Art. 9.
                      Revisione del classamento
  1.   Per  ciascuna   zona  censuaria,   i  competenti   uffici  del
dipartimento del territorio procedono alla revisione del classamento,
sulla base:
  a)  dell'articolazione   del  territorio  comunale   in  microzone,
definita ai sensi dell'articolo 2;
  b)  dei quadri  di  qualificazione e  classificazione, definiti  ai
sensi dell'articolo 4;
  c) dei criteri e dei  fattori indicati nell'articolo 8, utilizzando
le informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del
catasto  edilizio   urbano  e   quelle  rappresentate   nelle  schede
descrittive  delle  microzone  predisposte  dai  comuni,  nonche'  le
risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale.
  2. Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici:
  a) identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle
qualita' urbane ed ambientali di ciascuna microzona;
  b) definiscono per ciascuna  categoria a destinazione ordinaria, le
classi  pertinenti  a  ciascuna  microzona,  desumendole  tra  quelle
presenti  nel quadro  di  classificazione  della corrispondente  zona
censuaria, sulla base  dei dati e delle informazioni di  cui al comma
1, lettera c);
  c) attribuiscono a ciascuna  unita' immobiliare la categoria, sulla
base della definizione  di cui all'articolo 8, comma 2,  e la classe,
in coerenza  con quelle individuate  per la specifica  microzona alla
lettera  b), e  tenuto conto  dei caratteri  edilizi e  dell'intorno,
emergenti dagli atti descrittivi e censuari dell'attuale classamento.
Le  risultanze sono  oggetto  di  perequazione in  base  ai valori  e
redditi immobiliari espressi dal mercato locale.
  3.  Nel   corso  delle  operazioni   revisionali  l'amministrazione
comunale viene sentita ai fini della perequazione del classamento tra
le diverse microzone in cui risulta articolato il territorio.
  4. I prospetti di classamento  sono oggetto di pubblicizzazione per
centottanta giorni presso  i comuni e, per quelli  relativi ai comuni
capoluoghi  di  provincia, anche  presso  le  sedi degli  uffici  del
dipartimento del  territorio, durante i quali  i soggetti interessati
hanno facolta' di presentare  osservazioni mediante fogli informativi
conformi ai moduli  predisposti dall'amministrazione. Le osservazioni
concernono i caratteri descritti nell'articolo 8, commi 6 e 7.
  5. Per  la successiva  pubblicazione ufficiale degli  atti soggetti
alla revisione del classamento, si applicano le disposizioni previste
dagli articoli  12 e 13  del regio  decreto-legge 13 aprile  1939, n.
652, cosi'  come convertito dalla  legge 11  agosto 1939, n.  1249, e
successivamente modificato dall'articolo 2  del decreto legislativo 8
aprile 1948, n.  514, nonche' quelle previste dagli  articoli 86, 87,
88 e 89 del decreto del  Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949,
n. 1142, recante l'approvazione del regolamento per la formazione del
nuovo catasto edilizio urbano, e dal paragrafo 29-bis dell'istruzione
per la  conservazione del  catasto edilizio urbano,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989.
  6. Resta  in ogni  caso ferma  la facolta'  dell'amministrazione di
verificare  le  caratteristiche  delle  singole  unita'  immobiliari,
oggetto della revisione, con procedure anche automatizzate, ovvero di
recepire    le    modificazioni    intervenute    nelle    condizioni
socioeconomiche ed urbanistiche dei  perimetri territoriali di cui al
capo  I  ed, ove  ricorrano  i  presupposti, modificare  le  relative
risultanze censuarie,  ai sensi dell'articolo  4, commi 21 e  22, del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
 
           Note all'art. 9:
            -  Per  il  testo  degli  articoli  12 e 13 del R.D.L. 13
          aprile 1939, n.  652, cosi'  come convertito dalla    legge
          11    agosto  1939, n.   1249, e successivamente modificato
          dall'art.  2 del D.Lgs. 8  aprile 1948, n.  514, si  rinvia
          alle note alle premesse.
            -  Il testo degli articoli 86, 87, 88 e 89, del D.P.R. n.
