Art. 25-ter. (a)
                (( Inquadramento nei ruoli regionali
     dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio ))
((   1.   I   capi  di  istituto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei  convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la  qualifica  di  dirigente,  previa  frequenza di appositi corsi di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni  scolastiche
dotate   di   autonomia   e  della  personalita'  giuridica  a  norma
dell'articolo  21  della  legge   15   marzo   1997,   n.   59   (b),
salvaguardando,  per  quanto  possibile, la titolarita' della sede di
servizio.
 2. Il Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce  gli  obiettivi,  i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e  delle  connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento  ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
 3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, degli istituti superiori per le industrie  artistiche  e  delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla
dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione  e
di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni
degli attuali direttori di ruolo.
 4.  Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori  dei  convitti  nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati  sono  soppressi  i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
 5.  I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano in aspettativa per mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati,  comandati,  utilizzati  o  collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero  della  formazione  di cui all'articolo 28-bis. In tale ultimo
caso  l'inquadramento  decorre  ai   fini   giuridici   dalla   prima
applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al  comma  1  ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad  una  istituzione  scolastica
autonoma. ))
   (a)  Articolo  introdotto  dall'art.  1  del decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59.
   (b) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la  riforma  della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.". Per il testo del relativo art. 21, si veda nota (b)
all'art. 25-bis.