Art. 16.
                             Abrogazioni
  1. All'articolo  127, comma primo,  del testo unico delle  leggi di
pubblica sicurezza,  approvato con regio  decreto 18 giugno  1931, n.
773,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  sono  soppresse  le
parole:  "i  cesellatori,  gli  orafi,  gli  incastratori  di  pietre
preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
  2. E' abrogato l'articolo 111  del predetto testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli  articoli 197, 198 e 199 del
regolamento per l'esecuzione del testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 6  maggio  1940,  n.  635.
Nell'articolo 243,  comma primo,  del medesimo  regolamento approvato
con  regio decreto  n. 635  del 1940  sono soppresse  le parole:  "ai
cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli
esercenti industrie od arti affini".
  3. E'  abrogato l'articolo 3  del decreto-legge 31 luglio  1987, n.
318, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 3 ottobre  1987, n.
399. Sono,  inoltre, abrogati i decreti  del Ministro dell'industria,
del  commercio e  dell'artigianato  28  novembre 1989,  n.  453, e  2
febbraio 1994, n. 285.
  4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
 
          Note all'art. 16:
            - Il testo dell'art. 127, comma primo, del regio  decreto
          18  giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza), come modificato dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "1. I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti
          preziosi   hanno   l'obbligo  di  munirsi  di  licenza  del
          Questore".
            - L'art. 111 del r.d. n. 773 del 1931 cosi' recitava:
            "Art. 111 (Art. 111 testo unico  1926).  -  Non  si  puo'
          esercitare  senza  licenza del questore l'arte tipografica,
          litografica, fotografica,  o  un'altra  qualunque  arte  di
          stampa  o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici
          esemplari.
            La licenza vale  esclusivamente  per  i  locali  in  essa
          indicati.
            E' ammessa la rappresentanza".
            -  Il  testo  degli  articoli  197,  198 e 199 del R.D. 6
          maggio 1940,  n.  635  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
          leggi di pubblica sicurezza) recitava:
            "Art. 197. - Sono sottoposti alla disposizione  dell'art.
          111  della legge, oltre l'esercizio delle arti tipografica,
          litografica,  e  fotografica,   ogni      altra   arte   di
          riproduzione  meccanica  o  chimica  di caratteri, disegni,
          figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure
          e dei disegni luminosi, la scritturazione  a  macchina,  la
          riproduzione  al  poligrafo  o  al  ciclostyle, e qualsiasi
          altro mezzo anche parlato, acustico o visivo,  idoneo  alla
          divulgazione del pensiero".
            "Art.  198.  - La licenza di cui all'art. 111 della legge
          e' richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti  ivi
          contemplate  e  deve  riportare  il visto dell'autorita' di
          pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono.
            La  licenza  e',  in  tal  caso,  valida   esclusivamente
          nell'ambito del territorio della provincia.
            L'autorita'   locale  di  pubblica  sicurezza  puo',  nel
          pubblico  interesse,  imporre  limitazioni  e  divieti   in
          relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente".
            "Art.  199. - La domanda per conseguire la licenza di cui
          all'art.   111 della legge deve  contenere  la  indicazione
          della  sede  e  della  specie  dell'esercio, e del nome del
          direttore tecnico,  ove  questi  sia  persona  diversa  dal
          titolare dell'azienda.
            Ogni  variazione  deve  essere comunicata al questore nel
          termine di cinque giorni".
            - Si riporta il testo dell'articolo 243, comma primo, del
          sopra citato r.d. n. 635/1940  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto:
            "L'obbligo  di  munirsi della licenza stabilita dall'art.
          127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai
          mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino
          abitualmente, quanto occasionalmente".
