Art. 15.
                 Agevolazioni alle imprese artigiane

  1.   Le   regioni   provvedono   all'incentivazione  delle  imprese
artigiane,   secondo   quanto  previsto  con  legge  regionale.  Esse
subentrano  alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi
derivanti  dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi
ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo
e  stipulando,  ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
  2.  Resta  ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane
di   agevolazioni,   sovvenzioni,  contributi  o  incentivi  comunque
denominati.