Art. 8.
                 Revisione dei criteri di classamento
  1. Il classamento consiste  nell'attribuire alle unita' immobiliari
a destinazione ordinaria  la categoria e la classe di  competenza e a
quelle a destinazione speciale la  sola categoria, con riferimento ai
quadri di qualificazione e classificazione di cui all'articolo 4.
  2.  La categoria  e' assegnata  in base  alla normale  destinazione
funzionale  per  l'unita'  immobiliare, tenuto  conto  dei  caratteri
tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.
  3.  La classe,  rappresentativa  del  livello reddituale  ordinario
ritraibile dall'unita'  immobiliare nell'ambito del  mercato edilizio
della microzona,  dipende dalla  qualita' urbana ed  ambientale della
microzona  in   cui  l'unita'   stessa  e'  ubicata,   nonche'  dalle
caratteristiche edilizie dell'unita' medesima e del fabbricato che la
comprende.  Per   qualita'  urbana   si  intende  il   livello  delle
infrastrutture e dei  servizi; per qualita' ambientale  si intende il
livello  di  pregio  o  di  degrado  dei  caratteri  paesaggistici  e
naturalistici ancorche' determinati dall'attivita' umana.
  4.  Il dipartimento  del  territorio provvede  alla definizione  di
procedure  informatiche  valutative,  su  base  parametrica,  per  il
classamento delle  unita' immobiliari a destinazione  ordinaria e per
l'aggiornamento dinamico dello stesso,  con modalita' automatizzate e
sulla  base di  criteri spaziali  e temporali  che tengano  conto con
continuita' delle variazioni territoriali e di mercato.
  5. Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualita' urbana
ed ambientale e le  caratteristiche edilizie sono espresse attraverso
il fattore posizionale ed il fattore edilizio.
  6.  Il  fattore posizionale  e'  il  parametro rappresentativo  dei
caratteri della  microzona, descritti nell'articolo 2,  nonche' dello
stato  e della  qualita'  dei luoghi  circostanti  il fabbricato  con
particolare  riferimento  a  quelli aventi  destinazione  pubblica  e
sempreche' siano permanenti e significativi ai fini del classamento.
  7. Il fattore edilizio e' il parametro rappresentativo dei seguenti
caratteri distintivi del fabbricato e dell'unita' immobiliare:
    a) dimensione e tipologia;
    b) destinazione funzionale;
    c) epoca di costruzione;
    d) struttura e dotazione impiantistica;
    e) qualita' e stato edilizio;
    f) pertinenze comuni ed esclusive;
    g) livello di piano.
  8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale
di  misura, concorrono  alla  identificazione  del parametro  globale
d'apprezzamento  del  livello  reddituale per  metro  quadrato  della
superficie catastale dell'unita' immobiliare.