Art. 20.
        Verifica dei risultati - Responsabilita' dirigenziali
 1.  I  dirigenti  generali  ed  i  dirigenti  sono  responsabili del
risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono  preposti,
della  realizzazione  dei  programmi  e dei progetti loro affidati in
relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti  e  dei  risultati  della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i
dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
 2.  Nelle  amministrazioni  pubbliche,  ove  gia' non esistano, sono
istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione,  con
il  compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi
e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi,  la  corretta  ed
economica  gestione  delle  risorse  pubbliche, l'imparzialita' ed il
buon  andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi  o   nuclei
determinano  almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di
vertice, i parametri di riferimento del controllo.
 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia  e
rispondono  esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi
e' attribuito, nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  vigenti,  un
apposito  contingente  di  personale.  Puo'  essere  utilizzato anche
personale gia' collocato  fuori  ruolo.  Per  motivate  esigenze,  le
amministrazioni  pubbliche  possono  altresi' avvalersi di consulenti
esterni, esperti in  tecniche  di  valutazione  e  nel  controllo  di
gestione.
 4.  I  nuclei  di  valutazione,  ove  istituiti,  sono  composti  da
dirigenti generali e da esperti anche esterni  alle  amministrazioni.
In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo'
stipulare,    anche   cumulativamente   per   piu'   amministrazioni,
convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati  particolarmente
qualificati.
 5.  I  servizi  e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e
possono richiedere,  oralmente  o  per  iscritto,  informazioni  agli
uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro
attivita'  agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche  riferiscono
altresi' ai comitati di cui al comma 6.
 6.  I  comitati  provinciali  delle  pubbliche  amministrazioni  e i
comitati metropolitani di cui all'articolo 18  del  decreto-legge  24
novembre 1990, n. 344 (a), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  10  giugno  1992,  si  avvalgono  degli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
 7.  All'istituzione  degli  uffici di cui al comma 2 si provvede con
regolamenti delle singole amministrazioni  da  emanarsi  entro  il  1
febbraio  1994.  E'  consentito  avvalersi,  sulla  base  di apposite
convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni.
 8.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e   per   le
amministrazioni  che  esercitano  competenze  in  materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,  le  operazioni  di
cui  al  comma  2  sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal
Consiglio dei ministri per i  dirigenti  generali.  I  termini  e  le
modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da
parte  del  Ministro  competente  e  del  Consiglio dei ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con  decreto
del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b).
(( Commi 9, 10 e 11 abrogati (c). ))
  (a)   Il   decreto   legge   24   novembre   1990,  n.  344,  reca:
"Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti  sui  miglioramenti
economici   relativi   al  periodo  contrattuale  1988-1990,  nonche'
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.". Per  il  testo
del relativo  art. 18, si veda la nota (c) all'art. 11.
  (b)   La   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei Ministri.".  Per il testo del relativo art. 17 si veda
la nota (b) all'art. 6.
  (c) Commi abrogati dall'art. 43 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dei commi 9, 10 e 11 abrogati:
  "9.  L'inosservanza  delle  direttive  e i risultati negativi della
gestione  finanziaria  tecnica  e   amministrativa   comportano,   in
contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima
di  un  anno,  con  conseguente  perdita  del  trattamento  economico
accessorio connesso alle funzioni.  Per  le  amministrazioni  statali
tale  provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro  ove  si  tratti  di
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove  si  tratti  di  dirigenti
generali.   Nelle   altre   amministrazioni,  provvedono  gli  organi
amministrativi  di  vertice.   Per   effetto   del   collocamento   a
disposizione  non  si  puo'  procedere  a  nuove  nomine a qualifiche
dirigenziali. In caso  di  responsabilita'  particolarmente  grave  o
reiterata,  nei  confronti  dei dirigenti generali o equiparati, puo'
essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a  riposo  per
ragioni  di  servizio,  anche  se  non  sia  mai  stato in precedenza
disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei  dirigenti
si applicano le disposizioni del codice civile.
  10.   Restano   ferme   le   disposizioni  vigenti  in  materia  di
responsabilita'    penale,    civile    amministrativo-contabile    e
disciplinare   previste   per   i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche.
  11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle  carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".