Art. 22. (a)
              Attribuzioni degli incarichi di direzione
         in sede di prima applicazione del presente decreto
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 22 abrogato:
  "Art.  22  (Attribuzioni  degli  incarichi  di direzione in sede di
prima  applicazione  del  presente  decreto).  -  1.  Per  la   prima
applicazione  del  presente  decreto gli incarichi di direzione degli
uffici individuati ai sensi  dell'art.  31  sono  conferiti,  con  le
procedure  di  cui  all'art.   19, entro un mese dalla emanazione del
decreto per l'individuazione  degli  uffici  medesimi.  Nello  stesso
termine  e  con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di
funzioni ispettive e di  consulenza,  studio  e  ricerca  di  livello
dirigenziale.
  2.  In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti
generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'art. 16  del
decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  503,  presso  ciascuna  amministrazione,  ai  quali non sia stata
assegnata la direzione di una unita' organizzativa ovvero  non  siano
stati  conferiti  incarichi  di  funzioni  ispettive,  di consulenza,
studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai
processi di mobilita', che saranno disciplinati con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 23, comma 2".