Art. 13.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1.  In  materia  di artigianato sono conservate all'amministrazione
statale le funzioni attualmente previste concernenti:
  a)  la  tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella
artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
  b)   eventuali   cofinanziamenti,   nell'interesse   nazionale,  di
programmi  regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo
criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria,
del   commercio   e  dell'artigianato,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata.   In   tali   casi  lo  Stato,  d'intesa  con  la  regione
interessata,  puo'  avvalersi  dei  comitati tecnici regionali di cui
all'articolo  37  della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione
dei   comitati   tecnici   regionali  puo'  essere  modificata  dalla
Conferenza unificata.