Art. 18. 1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "e dai pretori in materia penale" sono soppresse.
Nota all'art. 18: - Il testo vigente dell'art. 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 53. - La corte di appello: a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale; b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essi deferiti dalle leggi.".