            - Si riporta il testo dell'art. 3  del  D.-L.  31  luglio
          1987,  n.    318  (Norme urgenti in materia di agevolazioni
          della produzione industriale delle piccole e medie  imprese
          e   di   rifinanziamento   degli   interventi  di  politica
          mineraria), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
          ottobre 1987, n. 399:
            "Art.  3.  -  1.  Per  il  finanziamento  dei programmi e
          progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione  e
          lo  sviluppo  delle produzioni artigiane nelle loro diverse
          espressioni  territoriali,  artistiche  e  tradizionali  e'
          istituito,   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, in  armonia  con  i  principi
          previsti  dalla  legge  8  agosto  1985,  n. 443, il "Fondo
          nazionale per l'artigianato".
            1-bis. L'incremento del  Fondo  e'  disposto  annualmente
          dalla  legge  finanziaria,  ai senzi dell'art. 11, comma 3,
          lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
            2.  Il  Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
          cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
          le medesime con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentito   il  consiglio
          nazionale dell'artigianato, di cui all'art.  12 della legge
          8 agosto 1985, n. 443, in  base  al  numero  delle  imprese
          artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
          reciproco  del  reddito pro-capite regionale secondo i dati
          disponibili presso l'Istituto centrale  di  statistica  nel
          periodo immediatamente precedente la ripartizione.
            3. Per la realizzazazione di iniziative di valorizzazione
          e   sviluppo   del   settore   di   rilevanza  nazionale  o
          ultraregionale,  con   riferimento   anche   ad   attivita'
          promozionali  all'estero,  l'utilizzo  della restante quota
          del  quindici  per  cento   e'   disposto   dal   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, mentre
          quello  del  residuo  dieci  per  cento  e'  disposto   dal
          consiglio  nazionale  dell'artigianato  presso il Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  la
          istituzione  del  sistema  informativo  e dell'osservatorio
          economico nazionale dell'artigianato. Con  proprio  decreto
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
          e le modalita' di erogazione delle somme, ivi  compresa  la
          verifica di attuazione delle iniziattive.
            4.   Le  regioni  trasmettono  annualmente  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   una
          relazione  sull'utilizzo  dei  fondi  ad esse trasferiti ai
          sensi del comma 2.
            5.  Alla  copertura  dell'onere,  valutato  in  lire   40
          miliardi  per  il 1987, si provvede mediante corrispondente
          riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
            6. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il D.M. 28 novembre 1989, n. 453, recante: "Regolamento
          recante   i   criteri,  le  procedure  e  le  modalita'  di
          utilizzazione della quota del quindici per cento del  Fondo
          nazionale  per  1'artigianato"  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1990, n. 44.
            - Il D.M. 2 febbraio 1994, n. 285  recante:  "Regolamento
          recante   i   criteri,  le  procedure  e  le  modalita'  di
          utilizzazione della quota del dieci  per  cento  del  Fondo
          nazionale  per  l'artigianato"  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1994, n. 110.
            - Il testo dell'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443
          (Legge-quadro per l'artigianato) cosi' recitava:
            "Art. 12 (Consiglio nazionale  dell  artigianato).  -  Il
          Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          esprime  parere  sulle  materie inerenti all'artigianato in
          riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla
          politica     della     Comunita'     economica     europea,
          all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e
          rilevazione statistica delle attivita' artigiane.
            Esso  e'  presieduto  dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, ed e' composto:
             1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
             2)  dai  presidenti  delle  commissioni  regionali   per
          l'artigianato;
             3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni
          artigiane  a  struttura  nazionale  in  ragione  della loro
          rappresentativita';
             4)   da   quattro   rappresentanti    designati    dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  a  carattere
          nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
             5) dal presidente del consiglio generale della cassa per
          il credito alle imprese artigiane;
             6) dal presidenze dell'Unione italiana delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.
            I  componenti  del  Consiglio  nazionale dell'artigianato
          eleggono due vice presidenti tra i  componenti  di  cui  ai
          numeri 2) e 3) del precedente comma.
            Le   norme  di  organizzazione  e  di  funzionamento  del
          Consiglio nazionale  dell'artigianato  sono  approvate  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
            Le spese occorrenti per il  funzionamento  del  Consiglio
          nazionale  dell'artigianato  graveranno sui capitoli 2031 e
          2032   dello   stato   di    previsione    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".