Art. 9.
                     Grandi strutture di vendita

  1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e l'ampliamento della
superficie  di  una  grande  struttura  di  vendita, sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
  2. Nella domanda l'interessato dichiara:
    a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
    b)  il  settore  o  i  settori  merceologici,  l'ubicazione  e la
superficie di vendita dell'esercizio;
    c)  le  eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
  3.  La  domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una
conferenza  di  servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente
stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni
dal    ricevimento,    composta   da   tre   membri,   rappresentanti
rispettivamente  la  regione,  la provincia e il comune medesimo, che
decide  in  base  alla  conformita'  dell'insediamento  ai criteri di
programmazione   di   cui  all'articolo  6.  Le  deliberazioni  della
conferenza  sono  adottate a maggioranza dei componenti entro novanta
giorni   dalla   convocazione;  il  rilascio  dell'autorizzazione  e'
subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
  4.  Alle  riunioni  della  conferenza  di servizi, svolte in seduta
pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni
contermini,  delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio  piu'  rappresentative  in  relazione  al  bacino  d'utenza
dell'insediamento  interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche
parte  del  territorio di altra regione confinante, la conferenza dei
servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante
ai fini del rilascio della autorizzazione.
  5.  La  regione  adotta  le  norme  sul procedimento concernente le
domande  relative  alle  grandi  strutture  di vendita; stabilisce il
termine  comunque  non  superiore  a  centoventi giorni dalla data di
convocazione  della  conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il
quale   le   domande  devono  ritenersi  accolte  qualora  non  venga
comunicato  il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e  la  partecipazione  al  procedimento ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
 
          Nota all'art. 9:
            -  Per  il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa
          riferimento alle note all'art. 8, comma 4.