Art. 13. Imprese di produzione a carattere autogestito 1. Per le imprese a carattere autogestito, con esperienza pluriennale, continuita' del nucleo artistico ed organizzativo, progettualita' sviluppata nel tempo e direzione artistica qualificata, la quantificazione dell'intervento finanziario e' effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), con esclusione del rispetto dei limiti ivi previsti per lo svolgimento dell'attivita'.