Art. 18.
  1.  Nella  lettera  a)  del  primo comma dell'articolo 53 del regio
decreto  30  gennaio  1941, n. 12 le parole "e dai pretori in materia
penale" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 18:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  53 del regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento   giudiziario),   come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
            "Art. 53. - La corte di appello:
             a) esercita la  giurisdizione  nelle  cause  di  appello
          delle  sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in
          materia civile e penale;
             b) esercita inoltre le  funzioni  a  essa  deferite  dal
          codice  di  procedura penale diverse da quelle del giudizio
          di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento
          di primo grado; delibera in camera di  consiglio  nei  casi
          previsti  dal  codice  di  procedura civile e conosce degli
          altri affari ad essi deferiti dalle leggi.".