Art. 7. 1. L'inosservanza della disciplina contenuta nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in vigore. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 1 aprile 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 150