          1142/1949, e' il seguente:
            "Art. 86 (Allestimento degli atti per  l'attivazione).  -
          Esaurite  le operazioni   previste   nel   capo  precedente
          dopo  che  saranno  state stabilite  le   tariffe con    la
          procedura    dell'art. 32   e  seguenti, l'ufficio  tecnico
          erariale  provvede  all'allestimento  degli  atti necessari
          per  eseguire  l'attivazione del  nuovo  catasto   edilizio
          urbano e cioe':
            a)  lo  schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68
          corretto in seguito  ai risultati  della   pubblicazione  e
          della trattazione  dei reclami;
            b)  lo  schedario  delle  partite  di    cui  all'art. 68
          corretto come per la  lettera   a)    e   completato    con
          l'aggiunta,     per  ogni  unita' immobiliare urbana, della
          rendita catastale.
            Sara'  tenuta la   parte   della rendita   inerente    ad
          ampliamenti    o  migliorie  che  beneficiano  di esenzioni
          temporanee;
            c) lo   schedario dei   possessori di cui    all'art.  68
          corretto come alla lettera a);
            d)    tutti gli   altri atti  che  la direzione  generale
          del    catasto  stimera'    necessari    o    utili     per
          l'attivazione  del  nuovo  catasto edilizio urbano".
            "Art. 87  (Manifesto per  l'inizio della attivazione).  -
          L'ufficio tecnico  erariale, con  manifesto  da pubblicarsi
          in  ciascun    comune mediante affissione nei modi previsti
          per gli atti ufficiali, invita gli interessati:
            a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti
          del nuovo catasto   edilizio  urbano    delle    variazioni
          avvenute  dopo   la pubblicazione di cui al capo  VII, e di
          quelle   avvenute   anteriormente   che,   non   risultando
          introdotte  nei     dati  pubblicati  non   fossero   state
          denunciate agli uffici di pubblicazione;
            b)   a  chiedere  la  correzione degli  errori  materiali
          di   fatto (conteggio,     scritturazione,   e      simili)
          riscontrati   negli  atti catastali;
            c)    a  prendere   cognizione,  presso   l'ufficio,  del
          giudizio pronunciato sui loro ricorsi    dalla  commissione
          censuaria  provinciale in sede  di appello, e a  ricorrere,
          ove lo credano,   contro  di  esse,  entro    il    termine
          perentorio  di trenta  giorni,  alla  commissione censuaria
          centrale,  per  questioni di  massima o  per violazione  di
          legge".
            "Art.   88   (Ricorsi   dell'amministrazione contro    le
          decisioni   in appello).  -  L'amministrazione del  catasto
          e  dei servizi  tecnici erariali ha facolta'  di  ricorrere
          alla  commissione  censuaria  centrale  contro le decisioni
          delle  commissioni censuarie provinciali,  per  gli  stessi
          motivi   e   negli   stessi   termini   previsti   per  gli
          interessati".
            "Art.   89  (Aggiornamenti   e   rettifiche  degli   atti
          per    la conservazione).   - In   seguito    alle  domande
          previste  dall'art.    87, lettere a)   e b), si  apportano
          nelle partite le  variazioni avvenute dopo la pubblicazione
          dei dati catastali,  si  correggono  gli  eventuali  errori
          materiali   di   fatto   e  si  allestiscono  gli  atti  di
          conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioe':
               a) lo schedario dei numeri di mappa;
            b) lo  schedario delle partite,  nel quale sono raccolti,
          sotto il nome di  ciascuna ditta  censuaria, i numeri    di
          mappa    delle  singole  unita' immobiliari urbane   che le
          appartengono, con    la  consistenza  e  rendita  catastale
          corrispondenti  e  nel  quale    dovranno  essere tenuti in
          evidenza le ulteriori mutazioni;
            c) lo schedario dei possessori;
            d) tutti gli altri atti che  la  direzione  generale  del
          catasto  e  dei  servizi    tecnici     erariali   riterra'
          necessari  ed    utili   per   la conservazione  del  nuovo
          catasto edilizio urbano".