Art. 19. 1. Nel terzo comma dell'articolo 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "la sezione che funziona da magistratura del lavoro" sono sostituite dalle parole "la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie".
Nota all'art. 19: - Il testo vigente dell'art. 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 54. - Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile. Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.".