Art. 16.
Abrogazioni
1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le
parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre
preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato
con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai
cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli
esercenti industrie od arti affini".
3. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2
febbraio 1994, n. 285.
4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 127, comma primo, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"1. I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti
preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del
Questore".
- L'art. 111 del r.d. n. 773 del 1931 cosi' recitava:
"Art. 111 (Art. 111 testo unico 1926). - Non si puo'
esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica,
litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di
stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici
esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza".
- Il testo degli articoli 197, 198 e 199 del R.D. 6
maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza) recitava:
"Art. 197. - Sono sottoposti alla disposizione dell'art.
111 della legge, oltre l'esercizio delle arti tipografica,
litografica, e fotografica, ogni altra arte di
riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni,
figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure
e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la
riproduzione al poligrafo o al ciclostyle, e qualsiasi
altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla
divulgazione del pensiero".
"Art. 198. - La licenza di cui all'art. 111 della legge
e' richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi
contemplate e deve riportare il visto dell'autorita' di
pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono.
La licenza e', in tal caso, valida esclusivamente
nell'ambito del territorio della provincia.
L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo', nel
pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti in
relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente".
"Art. 199. - La domanda per conseguire la licenza di cui
all'art. 111 della legge deve contenere la indicazione
della sede e della specie dell'esercio, e del nome del
direttore tecnico, ove questi sia persona diversa dal
titolare dell'azienda.
Ogni variazione deve essere comunicata al questore nel
termine di cinque giorni".
- Si riporta il testo dell'articolo 243, comma primo, del
sopra citato r.d. n. 635/1940 cosi' come modificato dal
presente decreto:
"L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art.
127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai
mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino
abitualmente, quanto occasionalmente".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.-L. 31 luglio
1987, n. 318 (Norme urgenti in materia di agevolazioni
della produzione industriale delle piccole e medie imprese
e di rifinanziamento degli interventi di politica
mineraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 399:
"Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e
progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e
lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse
espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e'
istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo
nazionale per l'artigianato".
1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente
dalla legge finanziaria, ai senzi dell'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il consiglio
nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge
8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese
artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati
disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel
periodo immediatamente precedente la ripartizione.
3. Per la realizzazazione di iniziative di valorizzazione
e sviluppo del settore di rilevanza nazionale o
ultraregionale, con riferimento anche ad attivita'
promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota
del quindici per cento e' disposto dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre
quello del residuo dieci per cento e' disposto dal
consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la
istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio
economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la
verifica di attuazione delle iniziattive.
4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una
relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai
sensi del comma 2.
5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40
miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di
sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il D.M. 28 novembre 1989, n. 453, recante: "Regolamento
recante i criteri, le procedure e le modalita' di
utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo
nazionale per 1'artigianato" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1990, n. 44.
- Il D.M. 2 febbraio 1994, n. 285 recante: "Regolamento
recante i criteri, le procedure e le modalita' di
utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo
nazionale per l'artigianato" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1994, n. 110.
- Il testo dell'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge-quadro per l'artigianato) cosi' recitava:
"Art. 12 (Consiglio nazionale dell artigianato). - Il
Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in
riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla
politica della Comunita' economica europea,
all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e
rilevazione statistica delle attivita' artigiane.
Esso e' presieduto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ed e' composto:
1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
2) dai presidenti delle commissioni regionali per
l'artigianato;
3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni
artigiane a struttura nazionale in ragione della loro
rappresentativita';
4) da quattro rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere
nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
5) dal presidente del consiglio generale della cassa per
il credito alle imprese artigiane;
6) dal presidenze dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato
eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai
numeri 2) e 3) del precedente comma.
Le norme di organizzazione e di funzionamento del
Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio
nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e
2032 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".