Art. 19.

  1.  Nel  terzo  comma dell'articolo 54 del regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12  le parole "la sezione che funziona da magistratura del
lavoro"   sono   sostituite   dalle  parole  "la  sezione  incaricata
esclusivamente  della  trattazione  delle  controversie in materia di
lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie".
 
           Nota all'art. 19:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  54 del regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento   giudiziario),   come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art. 54. -  Nella  formazione  delle  tabelle  ai  sensi
          dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri
          che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
            Si  osserva per le corti di appello il disposto dell'art.
          46, in quanto applicabile.
            Sono altresi' designate le sezioni in funzione  di  corte
          di  assise,  la  sezione  incaricata  esclusivamente  della
          trattazione delle controversie in materia di  lavoro  e  di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  la  sezione per i
          minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale
          regionale delle acque pubbliche.".