Art. 21. (a)
                 (( Responsabilita' dirigenziale ))
((  1.  I  risultati  negativi  dell'attivita' amministrativa e della
gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con  i
sistemi  e  le  garanzie determinati con i decreti legislativi di cui
all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b), comportano  per
il  dirigente  interessato  la  revoca dell'incarico, adottata con le
procedure previste dall'articolo  19,  e  la  destinazione  ad  altro
incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
 2.   Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite
dall'organo competente o di specifica responsabilita' per i risultati
negativi  dell'attivita'  amministrativa   e   della   gestione,   il
dirigente,   previa  contestazione  e  contraddittorio,  puo'  essere
escluso  dal  conferimento  di   ulteriori   incarichi   di   livello
dirigenziale  corrispondente  a  quello  revocato, per un periodo non
inferiore   a   due   anni.   Nei   casi   di   maggiore    gravita',
l'amministrazione  puo'  recedere  dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati  previo  conforme
parere  di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  Il  comitato  e'
presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel
controllo  di  gestione,  designato  dal  Presidente  della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del  ruolo
unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo
con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento di cui al comma 3 del
medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del  mandato,
e  un  esperto  scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra
soggetti con  specifica  qualificazione  ed  esperienza  nei  settori
dell'organizzazione  amministrativa  e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta;  decorso  inutilmente
tale  termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre
anni. L'incarico non e' rinnovabile.
 4.  In  attesa  dell'emanazione  dei  decreti  legislativi  di   cui
all'articolo  17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b), ai fini di cui
al presente articolo la  valutazione  dei  risultati  negativi  viene
effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
 5.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti per il personale delle
qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia,  delle  carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  14 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 21 sostituito:
  "Art.  21  (Nomina  dei  dirigenti generali). - 1. Nei limiti delle
disponibilita' di organico  delle  amministrazioni  ed  enti  di  cui
all'art.  15, comma 1, la nomina a dirigente generale e' disposta con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore
di soggetti dotati di  professionalita'  adeguata  alle  funzioni  da
svolgere,  con  qualifica  di  dirigente  dei  ruoli  delle  predette
amministrazioni ed enti. La nomina puo', altresi', essere disposta in
favore di  esperti  di  particolare  qualificazione  in  possesso  di
requisiti  da  determinarsi  con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,
ovvero  di  persone che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati o  aziende  pubbliche  e  private  con  esperienza
acquisita  per  almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai
settori  della  ricerca  e   della   docenza   universitaria,   dalle
magistrature e Avvocatura dello Stato.
  2.  Nei  limiti  delle  disponibilita' di organico, possono essere,
altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti  di
cui  al  comma  1,  incarichi  di dirigente generale con contratti di
diritto privato di durata non superiore a  cinque  anni,  rinnovabili
una  sola  volta.  A tale personale si applicano, per tutta la durata
dell'incarico, le disposizioni in materia  di  responsabilita'  e  di
incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante
al   dirigente   generale   di  ruolo  di  corrispondente  livello  e
un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri.
  3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1
e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed  alla  Camera
dei  deputati,  allegando  una  scheda  relativa  ai  titoli  e  alle
esperienze professionali".
  (b) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per  il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa.". Si trascrive il testo del relativo art. 17:
  "Art.  17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c)
del comma 1  dell'art.  11  il  Governo  si  atterra',  oltreche'  ai
principi  generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge  14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  prevedere  che  ciascuna  amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di  gestione,
alimentato  da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attivita' e dei prodotti;
   b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati  dell'attivita'  amministrativa  e
dei  servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione, anche in  forme  associate,  alla  definizione  delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
   c)  prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e comunque annualmente alla elaborazione di specifici  indicatori  di
efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
   d)  collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
   e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  una
banca  dati  sull'attivita'  di  valutazione,  collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla  lettera  a)  ed  il
sistema  informatico  del  Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire  con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
   f)  previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del  provvedimento,  di
ritardato   o   incompleto   assolvimento   degli  obblighi  e  delle
prestazioni da parte della  pubblica  amministrazione,  di  forme  di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il  provvedimento;  contestuale  individuazione  delle  modalita'  di
pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo  di  corrispondere
l'indennizzo,  assicurando  la  massima  pubblicita'  e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
  2. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  presenta  annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al
comma 1".