Art. 25-bis (a)
            (( Dirigenti delle istituzioni scolastiche ))
((  1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica  e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto  preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo
21  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b). I dirigenti scolastici sono
inquadrati in  ruoli  di  dimensione  regionale  e  rispondono,  agli
effetti  dell'articolo  20, in ordine ai risultati, che sono valutati
tenuto conto della specificita' delle funzioni  e  sulla  base  delle
verifiche  effettuate  da  un  nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente  e
composto   da  esperti  anche  non  appartenenti  all'amministrazione
stessa.
 2.  Il  dirigente   scolastico   assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione,  ne  ha  la  legale rappresentanza, e' responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati  del  servizio.  Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di valorizzazione delle
risorse umane.
 In  particolare  il  dirigente  scolastico   organizza   l'attivita'
scolastica  secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed
e' titolare delle relazioni sindacali.
 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma  2  il  dirigente
scolastico  promuove  gli  interventi  per assicurare la qualita' dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali,  sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta'  di  scelta  educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
 4.  Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche,  spetta  al  dirigente  l'adozione  dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
 5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni   organizzative   e
amministrative   il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da  lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e'  coadiuvato  dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali   dell'istituzione   scolastica,   coordinando  il  relativo
personale.
 6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio  di  istituto  motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,     organizzativa     e
amministrativa,  al fine di garantire la piu' ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. ))
   (a) Articolo introdotto dall'art.  1  del  decreto  legislativo  6
marzo 1998, n. 59.
   (b) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa.". Si riporta il testo del relativo art. 21:
  "Art.  21.  -  1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi si inserisce nel processo di  realizzazione  della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.  Ai
fini   della   realizzazione   della   autonomia   delle  istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione  centrale  e  periferica
della  pubblica  istruzione  in  materia  di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione
del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi  comuni  all'intero
sistema  scolastico  pubblico in materia di gestione e programmazione
definiti  dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
istituzioni  scolastiche,  attuando  a tal fine anche l'estensione ai
circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti  di
istruzione  secondaria,  della  personalita' giuridica degli istituti
tecnici  e  professionali  e  degli  istituti  d'arte  ed   ampliando
l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli istituti di istruzione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di  contabilita'  dello
Stato.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti   educativi,   tenuto   conto   delle   loro    specificita'
ordinamentali.
  2.  Ai  fini  di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della
legge  23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di
entrata in vigore  della  presente  legge,  sulla  base  dei  criteri
generali  e  principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 e 11  del  presente  articolo.  Sugli  schemi  di  regolamento  e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati.  Con  i  regolamenti  predetti  sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della  presente legge.
  3.  I  requisiti  dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione della
personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni  scolastiche
di  cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione,  e
le   deroghe  dimensionali  in  relazione  a  particolari  situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle  esigenze
e  alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di  istruzione  compresi  nell'istituzione  scolastica.  Le   deroghe
dimensionali  saranno  automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui  le  condizioni  di
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
  4.  La  personalita'  giuridica  e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche  di  cui  al  comma  1  a  mano  a  mano  che
raggiungono  i  requisiti  dimensionali  di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non  oltre
il  31  dicembre  2000  contestualmente  alla  gestione  di  tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di  formazione
del  personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per  l'adozione  dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di  gradualita'  che  valorizzino  le  capacita'  di iniziativa delle
istituzioni stesse.
  5.  La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle   istituzioni
scolastiche  gia'  in  possesso di personalita' giuridica e di quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico,  che  si
suddivide  in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione  finanziaria  e'  attribuita   senza   altro   vincolo   di
destinazione   che   quello  dell'utilizzazione  prioritaria  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  istruzione,  di  formazione  e  di
orientamento  proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
  6. Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono  autorizzazioni
preventive  per  l'accettazione  di  donazioni,  eredita' e legati da
parte  delle  istituzioni  scolastiche,  ivi  compresi  gli  istituti
superiori   di   istruzione   artistica,  delle  fondazioni  o  altre
istituzioni  aventi  finalita'  di   educazione   o   di   assistenza
scolastica.  Sono  fatte  salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia  di  avviso  ai  successibili.    Sui  cespiti
ereditari  e  su  quelli  ricevuti  per  donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
  7. Le istituzioni scolastiche che abbiano  conseguito  personalita'
giuridica  e  autonomia  ai  sensi  del  comma  1  e  le  istituzioni
scolastiche  gia'  dotate  di  personalita'   e   autonomia,   previa
realizzazione   anche   per   queste   ultime   delle  operazioni  di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno  autonomia  organizzativa  e
didattica,  nel  rispetto  degli  obiettivi  del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
  8. L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla  realizzazione
della   flessibilita',   della  diversificazione,  dell'efficienza  e
dell'efficacia  del  servizio  scolastico,  alla  integrazione  e  al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie   innovative   e   al   coordinamento   con   il  contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei  vincoli   in   materia   di   unita'   oraria   della   lezione,
dell'unitarieta'   del   gruppo   classe   e   delle   modalita'   di
organizzazione  e  impiego  dei   docenti,   secondo   finalita'   di
ottimizzazione   delle   risorse  umane,  finanziarie,  tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il  rispetto  dei
complessivi  obblighi  annuali  di  servizio dei docenti previsti dai
contratti  collettivi che possono essere assolti invece che in cinque
giorni settimanali anche sulla  base  di  un'apposita  programmazione
plurisettimanale.
