  (Funzioni  di  direzione dei dirigenti generali). - 1. I
dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni  di
cui all'art. 3:
   a)   formulano   proposte   al   Ministro,  anche  ai  fini  della
elaborazione di programmi, di direttive, di  schemi  di  progetti  di
legge o di atti di competenza ministeriale;
   b)  curano  l'attuazione  dei programmi definiti dal Ministro ed a
tal  fine  adottano  progetti,  la  cui  gestione  e'  attribuita  ai
dirigenti,  indicando  le  risorse  occorrenti  alla realizzazione di
ciascun progetto;
   c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti  di
bilancio,  e  di  acquisizione  delle  entrate, definendo i limiti di
valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
   d)   determinano,   informandone   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali
di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I
e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare,  l'orario  di
servizio  e  l'orario  di  apertura  al  pubblico  e  l'articolazione
dell'orario  contrattuale  di  lavoro  in  relazione  alle   esigenze
funzionali  della  struttura  organizzativa cui sono preposti, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui  all'art.  45,
comma 8, secondo le modalita' di cui all'art.  10;
   e)  adottano  gli  atti  di  gestione  del  personale e provvedono
all'attribuzione dei trattamenti  economici  accessori  spettanti  al
personale,  nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi
per il personale di cui all'art. 2, comma 2;
   f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare e transigere;
   g)  coordinano  le  attivita'  dei  responsabili  dei procedimenti
individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
   h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche  con
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
   i)   richiedono   direttamente   pareri   agli  organi  consultivi
dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
   l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5,
nei confronti dei dirigenti".