Art. 15.
Agevolazioni alle imprese artigiane
1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese
artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse
subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi
derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi
ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo
e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane
di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque
denominati.