Art. 16.
                             Abrogazioni
  1.  All'articolo  127,  comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono  soppresse le
parole:  "i  cesellatori,  gli  orafi,  gli  incastratori  di  pietre
preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
  2.  E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi
di  pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6  maggio  1940,  n. 635.
Nell'articolo  243,  comma  primo, del medesimo regolamento approvato
con  regio  decreto  n.  635  del  1940 sono soppresse le parole: "ai
cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli
esercenti industrie od arti affini".
  3.  E'  abrogato  l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
318,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
399.  Sono,  inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  28  novembre  1989,  n. 453, e 2
febbraio 1994, n. 285.
  4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.