Art. 10.
                      Disposizioni particolari

  1.  La  regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della
rete   commerciale   nelle  aree  montane,  rurali  e  insulari,  per
riqualificare   la  rete  distributiva  e  rivitalizzare  il  tessuto
economico  sociale  e  culturale  nei  centri  storici,  nonche'  per
consentire  una  equilibrata  e  graduale  evoluzione  delle  imprese
esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del
nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
    a)  per  i  comuni,  le  frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la
facolta'  di  svolgere  congiuntamente  in  un  solo esercizio, oltre
all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per
la  collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici
o  privati.  Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione
di  tali  attivita'  da tributi regionali; per tali esercizi gli enti
locali   possono   stabilire   particolari  agevolazioni,  fino  alla
esenzione, per i tributi di loro competenza;
    b)  per  centri  storici,  aree  o edifici aventi valore storico,
archeologico,  artistico  e  ambientale,  l'attribuzione  di maggiori
poteri  ai  comuni  relativamente alla localizzazione e alla apertura
degli  esercizi  di  vendita,  in  particolare  al  fine  di  rendere
compatibili  i  servizi  commerciali  con le funzioni territoriali in
ordine  alla  viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo
urbano,   utilizzando   anche   specifiche   misure  di  agevolazione
tributaria e di sostegno finanziario;
    c)  per  le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6,
comma  3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un
periodo  non  superiore  a due anni, possono sospendere o inibire gli
effetti  della  comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato
sulla  base  di  specifica  valutazione  circa  l'impatto  del  nuovo
esercizio  sull'apparato  distributivo  e  sul  tessuto  urbano ed in
relazione  a  programmi  di  qualificazione  della  rete  commerciale
finalizzati  alla  realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati
alle esigenze dei consumatori.
  2.   La   regione  stabilisce  criteri  e  modalita'  ai  fini  del
riconoscimento   della   priorita'   alle   domande  di  rilascio  di
autorizzazione  all'apertura  di  una  media  o  grande  struttura di
vendita  che  prevedono  la  concentrazione  di  preesistenti medie o
grandi   strutture  e  l'assunzione  dell'impegno  di  reimpiego  del
personale   dipendente,   ovvero,   qualora   trattasi   di  esercizi
appartenenti  al  settore  non  alimentare,  alle  domande  di chi ha
frequentato  un  corso di formazione professionale per il commercio o
risulta  in  possesso  di  adeguata qualificazione. Il rilascio della
nuova  autorizzazione  comporta  la  revoca  di  quelle relative alle
strutture   preesistenti,  prese  in  considerazione  ai  fini  della
predetta priorita'.
  3.  La  regione  stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione
all'apertura  di  una  media  struttura  di vendita e all'ampliamento
della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e'
dovuta  a  seguito  di  concentrazione  o  accorpamento  di  esercizi
autorizzati  ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.
426,  per  la  vendita  di  generi  di  largo  e generale consumo. Il
rilascio   dell'autorizzazione   comporta   la   revoca   dei  titoli
autorizzatori  relativi  ai  preesistenti esercizi. Nell'applicazione
della  presente  disposizione  la  regione  tiene  conto  anche della
condizione   relativa  al  reimpiego  del  personale  degli  esercizi
concentrati o accorpati.
  4.  La regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle
quali  applicare  i  limiti  massimi  di superficie di vendita di cui
all'articolo  4,  lettere  d)  ed  e),  in  base alle caratteristiche
socioeconomiche,  anche  in  deroga  al  criterio  della  consistenza
demografica.
  5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto
dall'articolo  6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da
utilizzare  per  le  comunicazioni  e  le  autorizzazioni  di  cui al
presente  decreto.  Per  lo  stesso  scopo i dati relativi al settore
merceologico  e  alla  superficie  e all'ubicazione degli esercizi di
vendita  sono  denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che
li  iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Tali  dati  sono  messi  a disposizione degli osservatori regionali e
nazionale di cui al predetto articolo 6.
 
          Note all'art. 10:
            -  Il  testo  dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n.
          426 e' il seguente:
            "Art.  24.  -  L'apertura  di  esercizi  al  minuto,   il
          trasferimento  in altra zone e l'ampliamento degli esercizi
          gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi  locali  di
          vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
            L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel
          cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle
          commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza
          dei   criteri   stabiliti  dal  piano.     L'autorizzazione
          all'ampliamento  deve   essere   sempre   concessa   quando
          l'ampliamento   stesso  non  modifichi  le  caratteristiche
          dell'esercizio e quindi l'equilibrio  commerciale  previsto
          dal piano.
            L'autorizzazione,  fermo  il  rispetto  dei   regolamenti
          locali di polizia urbana, annonaria,  igienico-sanitaria  e
          delle  norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari
          edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando  il  nuovo
          esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio
          esistente  risultino  in  contrasto con le disposizioni del
          piano e della presente legge".
            - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281 e' il seguente:
            "Art.  8  (Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  conferenza
          Stato-regioni.
            2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali e
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge 8 giugno 1990, n.  142. Alle riunioni possono  essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4.  La Conferenza unificata di cui al comma 1 e convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".