Art. 15.
                             Norme finali
  1. Gli organismi di telecomunicazioni  di cui all'art. 14, comma 1,
ai  sensi dell'art.  4, comma  9,  del regolamento,  sono tenuti,  ad
adeguare alle  disposizioni del presente  decreto la loro  offerta di
interconnessione   di  riferimento,   ove   gia'  pubblicata,   entro
quarantacinque   giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento. La predetta  offerta aggiornata si applica  a far data
dal 1 gennaio 1998. In caso di mancato adempimento delle disposizioni
del presente comma si applica  quanto disposto dall'art. 1, comma 31,
della legge n. 249 del 1997.
  2.   A   decorrere   dall'avvenuto  adeguamento   dell'offerta   di
interconnessione  di cui  al comma  1, le  disposizioni del  presente
decreto si  applicano in  luogo della  disciplina per  la definizione
delle  condizioni economiche  per l'accesso  e l'utilizzo  della rete
pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di
servizi di  telecomunicazioni ad uso  pubblico di cui ai  decreti del
Presidente della  Repubblica del  2 dicembre 1994  e del  22 dicembre
1994   citati  in   premessa   e   nelle  successive   determinazioni
ministeriali.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 23 aprile 1998
                                      Il Ministro delle comunicazioni
                                                   Maccanico
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
              Ciampi
 Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 294