Art. 7.
  1. L'inosservanza  della disciplina contenuta nel  presente decreto
comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalle  norme  in
vigore.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 1 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 150