Art. 6
               Programmazione della rete distributiva

  1.  Le  regioni,  entro  un  anno  dalla  data di pubblicazione del
presente    decreto    definiscono   gli   indirizzi   generali   per
l'insediamento  delle  attivita'  commerciali, perseguendo i seguenti
obiettivi:
    a)  favorire  la  realizzazione  di una rete distributiva che, in
collegamento  con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore
produttivita'  del  sistema  e  la qualita' dei servizi da rendere al
consumatore;
    b)  assicurare,  nell'indicare  gli  obiettivi  di  presenza e di
sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio
della  libera  concorrenza,  favorendo  l'equilibrato  sviluppo delle
diverse tipologie distributive;
    c)  rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti  commerciali con particolare riguardo a fattori quali la
mobilita',  il  traffico  e  l'inquinamento e valorizzare la funzione
commerciale  al  fine  della  riqualificazione del tessuto urbano, in
particolare  per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine
di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
    d)   salvaguardare   e   riqualificare  i  centri  storici  anche
attraverso  il  mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli
insediamenti  e  il  rispetto  dei  vincoli  relativi alla tutela del
patrimonio artistico ed ambientale;
    e)  salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone
di  montagna,  rurali  ed  insulari  anche attraverso la creazione di
servizi   commerciali   polifunzionali  e  al  fine  di  favorire  il
mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
    f)  favorire  gli  insediamenti commerciali destinati al recupero
delle   piccole   e   medie  imprese  gia'  operanti  sul  territorio
interessato,  anche  al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
reali   e   con   facolta'   di   prevedere  a  tale  fine  forme  di
incentivazione;
    g)   assicurare,   avvalendosi  dei  comuni  e  delle  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,  un  sistema
coordinato  di  monitoraggio  riferito  all'entita'  e all'efficienza
della  rete  distributiva,  attraverso  la  costituzione  di appositi
osservatori,  ai  quali partecipano anche i rappresentanti degli enti
locali,  delle  organizzazioni  dei  consumatori,  delle  imprese del
commercio  e  dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio
nazionale   costituito   presso   il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
  2.  Le  regioni,  entro  il  termine  di  cui al comma 1, fissano i
criteri   di   programmazione   urbanistica   riferiti   al   settore
commerciale,    affinche'    gli   strumenti   urbanistici   comunali
individuino:
    a)  le  aree  da  destinare  agli insediamenti commerciali ed, in
particolare,  quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie
e grandi strutture di vendita al dettaglio;
    b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali
in  relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,
nonche'  dell'arredo  urbano,  ai  quali  sono  sottoposte le imprese
commerciali  nei  centri  storici  e  nelle  localita' di particolare
interesse artistico e naturale;
    c)  i  vincoli  di  natura  urbanistica  ed in particolare quelli
inerenti  la  disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le
quantita'  minime  di  spazi  per  parcheggi,  relativi  alle diverse
strutture di vendita;
    d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione
o  autorizzazione  edilizia  inerenti  l'immobile  o  il complesso di
immobili  e  dell'autorizzazione  all'apertura  di una media o grande
struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.
  3.  Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma
1,  tengono  conto  principalmente delle caratteristiche dei seguenti
ambiti territoriali:
    a)  le  aree  metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
    b)  le  aree  sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza,  per  le  quali devono essere individuati criteri di sviluppo
omogenei;
    c)  i  centri  storici, al fine di salvaguardare e qualificare la
presenza  delle  attivita'  commerciali  e  artigianali  in  grado di
svolgere  un  servizio  di  vicinato, di tutelare gli esercizi aventi
valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle
attivita' commerciali e artigianali;
    d)  i  centri  di  minore  consistenza  demografica  al  fine  di
svilupparne   il   tessuto   economicosociale   anche  attraverso  il
miglioramento  delle  reti  infrastrutturali  ed  in  particolare dei
collegamenti viari.
  4.  Per  l'emanazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri  di cui al
presente  articolo,  le  regioni  acquisiscono il parere obbligatorio
delle  rappresentanze  degli  enti locali e procedono, altresi', alla
consultazione  delle  organizzazioni  dei consumatori e delle imprese
del commercio.
  5.  Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti
urbanistici  generali  e  attuativi e i regolamenti di polizia locale
alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in
via  sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore
fino alla emanazione delle norme comunali.