Art. 15. Norme finali 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 14, comma 1, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento, sono tenuti, ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la loro offerta di interconnessione di riferimento, ove gia' pubblicata, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La predetta offerta aggiornata si applica a far data dal 1 gennaio 1998. In caso di mancato adempimento delle disposizioni del presente comma si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. 2. A decorrere dall'avvenuto adeguamento dell'offerta di interconnessione di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 citati in premessa e nelle successive determinazioni ministeriali. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 1998 Il Ministro delle comunicazioni Maccanico Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998 Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 294