Art. 13.
               Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1. In  materia di  artigianato sono  conservate all'amministrazione
statale le funzioni attualmente previste concernenti:
  a) la tutela  delle produzioni ceramiche, in  particolare di quella
artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
  b)   eventuali   cofinanziamenti,  nell'interesse   nazionale,   di
programmi regionali di sviluppo  e sostegno dell'artigianato, secondo
criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio   e  dell'artigianato,  d'intesa  con   la  Conferenza
unificata.  In   tali  casi  lo   Stato,  d'intesa  con   la  regione
interessata,  puo' avvalersi  dei comitati  tecnici regionali  di cui
all'articolo 37 della  legge 25 luglio 1952, n.  949. La composizione
dei  comitati   tecnici  regionali   puo'  essere   modificata  dalla
Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 13:
            - La legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela  della  ceramica
          artistica  e  tradizionale e della ceramica di qualita') e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1990, n. 165.
            - Il testo dell'art. 37 della legge 25  luglio  1952,  n.
          949   (Provvedimenti   per   lo  sviluppo  dell'economia  e
          incremento  dell'occupazione),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 29 luglio 1952, n. 174, e' il seguente:
            "Art  37.  - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
          concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni  di
          credito  a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
          istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
            Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
             a) dai conferimenti dello Stato;
             b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi  secondo
          quanto   disposto  dalle  relative  leggi  regionali  e  da
          utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole  Regioni
          conferenti;
             c)   dal   dividendo  spettante  allo  Stato  sulla  sua
          partecipazione al fondo di dotazione della Cassa  medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
             d)  dall'ottanta  per  cento  dei fondi di riserva della
          Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
            I limiti e le modalita' per la concessione del contributo
          nel pagamento degli interessi sono determinati con  decreto
          del   Ministro   per   il   tesoro,   sentito  il  Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
            Le concessioni del contributo, nel  limite  dei  plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate   da   appositi   comitati   tecnici   regionali
          costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni  capoluogo
          di Regione e composti:
             da  un  rappresentante della Regione, il quale assume le
          funzioni di presidente:
             da  due  rapresentanti   delle   commissioni   regionali
          dell'artigianato  di cui al capo III  della legge 25 luglio
          1956, n 860;
             da un rappresentante  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato.
            Alle  riunioni  dei comitati tecnici regionali assiste un
          rappresentante della Corte  dei  conti.  Le  spese  per  il
          funzionamento  dei comitati tecnici regionali sono a carico
          delle regioni".