Art. 25. Norma transitoria 1. (( Comma abrogato (a). )) 2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio. 3. (( Comma abrogato (a). )) 4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (b), e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (c), i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45 (d). (a) I commi 1 e 3 sono stati abrogati dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dei commi 1 e 3 abrogati: "1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza". "3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo dirigente". (b) Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Si riporta il testo dei relativi articoli 60 e 61: "Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive). - I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I: i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi; le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri: a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita' di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente; b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari alla meta' della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a); c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65. Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) la dotazione organica complessiva e' pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo; 2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti posti; 3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata. Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato". "Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, e' stabilito, con effetto dal 1ΓΏ luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le indennita', i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformita' delle vigenti disposizioni. Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi e' esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65". (c) La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.". Si trascrive il testo del relativo art. 15: "Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61, decreto del Presidente della Repubbica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni. 2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di cui al presente comma". (d) Il riferimento deve intendersi compiuto al testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.