Art. 13.
            Imprese di produzione a carattere autogestito
  1.  Per   le  imprese  a  carattere   autogestito,  con  esperienza
pluriennale,  continuita'  del  nucleo  artistico  ed  organizzativo,
progettualita'   sviluppata   nel   tempo   e   direzione   artistica
qualificata,  la   quantificazione  dell'intervento   finanziario  e'
effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), con esclusione
del   rispetto   dei  limiti   ivi   previsti   per  lo   svolgimento
dell'attivita'.