Art. 7.
                        Esercizi di vicinato

  1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),
di  un  esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al
comune  competente per territorio e possono essere effettuati decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
  2.  Nella  comunicazione  di cui al comma 1 il soggetto interessato
dichiara:
    a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
    b)  di  avere  rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria  e  igienicosanitaria,  i  regolamenti  edilizi  e le norme
urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
    c)  il  settore  o  i  settori  merceologici,  l'ubicazione  e la
superficie di vendita dell'esercizio;
    d)  l'esito  della  eventuale valutazione in caso di applicazione
della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
  3.  Fermi  restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di
vicinato  autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4
della  legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato
dei   medesimi   a  condizione  che  siano  esclusi  il  servizio  di
somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
 
          Nota all'art. 7, comma 3:
            -  Il  testo dell'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77
          e' il seguente:
            "Art. 4 (Servizi sostitutivi di mensa). - 1. Per  servizi
          sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66  del
          21  marzo  1994,  devono  intendersi le somministrazioni di
          alimenti  e  bevande  effettuate  dai  pubblici   esercizi,
          nonche'  le  cessioni di prodotti di gastronomia pronti per
          il  consumo  immediato  effettuate  da   mense   aziendali,
          interaziendali,   rosticcerie  e  gastronomie  artigianali,
          pubblici  esercizi  e  dagli  esercizi  commerciali  muniti
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  24  della  legge 11
          giugno 1971, n. 426, per la  vendita  dei  generi  compresi
          nella  tabella  I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988,
          n.  375,  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigiaato nonche' dell'autorizzazione di cui all'art.
          2  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, per la produzione,
          preparazione e vendita al pubblico  di  generi  alimentari,
          anche  su  area  pubblica,  e  operate  dietro  commesse di
          imprese  che  forniscono  servizi  sostitutivi   di   mensa
          aziendale".