Art. 9. Revisione del classamento 1. Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio procedono alla revisione del classamento, sulla base: a) dell'articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai sensi dell'articolo 2; b) dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell'articolo 4; c) dei criteri e dei fattori indicati nell'articolo 8, utilizzando le informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano e quelle rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte dai comuni, nonche' le risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale. 2. Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici: a) identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle qualita' urbane ed ambientali di ciascuna microzona; b) definiscono per ciascuna categoria a destinazione ordinaria, le classi pertinenti a ciascuna microzona, desumendole tra quelle presenti nel quadro di classificazione della corrispondente zona censuaria, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, lettera c); c) attribuiscono a ciascuna unita' immobiliare la categoria, sulla base della definizione di cui all'articolo 8, comma 2, e la classe, in coerenza con quelle individuate per la specifica microzona alla lettera b), e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell'intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censuari dell'attuale classamento. Le risultanze sono oggetto di perequazione in base ai valori e redditi immobiliari espressi dal mercato locale. 3. Nel corso delle operazioni revisionali l'amministrazione comunale viene sentita ai fini della perequazione del classamento tra le diverse microzone in cui risulta articolato il territorio. 4. I prospetti di classamento sono oggetto di pubblicizzazione per centottanta giorni presso i comuni e, per quelli relativi ai comuni capoluoghi di provincia, anche presso le sedi degli uffici del dipartimento del territorio, durante i quali i soggetti interessati hanno facolta' di presentare osservazioni mediante fogli informativi conformi ai moduli predisposti dall'amministrazione. Le osservazioni concernono i caratteri descritti nell'articolo 8, commi 6 e 7. 5. Per la successiva pubblicazione ufficiale degli atti soggetti alla revisione del classamento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, cosi' come convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, nonche' quelle previste dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, recante l'approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, e dal paragrafo 29-bis dell'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989. 6. Resta in ogni caso ferma la facolta' dell'amministrazione di verificare le caratteristiche delle singole unita' immobiliari, oggetto della revisione, con procedure anche automatizzate, ovvero di recepire le modificazioni intervenute nelle condizioni socioeconomiche ed urbanistiche dei perimetri territoriali di cui al capo I ed, ove ricorrano i presupposti, modificare le relative risultanze censuarie, ai sensi dell'articolo 4, commi 21 e 22, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 12 e 13 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, cosi' come convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514, si rinvia alle note alle premesse. - Il testo degli articoli 86, 87, 88 e 89, del D.P.R. n. 1142/1949, e' il seguente: "Art. 86 (Allestimento degli atti per l'attivazione). - Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioe': a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68 corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami; b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta, per ogni unita' immobiliare urbana, della rendita catastale. Sara' tenuta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee; c) lo schedario dei possessori di cui all'art. 68 corretto come alla lettera a); d) tutti gli altri atti che la direzione generale del catasto stimera' necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano". "Art. 87 (Manifesto per l'inizio della attivazione). - L'ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati: a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione; b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali; c) a prendere cognizione, presso l'ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di trenta giorni, alla commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge". "Art. 88 (Ricorsi dell'amministrazione contro le decisioni in appello). - L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di ricorrere alla commissione censuaria centrale contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati". "Art. 89 (Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione). - In seguito alle domande previste dall'art. 87, lettere a) e b), si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioe': a) lo schedario dei numeri di mappa; b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unita' immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni; c) lo schedario dei possessori; d) tutti gli altri atti che la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterra' necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano".