Art. 12
                             Definizioni
  1. Le funzioni amministrative  relative alla materia "artigianato",
cosi' come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616,  comprendono  anche  tutte  le
funzioni  amministrative relative  alla  erogazione di  agevolazioni,
contributi, sovvenzioni,  incentivi e  benefici di  qualsiasi genere,
comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo
alle imprese artistiche.
 
          Nota all'art. 12:
            - Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  n. 616 del 1977 (Attuazione della delega di cui
          all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.  382)  e'  il
          seguente:
            "Art.  63  (Artigianato).  -  Le  funzioni amministrative
          relative alla materia "artigianato" concernono le attivita'
          attinenti alla  produzione  di  beni  e  servizi  in  forma
          artigianale,  secondo  la  disciplina  prevista dalle leggi
          vigenti, nonche' le imprese  artigiane  individuali  ed  in
          forma  associata,  la  tutela,  lo  sviluppo e l'incremento
          delle stesse, l'organizzazione  amministrativa  concernente
          l'artigianato.
            Le   funzioni  suddette  comprendono  anche  le  funzioni
          esercitate  dalle  camere  di  commercio  in   materia   di
          artigianato,  le  funzioni di promozione della cooperazione
          tra imprese artigiane, nonche':
             a) le funzioni esercitatate dall'ENAPI per  gli  aspetti
          concernenti l'artigianato;
             b)  l'approvazione  e  la  revisione  degli  elenchi dei
          mestieri artistici, tradizionali e  dell'abbigliamento,  ai
          sensi  dell'art.  5  della  legge 25 luglio 1956, n. 860, e
          secondo le norme della C.E.E.;
             c) le  funzioni  relative  alla  tenuta,  attraverso  le
          commissioni   provinciale   e  regionale,  dell'albo  delle
          imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione
          e cancellazione, da operarsi finche' le leggi regionali non
          diano diversa disciplina alla materia.
            Sono inoltre delegate le funzioni della sezione  autonoma
          commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.
            Sono  attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo
          comma, della Costituzione:
             a) gli atti  di  istruzione  e  certificazione  ai  fini
          dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
             b)  l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per
          l'insediamento di  imprese  artigiane  nel  rispetto  della
          pianificazione territoriale regionale.
            Il  consiglio  generale e il consiglio di amministrazione
          della Cassa per il  credito  alle  imprese  artigiane  sono
          integrati   rispettivamente   da   tre   e  due  membri  in
          rappresentanza delle  regioni,  nominati  con  decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su designazione
          della commissione interregionale di cui all'art,  13  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281".