Art. 19. (a) (b)
              (( Incarichi di funzioni dirigenziali ))
((   1.   Per   il  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse, si tiene conto della  natura  e  delle  caratteristiche  dei
programmi   da   realizzare,   delle  attitudini  e  della  capacita'
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai  risultati
conseguiti  in  precedenza,  applicando  di  norma  il criterio della
rotazione degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, primo
comma,  del  codice  civile  (c)  in  relazione  all'equivalenza   di
mansioni.
 2.   Tutti   gli   incarichi   di   direzione   degli  uffici  delle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  sono
conferiti  a  tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni  e  non
superiore  a  sette  anni,  con  facolta'  di rinnovo. Il trattamento
economico e' regolato ai  sensi  dell'articolo  24  ed  ha  carattere
onnicomprensivo.
 3.  Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di  strutture  articolate  al  loro  interno  in  uffici
dirigenziali  generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  a
dirigenti  della  prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23
o, con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso  delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura  non
superiore  ad  un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a  tempo  determinato,  a  persone  in  possesso  delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, con decreto  del  dirigente  generale,  ai  dirigenti
assegnati  al  suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c).
 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti
con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro
il limite del 5 per  cento  dei  dirigenti  appartenenti  alla  prima
fascia  del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata  qualificazione
professionale,  che  abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti
pubblici  o  privati  o  aziende  pubbliche  e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,  o  che
abbiano  conseguito  una  particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,  della
docenza  universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento  economico  puo'  essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto,  i  dipendenti
di  pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. (d)
 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali  di  cui  ai
commi  precedenti  sono  revocati  nelle  ipotesi  di responsabilita'
dirigenziale per  inosservanza  delle  direttive  generali  e  per  i
risultati  negativi  dell'attivita'  amministrativa e della gestione,
disciplinate  dall'articolo  21,  ovvero  nel  caso  di   risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo
24.
 8.  Gli  incarichi  di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati  o  rinnovati
entro  novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e'  data  comunicazione  al
Senato  della  Repubblica  ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali  dei
soggetti prescelti.
 10.  I  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,  funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o  altri  incarichi  specifici  previsti
dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei  predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui  all'articolo  23,
comma 3.
 11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonche' per  le  amministrazioni  che  esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di   giustizia,   la  ripartizione  delle  attribuzioni  tra  livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
 12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento
degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  continuera'  ad  essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  13 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 19 sostituito:
  "Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -  1.  Per  il
conferimento  di  ciascun  incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di  funzioni  dirigenziali  diverse  si  tiene
conto   della   natura  e  delle  caratteristiche  dei  programmi  da
realizzare, delle attitudini  e  della  capacita'  professionale  del
singolo  dirigente  anche  in  relazione  ai  risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il  criterio  della  rotazione  degli
incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
  2.   Gli   incarichi   di   direzione   degli  uffici  di  ciascuna
amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  di
livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro
competente,  sentito  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, a
dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione  interessata.
Con  la  medesima  procedura sono conferiti gli incarichi di funzione
ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di  livello  dirigenziale
generale.
  3.   Gli   incarichi   di   direzione   degli  uffici  di  ciascuna
amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  di
livello  dirigenziale  sono  conferiti  con  decreto del Ministro, su
proposta del dirigente generale competente, a dirigenti  in  servizio
presso  l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono
conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio
e ricerca di livello dirigenziale.
  4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il  Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di  giustizia  la  ripartizione  delle   attribuzioni   tra   livelli
dirigenziali  differenti  e'  demandata  ai rispettivi ordinamenti di
settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.
  5. Per il personale di cui all'art. 2,  comma  4,  il  conferimento
degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  continuera'  ad  essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".
  (b) Si veda l'art. 45, comma 8, del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 80.
  (c) Si trascrive il testo dell'art. 2103 del codice civile:
  "Art.  2103  (Mansioni  del  lavoratore). - Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto  o  a
quelle    corrispondenti   alla   categoria   superiore   che   abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti  alle  ultime
effettivamente  svolte,  senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di  assegnazione  a  mansioni  superiori  il  prestatore  ha
diritto   al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima  non  abbia
avuto  luogo  per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del  posto,  dopo  un  periodo  fissato  dai  contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere
trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
  Ogni patto contrario e' nullo".
  (d)  Si  veda l'art. 45, comma 21, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.