Art. 13.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione
statale le funzioni attualmente previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella
artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di
programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo
criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione
interessata, puo' avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione
dei comitati tecnici regionali puo' essere modificata dalla
Conferenza unificata.
Note all'art. 13:
- La legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica di qualita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1990, n. 165.
- Il testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.
949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
incremento dell'occupazione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 luglio 1952, n. 174, e' il seguente:
"Art 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo
quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni
conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima,
ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della
Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del contributo
nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto
del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds
stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
deliberate da appositi comitati tecnici regionali
costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume le
funzioni di presidente:
da due rapresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio
1956, n 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il
funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico
delle regioni".