Art. 12
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato",
cosi' come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le
funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere,
comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo
alle imprese artistiche.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il
seguente:
"Art. 63 (Artigianato). - Le funzioni amministrative
relative alla materia "artigianato" concernono le attivita'
attinenti alla produzione di beni e servizi in forma
artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi
vigenti, nonche' le imprese artigiane individuali ed in
forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento
delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente
l'artigianato.
Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni
esercitate dalle camere di commercio in materia di
artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione
tra imprese artigiane, nonche':
a) le funzioni esercitatate dall'ENAPI per gli aspetti
concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei
mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai
sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e
secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le
commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle
imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione
e cancellazione, da operarsi finche' le leggi regionali non
diano diversa disciplina alla materia.
Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma
commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione:
a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini
dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per
l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della
pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione
della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono
integrati rispettivamente da tre e due membri in
rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione
della commissione interregionale di cui all'art, 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281".