  9.  L'autonomia  didattica  e'  finalizzata  al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel  rispetto
della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da
parte  delle  famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella  scelta  libera  e  programmata  di   metodologie,   strumenti,
organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da adottare nel rispetto
della possibile  pluralita'  di  opzioni  metodologiche,  e  in  ogni
iniziativa  che  sia  espressione  di  liberta' progettuale, compresa
l'eventuale  offerta  di  insegnamenti   opzionali,   facoltativi   o
aggiuntivi  e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  definiti  criteri  per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi  restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello  previsto  per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure  e  strumenti  di  verifica  e  valutazione  della
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
  10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e  didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente  che  in  forme
consorziate,  ampliamenti  dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi  formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
dell'abbandono   e   della   dispersione  scolastica,  iniziative  di
utilizzazione delle strutture  e  delle  tecnologie  anche  in  orari
extrascolastici  e  a  fini  di  raccordo  con  il  mondo del lavoro,
iniziative di  partecipazione  a  programmi  nazionali,  regionali  o
comunitari   e,   nell'ambito   di   accordi   tra   le   regioni   e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi  sistemi
formativi.  Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  nei  limiti  del  proficuo
esercizio  dell'autonomia  didattica  e organizzativa.   Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento  educativi,  il
Centro  europeo  dell'educazione,  la  Biblioteca  di  documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico  di  cui  alla
parte  I,  titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  riformati  come  enti
finalizzati  al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
  11. Con regolamento adottato ai sensi del  comma  2  sono  altresi'
attribuite  la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle arti, agli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e
di  danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti  resi  necessari  dalle  specificita'  proprie  di   tali
istituzioni.
  12.  Le  universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di  aggiornamento,  di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
  13.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti  con  esse  incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti  stessi.  Il  Governo  e'  delegato   ad   aggiornare   e
coordinare,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di  cui
al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
  14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni  generali  per
l'autonoma  allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,
per  la  gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la   scelta
dell'affidamento  dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui  al
comma  2.  E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
  15. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  il  Governo  e'  delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di  livello
nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico,  valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche
professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e  delle
funzioni  dei  nuovi  organi  con  le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e  13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
   b)  razionalizzazione  degli organi a norma dell'art. 12, comma 1,
lettera p);
   c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e  funzionali,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
   d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera i);
   e)  attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
   16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove  figure  professionali  del
personale  docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi
d'istituto e' conferita  la  qualifica  dirigenziale  contestualmente
all'acquisto  della  personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le  specificita'
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, da  emanare  entro  un  anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
   a) l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze  degli  organi
collegiali   scolastici,   di   autonomi  compiti  di  direzione,  di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane,  di  gestione  di
risorse  finanziarie  e  strumentali, con connesse responsabilita' in
ordine ai risultati;
   b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla  lettera  a)  e
l'organizzazione  e  le  attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
   c)   la  revisione  del  sistema  di  reclutamento,  riservato  al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con
le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.  29;
   d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto  attualmente
in  servizio,  assegnati  ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
  17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei   dirigenti   scolastici   sara'
disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del  comparto
scuola, articolato in autonome aree.
   18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la  riforma
degli  uffici  periferici  del Ministero della pubblica istruzione e'
realizzata  armonizzando  e  coordinando  i  compiti  e  le  funzioni
amministrative  attribuiti  alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
  19. Il Ministro della pubblica  istruzione  presenta  ogni  quattro
anni   al   Parlamento,   a   decorrere  dall'inizio  dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel  presente  articolo,  una  relazione  sui
risultati  conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
  20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  disciplinano  con  propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei  limiti  dei  propri  statuti  e
delle relative norme di attuazione".