Art. 15.
                 Agevolazioni alle imprese artigiane
  1.   Le  regioni   provvedono   all'incentivazione  delle   imprese
artigiane,  secondo   quanto  previsto  con  legge   regionale.  Esse
subentrano alle amministrazioni statali  nei diritti e negli obblighi
derivanti dalle convenzioni dalle stesse  stipulate in forza di leggi
ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo
e stipulando,  ove occorra, atti integrativi  alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
  2. Resta  ferma, ove prevista, l'estensione  alle imprese artigiane
di  agevolazioni,   sovvenzioni,  contributi  o   incentivi  comunque
denominati.